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2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la corte territoriale considerato che nei due gradi di giudizio il petitum e la causa petendi della domanda principale erano rimasti identici e che non vi era un interesse giuridico per impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la sua domanda di declaratoria della intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare ex articolo 1454 c.c..
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.
3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non essersi la corte locale pronunciata sulla sua richiesta subordinata di risarcimento del danno da inadempimento secondo le regole generali, nonostante egli l’avesse proposta in forza sia dell’articolo 1385 c.c., comma 2, che dell’articolo 1453 c.c. e la domanda principale fosse stata accolta limitatamente al profilo dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, e non con riferimento al profilo, strettamente connesso, del risarcimento del danno secondo il meccanismo semplificato disciplinato dall’articolo 1385 c.c., comma 2.
3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la corte di merito ritenuto che egli non avesse fornito la prova di aver subito ulteriori danni, laddove il giudice di primo grado non gli aveva accordato alcun risarcimento non gia’ perche’ non era stato provato, bensi’ in quanto era stata gia’ accolta la domanda principale.
4.1. Anche tale motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.
5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la corte locale omesso di valutare, nel pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, le prove documentale e le istanze istruttorie (prove testimoniali), rispettivamente, prodotte ed articolate.
5.1. Anche tale motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.
6. In definitiva, il ricorso e’ meritevole di accoglimento, con la conseguenza che la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, anche per la pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Genova, altra sezione.
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