[….segue pagina antecedente]

Si tratta di valutazione conforme dei giudici di merito che pare esente da censure poiche’ secondo i principi reiteratamente stabiliti da questa Corte integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’azione violenta o minacciosa che, indipendentemente dall’intensita’ e dalla gravita’ della violenza o della minaccia, abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorita’ giudiziaria (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967), tale certamente essendo la pretesa di ottenere una procura a vendere, incassare il corrispettivo dalla cessione dell’attivita’ commerciale e delle licenze senza il contestuale integrale accollo dei debiti precedentemente maturati.
Deve pertanto ritenersi che in caso di precedente intestazione fittizia di attivita’ il soggetto interponente che pretenda con violenza o minaccia dall’interposto il rilascio di una procura a vendere e la liquidazione delle attivita’ con l’integrale percezione del corrispettivo senza contestuale accollo integrale dei debiti, commette il delitto di cui all’articolo 629 cod. pen. e non anche quello meno grave di cui all’articolo 393 cod. pen. non essendo tutelabile sia la pretesa di ottenere la procura sia quella dell’acquisizione del corrispettivo in forma integrale senza pagamento dei debiti nei confronti dei terzi creditori. Tali considerazioni non paiono in alcun modo confutate dalla sentenza della Corte di appello di Ancona del 17/11/2016 prodotta dalla difesa dell’imputato ed avente ad oggetto fatti del tutto differenti contestati al (OMISSIS) e dei quali non si e’ in alcun modo e se non con affermazione generiche spiegata la rilevanza nel procedimento de quo.
E’ appena il caso di rilevare che non essendo stati formulati motivi di ricorso con riguardo ai capi di imputazione relativi alle lesioni personali ma limitandosi le doglianze a contestare i capi di estorsione tentata e consumata non e’ maturata alcuna prescrizione.
Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in Euro 4230,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) che liquida in Euro 4230,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *