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5.7. – In conclusione, i due motivi di ricorso sono fondati anche quanto ai profili ora trattati, posto che la sentenza della corte d’appello e’ incorsa in violazione di legge nella parte in cui ha erroneamente affermato che l’articolo 5 del Testo Unico citato consenta – in virtu’ del richiamo all’articolo 1034 c.c., che prevede che il richiedente servitu’ coattiva di acquedotto debba costruire proprie opere e non si possano “far defluire le acque negli acquedotti gia’ esistenti” – l’acquisto di servitu’ coattiva di attraversamento a fini ferroviari solo a chi intenda realizzate una “strada ferrata” e non a chi voglia usufruire di un impianto ferroviario altrui gia’ realizzato.
6. – Restano assorbite le altre censure, in particolare per vizi di motivazione, contenute nei motivi di ricorso.
7. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione, la quale, sulla base delle gia’ operate allegazioni delle parti e del materiale probatorio acquisito, procedera’ a riesame attenendosi ai seguenti principi di diritto:
“del Testo Unico di cui al Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, articolo 55, disciplinando l’ipotesi del collegamento tra stabilimento commerciale o industriale e ferrovia mediante attraversamento di terreni di terzi, legittima in base al suo tenore testuale – e a prescindere da ogni considerazione circa la collocazione della norma, rilevante. a fini interpretativi ex articolo 12 preleggi, comma 1, solo quando non sussista contrasto con il dato letterale e quello logico – il titolare dello stabilimento necessitante di un binario di raccordo o di un allacciamento, mediante parificazione di questo a una ferrovia privata di seconda categoria, a richiedere la costituzione di servitu’ coattiva ex articolo 5 del medesimo T.U., ove sia necessario attraversamento di terreni di terzi interposti rispetto alla strada ferrata”;
“l’articolo 1034 c.c. del 1942 – che, anche in quanto sostanzialmente riproduttivo delle disposizioni dell’articolo 599 c.c. del 1865, trova applicazione ai fini della disciplina della costituzione della servitu’ coattiva di attraversamento di fondi da parte di ferrovie private di seconda categoria giusta il rinvio operato dal Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1447 del 1912, articolo 5 – consente, tenuto conto della ratio della norma di evitare usi in aggravio o in conflitto di opere preesistenti – la costituzione di servitu’ coattiva di acquedotto mediante opere gia’ esistenti sul fondo servente, oltre che quando lo offra il titolare del fondo servente, anche quando lo domandi l’avente diritto sul fondo dominante e non sussistano l’aggravio o il conflitto di uso che la norma tende ad evitare, in particolare ove il proprietario del fondo servente non prospetti necessita’ o possibilita’ di adibire dette opere per il corso di altre acque, necessita’ o possibilita’ da apprezzarsi da parte del giudice del merito con congrua motivazione”.
8. – Il giudice di rinvio regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e’ rinvia alla corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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