Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 agosto 2017, n. 20478

Il giudice una volta definito il giudizio e regolato con sentenza le spese processuali, non ha più il potere di liquidare i compensi in favore del c.t.u.

Ordinanza 28 agosto 2017, n. 20478
Data udienza 18 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2845-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza 8777/2012, emessa il 28/11/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con provvedimento datato 6 luglio 2012, la Corte di appello di Roma ha liquidato in favore dell’architetto odierno resistente un compenso di 60.000 Euro per onorari, oltre spese.

Le parti a carico delle quali era stato posto l’onere dell’anticipazione hanno proposto opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 lamentando che il potere del giudice di liquidare il compenso si era consumato con la definizione del giudizio, avvenuta in precedenza.

La Corte di appello con ordinanza dell’11 dicembre 2012 ha dichiarato inammissibile l’opposizione, avendo ritenuto che in un caso del genere debba essere proposto direttamente il ricorso per cassazione e non l’opposizione al giudice autore del provvedimento. Ha compensato le spese di lite.

Gli opponenti hanno notificato il 16 gennaio 2013, quindi entro il termine di legge ex articolo 327 c.p.c. (comprensivo di sospensione feriale), ricorso per cassazione rivolto sia contro il provvedimento di liquidazione, sia contro l’ordinanza del 1 dicembre 2012.

Il professionista ha resistito con controricorso; gli altri intimati non si sono difesi.

Il giudice relatore ha avviato la causa a trattazione camerale previa relazione preliminare, ma la causa e’ stata rinviata per astensione di un componente del Collegio.

Nuovamente fissata previa comunicazione della proposta di decisione ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c., e’ stata decisa in camera di consiglio non partecipata.

2) Preliminarmente va chiarito che e’ ammissibile l’impugnazione di una pluralita’ di provvedimenti con un unico atto quando questi, come nella specie, siano pronunciati fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento, ancorche’ in diverse fasi o gradi. (Cass.19470/14 e inoltre Cass. 16861 del 05/07/2013 e Cass. N. 69 del 2002).

In ogni caso, anche per corrispondere ad esigenze di ragionevole durata del processo, le due eventuali impugnazioni separate avrebbero dovuto essere riunite, sicche’ non v’e’ luogo per doglianza sul punto.

3) L’ordinanza collegiale dell’il dicembre 2012 ha correttamente affermato, in conformita’ a Cass. 28299/09, che “Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha piu’ il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, e’ ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d’ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex articolo 633 c.p.c., n. 3”.

Consegue da quanto esposto il rigetto del ricorso avverso l’ordinanza 11 dicembre 2012, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla stessa Corte di appello.

4) L’impugnabilita’ ex articolo 111 Cost. del provvedimento di liquidazione vanifica l’eccezione di tardivita’ del ricorso.

Il controricorso ha in proposito dedotto che “secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio” il termine perentorio per ricorrere e’ di sessanta giorni dalla comunicazione, che parte ricorrente aveva ricevuto dalla cancelleria nel luglio 2012.

Tale regola limitativa e’ stata disattesa dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite (Cass.5615/98; v. anche Cass. 10450/14 e 24000/11) e non potrebbe mai valere per un provvedimento reso da un giudice in carenza, come si e’ detto, del potere di provvedere in materia, provvedimento che, essendo idoneo a incidere su diritti, e’ ricorribile per cassazione con ricorso straordinario proponibile nei tempi di cui all’articolo 327 c.p.c..

Va aggiunto che non e’ neppure configurabile tardivita’ in relazione alla “consumazione” del mezzo di impugnazione (SU 12084/16), atteso che nell’ambito del termine lungo sono stati esperiti due diversi rimedi.

5) Il principio affermato da Cass. 28299/09 (cfr anche Cass. 7633/06) impone l’accoglimento del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del consulente.

Definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, il giudice non ha piu’ il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio, cosicche’ questi, senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del suo diritto ad ottenere il compenso per la propria prestazione, puo’ agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, ma non puo’ pretendere la liquidazione dal giudice della causa.

Di qui discende che, come richiesto in ricorso sub 2.b), va cassato senza rinvio il provvedimento del giudice (nella specie la Corte di appello di Roma) con il quale era stato liquidato il compenso del consulente dopo l’esaurimento del giudizio nell’ambito del quale era stata acquisita la consulenza tecnica d’ufficio. Restano conseguentemente assorbiti i profili subordinati di ricorso, relativi alla sussistenza del diritto del professionista e alla congruita’ degli importi liquidati, su cui il giudice, come qui si stabilisce, non poteva pronunciarsi.

5) La singolarita’ del caso, determinato dall’avere la Corte di appello inizialmente affermato il proprio potere di decidere sull’istanza di liquidazione, giustifica, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.

Non e’ applicabile, considerati l’esito e la data di notifica del ricorso, il disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso avverso l’ordinanza dell’11 dicembre 2012 della Corte di appello di Roma.

Accoglie il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi reso inter partes dalla stessa Corte e per l’effetto cassa senza rinvio il suddetto provvedimento.

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