Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 27 novembre 2017, n. 28233. La responsabilità regolata dall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura non contrattuale

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La disciplina generale dettata in tema di risoluzione del contratto per inadempimento e’ integrata solo dalle disposizioni contenute negli articoli 1667 e 1668 c.c. sul piano della comune responsabilita’ contrattuale (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1186 del 22/01/2015).
Ma, allora, da tale inquadramento deriva, come necessario corollario logico, che le norme generali dettate in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento dagli articoli 1453 c.c. e ss. non sono tout court estensibili alla fattispecie disciplinata dall’articolo 1669 c.c..
Ulteriore conseguenza del predetto inquadramento giuridico e’ rappresentata dal fatto che quest’ultima disposizione e’ applicabile anche nel caso, come quello in esame, in cui l’opera commissionata non sia stata portata a termine.
Ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: “La responsabilita’ regolata dall’articolo 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura non contrattuale, derivando, ex articolo 1173 c.c., da un fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformita’ dell’ordinamento giuridico; da cio’ consegue che, nel caso in cui l’opera appaltata non venga ultimata, non trovano applicazione le norme dettate in tema di risoluzione del contratto per inadempimento dagli articoli 1453 c.c. e ss., dovendosi far riferimento in via esclusiva all’articolo 1669 c.c.”.
La corte d’appello, sia pure con motivazione concisa (cfr. pag. 24, lettera c, della sentenza qui impugnata), ha fatto corretta applicazione del ricostruito principio.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla valutazione delle risultanze processuali, costituite dal fatto che dalla c.t.u. e dall’a.t.p. era risultato che le lesioni fossero da attribuire sul piano eziologico a lui, per non aver la corte territoriale considerato che le perizie d’ufficio avevano attribuito in maniera acritica le dette lesioni senza porre in essere alcuna verifica in concreto.
4.1. Il motivo si rivela inammissibile.
Va preliminarmente ribadito il rilievo avente ad oggetto la sovrapposizione incompatibile delle censure concernenti la mancanza, la insufficienza e la contraddittorieta’ della motivazione (cfr. § 2.1.).
Inoltre, il principio secondo il quale nel giudizio di legittimita’ non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi trova applicazione anche con riferimento alle contestazioni mosse alla consulenza tecnica e per esse alla sentenza che le abbia recepite, con la conseguenza che dette contestazioni costituiscono ammissibili motivi del ricorso per cassazione a condizione che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestivita’ di tale proposizione risulti a sua volta dalla sentenza impugnata o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso con specifica indicazione dell’atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette siano state formulate onde consentire al giudice di legittimita’ di controllare la veridicita’ dell’asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostagli (Sez. 2, Sentenza n. 2207 del 15/02/2002; conf. Sez. 1, Sentenza n. 7696 del 31/03/2006 e Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011).
Omettendo di trascrivere gli atti processuali o i verbali di causa contenenti gli eventuali rilievi critici sollevati avverso le relazioni peritali d’ufficio, nonche’ queste ultime, il ricorrente ha precluso a questa Corte non solo di verificare se i primi fossero stati tempestivamente formulati in primo grado e reiterati, oltre che in occasione della precisazione delle conclusioni, in sede di gravame, ma anche di scrutinare se le considerazioni tecniche contenute nella sentenza impugnata si fossero sostanziate in un recepimento acritico delle asserzioni rese dai periti e se questi ultimi avessero o meno preso posizione sulle osservazioni loro formulate dalle parti.
Il ricorrente ha omesso di:
a) trascrivere, in violazione del principio di autosufficienza, la lettera del 25.7.1996 (con la quale il (OMISSIS) avrebbe ordinato ai (OMISSIS) la realizzazione di alcune opere, al contempo manifestando il proprio dissenso rispetto alla realizzazione delle opere “in economia” da parte dei committenti), in relazione alla quale, peraltro, la corte d’appello ha evidenziato (cfr. pag. 30) che gli ordini concernenti il completamento delle opere statiche erano stati impartiti dal direttore dei lavori solo nel settembre del 1996 a seguito delle lamentele sulle lesioni, quando il rustico era ormai gia’ stato completato;
b) indicare gli atti dai quali si sarebbe desunto che, nel periodo di sospensione, il terreno sarebbe stato riportato sino a coprire per tutta l’altezza il 2 piano seminterrato, creando una situazione di spinta sulle pareti perimetrali dell’edificio non sostenibile;
c) indicare la “documentazione in atti” e l'”istruttoria espletata” (cfr. pagg. 34-35 del ricorso) e trascrivere la “relazione dell’Ing. (OMISSIS) in sede di accertamento tecnico preventivo” e le “lettere del (OMISSIS)”, dalle quali sarebbe emerso che, nonostante la sospensione, i coniugi (OMISSIS) avevano “continuato ad eseguire i lavori in economia, rendendo particolarmente gravose le condizioni di carico dell’edificio”.
In relazione al difetto costruttivo consistente nell’aver realizzato il muro con blocchi da 25 cm., anziche’ da 40 cm. (come da progetto), l’assunto, peraltro riferito al giudice di prime cure, e’ irrilevante, avendo la corte locale nitidamente chiarito (cfr. pagg. 29-30) che non andava attribuita incidenza nella produzione delle lesioni alle minori dimensioni dei blocchi del muro contro terra, atteso che la inidoneita’ di quest’ultimo derivava dal non essere stato realizzato in cemento armato (come sarebbe stato necessario), ma in mattoni.
In ogni caso, la corte locale ha analiticamente indicato le ragioni per cui ha: a) individuato la responsabilita’ sia dell’impresa appaltatrice che del direttore dei lavori (cfr. pagg. 25-26 avuto riguardo ai difetti di progettazione ed alle carenze nella fase esecutiva riscontrati); b) ritenuto l’insufficienza del vuoto tecnico (cfr. pag. 30); c) escluso che gli interventi eseguiti dagli appellati dopo sei mesi dalla realizzazione del grezzo potessero aver inciso, in senso negativo, sulla statica dell’edificio, avendo riguardato solo le rifiniture (cfr. pag. 28).
5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., commi 1 e 2, nonche’ la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente all’esclusione della corresponsabilita’ dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) nella determinazione delle lesioni accertate (con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per aver la corte territoriale escluso una corresponsabilita’ a carico degli stessi.
5.1. Il motivo e’ inammissibile e, comunque, infondato.

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