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1.2 Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera c) in relazione all’intervenuta condanna al pagamento di una provvisionale a carico dell’imputato pur in mancanza di appello proposto dalla parte civile;
– vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ dell’imputato per il contestato delitto di estorsione per omessa valutazione e travisamento di elementi di prova. Con successiva memoria pervenuta il 14 novembre 2014 la difesa dell’imputato trasmetteva altra pronuncia emessa dalla Corte di appello di Ancona nei confronti del (OMISSIS) in separato procedimento.
1.3 Con memoria depositata in cancelleria la difesa della parte civile chiedeva dichiararsi l’inammissibilita’ di entrambi i motivi di ricorso esponendo che la condanna al pagamento della somma a titolo di provvisionale era stata pronunciata a seguito di rituale richiesta avanzata nella fase di secondo grado e che in alcun modo poteva ritenersi fondato il ricorso in punto di affermazione della responsabilita’.
1.4 All’udienza del 15 novembre 2017 il procedimento veniva rinviato al successivo 23 novembre a seguito di presentazione di istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore dell’imputato nominato il giorno precedente la trattazione del ricorso (14 novembre); alla presente udienza del 23/11/2017 il difensore trasmetteva ulteriore richiesta di differimento per impedimento causato da condizioni di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve rigettarsi l’ulteriore richiesta di rinvio per impedimento cagionato da condizioni di salute avanzata dal difensore di fiducia dell’imputato; va infatti rilevato che il suddetto difensore, nominato il giorno precedente la fissazione del ricorso in data 15 novembre, non ha indicato alcuna specifica e valida ragione per la quale non potere farsi sostituire in occasione dell’udienza odierna, gia’ rinviata a seguito di presentazione di altra istanza di rinvio. Inoltre, si rileva ancora, che la patologia indicata, lombo sciatalgia, non appare tale da impedire la partecipazione all’udienza imposta dalla prossimita’ dei termini di prescrizione e che la conoscenza dell’impedimento gia’ alla data del 15 novembre u.s. imponeva da parte del difensore la nomina del sostituto processuale.
Nel merito il ricorso e’ infondato.
2.1 In relazione al primo motivo va ricordato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte non viola il principio devolutivo ne’ il divieto di “reformatio in peius” la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, Rv. 268179); l’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta pertanto il rigetto della prima doglianza posto che alcun vizio affligge la sentenza di appello che ha liquidato una somma a titolo di provvisionale alla parte civile (OMISSIS) pur non impugnante sul punto.

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