La responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura non contrattuale, derivando, ex art. 1173 c.c., da un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico; da ciò consegue che, nel caso in cui l’opera appaltata non venga ultimata, non trovano applicazione le norme dettate in tema di risoluzione del contratto per inadempimento dagli artt. 1453 ss. c.c., dovendosi far riferimento in via esclusiva all’art. 1669 c.c.
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Sentenza 27 novembre 2017, n. 28233
Data udienza 12 ottobre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13406-2013 proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), ivi residente alla (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di Nuoro (C.F.: (OMISSIS)), in virtu’ di procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), e (OMISSIS), nata a (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), entrambi residenti in (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’Avv. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di Cagliari (C.F.: (OMISSIS)), in forza di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e
(OMISSIS) s.n.c.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 200/2012 emessa dalla CORTE D’APPELLO di CAGLIARI in data 17/04/2012 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei controricorrenti, che chiede la declaratoria di inammissibilita’ o, comunque, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 1999, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano dinanzi al Tribunale di Cagliari la (OMISSIS) s.n.c. e il Geom. (OMISSIS), esponendo che:
a) essi erano proprietari di un immobile in (OMISSIS), in catasto al f. (OMISSIS) mapp. (OMISSIS), edificato in base a regolare concessione edilizia;
b) avevano incaricato della progettazione e direzione dei lavori di costruzione il geom. (OMISSIS), il quale aveva affidato la materiale esecuzione dell’opera, svoltasi in totale loro assenza in quanto residenti in (OMISSIS), alla (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS);
c) avevano notato la comparsa di lesioni sulle murature dell’immobile, considerate dal geometra (OMISSIS) di semplice assestamento;
d) allarmati dalla progressione delle stesse, avevano proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo in data 22 gennaio 1998, all’esito del quale il consulente nominato aveva rilevato la sussistenza di gravissimi difetti incidenti sulle strutture portanti dell’immobile, ascrivendo la loro causa a difetti di progettazione e di esecuzione;
e) avevano commissionato, nel giugno del 1998, all’ing. (OMISSIS) un progetto di manutenzione e consolidamento statico e, di seguito, eseguito i relativi lavori, costati Lire 25.880.992, oltre iva, sussistendo pericolo di crollo dell’edificio;
f) avevano corrisposto, inoltre, Lire 6.040.875 per la direzione dei lavori e Lire 2.757.335 per la progettazione.
Gli attori chiedevano, pertanto, la condanna, anche in solido, dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti per la somma minima di Lire 80.000.000 o per quella maggiore o minore che fosse risultata in corso di causa, oltre agli interessi legali e al danno da svalutazione monetaria.
La (OMISSIS) s.n.c. ed il (OMISSIS), costituitisi, contestavano la propria responsabilita’ ed in particolare entrambi eccepivano che:
1) gli attori erano incorsi nella decadenza e/o nella prescrizione di cui agli articoli 1667 e 1669 c.c.;
2) i lamentati gravi difetti e il pericolo di crollo erano imputabili alle decisioni e istruzioni impartite dai (OMISSIS) – (OMISSIS), che avevano accettato l’opera fin dall’ottobre 1994 e avevano affidato il completamento dei lavori ad altra impresa;
3) i lavori interni dell’immobile ed il completamento del tetto erano stati affidati a terzi ed eseguiti senza che fossero state realizzate le opere statiche previste in progetto, ragione per la quale era stato impartito dallo stesso (OMISSIS) l’ordine di loro esecuzione e il divieto di realizzazione d’interventi non previsti e non autorizzati;
4) l’ordine di servizio era rimasto inosservato e nel settembre del 1996 il (OMISSIS) si era dimesso dall’incarico.
I convenuti sostenevano, inoltre, di non avere svolto attivita’ come direttore dei lavori (il (OMISSIS)) e di avere eseguito solo le fondazioni e i muri portanti, mentre lo scavo era stato realizzato da terzi (la (OMISSIS) s.n.c.).
Entrambi concludevano per il rigetto delle avverse pretese e, in subordine, per l’accertamento del concorso di colpa degli attori ai sensi dell’articolo 1227 c.c., commi 1 e 2.
