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2.2 Quanto al secondo motivo, va sottolineato come il vizio di travisamento della prova puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioe’ di condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimita’ sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa ne’ il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado ne’, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha gia’ risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizza per la piena concordanza delle dichiarazioni della parte offesa, della deposizione del teste (OMISSIS), del contenuto di alcune registrazioni e delle risultanze dei certificati medici inequivocabilmente attestanti le lesioni personali patite dalla parte civile e dallo stesso (OMISSIS). E sulla base di tali plurimi ed univoci elementi, i giudici di merito con valutazione conforme e priva delle lamentate omissioni hanno logicamente dedotto che il ricorrente con violenza e minaccia agi’ nei confronti della propria sorella per costringerla a cedere l’esercizio commerciale e la licenza dei monopoli di stato.
2.3 Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, che il ricorrente pure contesta nell’unico e peraltro non chiaro motivo di ricorso, la Corte di appello con le valutazioni espresse alle pagine 14-15 chiarisce come l’imputato non avesse agito per tutelare un proprio diritto non avendo alcun titolo ne’ per chiedere alla parte civile il rilascio di una procura a vendere la tabaccheria ne’ la cessione dell’attivita’ con contestuale accollo dei debiti; e tale valutazione risulta conforme a quanto gia’ esposto dal primo giudice, con argomenti espressamente richiamati dalla stessa Corte di appello, alla pagina 12 della motivazione di primo grado ove veniva appunto precisato che l’imputato non aveva alcuna azione tutelabile per ottenere la cessione dell’attivita’ senza la contestuale estinzione dei debiti e che la pretesa di ottenere il corrispettivo della cessione, in parte poi incassato, senza destinarlo all’annullamento della esposizione debitoria aveva pertanto natura estorsiva in quanto chiaramente integrante un profitto ingiusto perche’ non dovuto.

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