Con sentenza n. 2871/2008 il Tribunale di Cagliari, accertata la responsabilita’ ex articolo 1669 c.c. in capo ai convenuti, li condannava in solido al risarcimento dei danni cagionati agli attori, liquidati in complessivi Euro 39.328,00, oltre interessi in misura legale dalla decisione al saldo, nonche’ alla rifusione delle spese processuali dell’accertamento tecnico preventivo e della causa di merito.
Contro tale decisione proponevano separati appelli il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.n.c..
In entrambi i giudizi si costituivano i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), che contestavano il fondamento delle impugnazioni, di cui chiedevano il rigetto.
Riunite le cause, la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 17.2.2012, rigettava l’appello proposto dal (OMISSIS) ed accoglieva per quanto di ragione quello della (OMISSIS) s.n.c., per l’effetto, condannava quest’ultima al risarcimento dei danni nella minor misura di Euro 30.892,53, il tutto sulla base, per quanto ancora qui rileva, delle seguenti considerazioni:
1) i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) avevano dedotto un’ipotesi di responsabilita’ di natura extracontrattuale, avendo lamentato l’esistenza di vizi di progettazione e di esecuzione che avevano gravemente compromesso la statica dell’edificio;
2) l’ambito di applicazione dell’articolo 1669 c.c. andava esteso al costruttore con autonomia gestionale (nel caso di specie, la (OMISSIS) s.n.c., la quale non aveva agito – nella realizzazione del grezzo dell’edificio – come nudus minister ne’ aveva provato di aver segnalato l’eventuale inesigibilita’ del progetto o la necessita’ di variazioni), nonche’ al progettista e al direttore dei lavori (nel caso di specie, il geom. (OMISSIS));
3) l’affermazione degli appellanti in ordine all’avvenuta assunzione diretta dell’esecuzione dei lavori da parte del (OMISSIS) non aveva trovato riscontro negli atti, con la conseguenza che era privo di fondamento il dedotto concorso dei danneggiati, al pari dell’eccepito aggravamento delle conseguenze dannose;
4) anche a ritenere che lo scavo del rustico fosse stato realizzato da parte di terzi, la (OMISSIS) s.n.c. era responsabile per averlo utilizzato senza sollevare alcuna contestazione in ordine alla sua eventuale inadeguatezza rispetto alla costruzione da eseguire;
5) tenuto conto che la conoscenza dei gravi vizi (anche quanto alla loro effettiva natura ed alle relative cause) di cui all’articolo 1669 c.c. (la cui applicabilita’ non era stata censurata) doveva ritenersi acquisibile solo a seguito del deposito della relazione tecnica in sede di a.t.p. (avvenuta nel maggio del 1998), erano state tempestive la denuncia dei vizi (avvenuta con ricorso per a.t.p. depositato il 22.1.1998) e la proposizione dell’azione di responsabilita’ (avvenuta con citazione notificata il 22.1.1999);
6) in ogni caso, anche a voler ritenere che gli appellati avessero acquisito conoscenza della causa dei vizi alla fine del 1996, la denuncia effettuata il 25.2.1997 si sarebbe rivelata tempestiva e l’azione, un volta interrotto il termine di cui all’articolo 1669 c.c. con la notifica del ricorso per a.t.p. (avvenuta il 27.1.1998), sarebbe stata esercitata entro l’anno (risultando la citazione introduttiva del giudizio notificata il 25.1.1999);
7) i vizi lamentati erano riferibili sia ad un difetto di progettazione sia ad errata esecuzione del grezzo dell’edificio;
8) al momento della sospensione dei lavori il rustico era gia’ stato ultimato e successivamente gli appellati avevano eseguito interventi concernenti solo le rifiniture, dal che l’irrilevanza del tempo trascorso dalla comparsa delle lesioni all’accertamento tecnico;
9) fondato si rivelava, invece, il motivo di doglianza, sollevato dalla sola (OMISSIS) s.n.c. (e, come tale, non estensibile al (OMISSIS)), concernente i costi di progettazione e di esecuzione dei lavori, dovendosi gli stessi quantificare nella minor somma di Euro 30.892,53.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di sette motivi. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. La (OMISSIS) s.n.c. non ha svolto difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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