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3.1. – Il presupposto fattuale della lite, pacifico in relazione alla sentenza impugnata e alle posizioni delle parti, si identifica nella circostanza che il fondo oggetto della domanda di costituzione di servitu’ coattiva veda gia’ ivi giacente un’opera – un tratto di strada ferrata – alla cui realizzazione, di solito, tendono le istanze in sede giudiziaria di cui del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1447 del 1912, articoli 5 e 55; cio’ in quanto l’opera era stata detenuta sul fondo altrui su base concessoria e convenzionale dalla ricorrente (oltre che da altri) la quale, non essendo stata la convenzione rinnovata, si e’ indotta a richiederne la costituzione in via coattiva giudiziaria.
3.2. – In tale contesto, quanto all’esegesi delle norme applicabili, la corte locale – dopo avere anzitutto escluso che potesse operare il rinvio che del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1447 del 1912, articolo 55, effettua alla precedente disposizione dell’articolo 5 ai fini dell’invocazione di un acquisto coattivo, in quanto ad avviso dei giudici abruzzesi l’equiparazione a tal fine di chi intenda realizzare “binari di raccordo e… allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprieta’ di terzi… alle ferrovie private di seconda categoria” (disciplinati dall’articolo 55) a chi voglia invece costruire un tratto ferroviario vero e proprio (articolo 5, in tema di servitu’ coattiva) si riferirebbe solo ai “concessionari di una ferrovia pubblica”, “come chiarito dar contesto ed anche dalla collocazione della disposizione” dell’articolo 55 – ha, con ulteriore ratio decidendi, affermato che comunque l’articolo 5 dello stesso Testo Unico avrebbe come destinatario solo chi realizzi una strada ferrata ex novo, cio’ che si evincerebbe dal rinvio operato dalla norma del Testo Unico a quelle codicistiche in tema di acquedotto coattivo, ove l’articolo 1034 c.c., prevede che si debba costruire un proprio acquedotto e non si possano “far defluire le acque negli acquedotti gia’ esistenti”.
4. – Entrambe le affermazioni della corte aquilana, oggetto di critica con i motivi di ricorso, non sono condivisibili.
4.1. – In primo luogo, se e’ vero, come ritenuto nella sentenza impugnata, che l’articolo 55 del Testo Unico citato si colloca nel titolo 3 della parte prima, titolo dedicato ai “Diritti e obblighi del concessionario”, al capo 1 “Linee concorrenti e raccordi”, che detta la disciplina rivolta ai concessionari di linee ferroviarie concorrenti, anche nei rapporti con:la pubblica amministrazione, e’ anche vero che agli articoli 52, 53, 54 e 55 vengono regolate, da piu’ punti di vista, e per evidenti analogie di disciplina, le figure degli “allacciamenti”, “diramazioni” e “raccordi”, i quali ultimi sono destinati a porre in collegamento la strada ferrata con tramvie e con “stabilimenti commerciali ed industriali” (articolo 54). Quanto a quest’ultimo caso, l’articolo 55, sotto la rubrica “Norme per raccordi ed allacciamenti”, prescrive che “i binari di: raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprieta’ di terzi; sono equiparati alle ferrovie private di seconda categoria”.
4.2. – Risulta, dunque, dalla lettura di quanto innanzi che la collocazione sistematica delle disposizioni degli – articoli 54 e 55 – che si giustifica per il fatto che le altre prescrizioni di dettaglio in essa contenute regolano i rapporti, per quanto interessa, tra i titolari di “stabilimenti commerciali ed industriali” e gli esercenti delle ferrovia cui si chieda il collegamento con raccordo o allacciamento, questi ultimi con posizione di “concessionario” e in quanto tale assoggettati agli obblighi ivi contemplati – non impedisce che la specifica norma di rinvio prima considerata (“i binari di raccordo e’ gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprieta’ di terzi, sono equiparati alle ferrovie private di seconda categoria”) non concerna i rapporti tra il beneficiario del raccordo o allacciamento e il concessionario, ma tra il beneficiario e i titolari di diritti su “terreni” da “attraversare” allo scopo di realizzare il raccordo o allacciamento medesimo.
4.3. – Ne discende che, confondendo quanto alla, specifica ipotesi del collegamento tra stabilimento commerciale o industriale e ferrovia mediante attraversamento di terreni di terzi la posizione dei tre soggetti coinvolti, e in particolare postulando erroneamente che in tale ipotesi dovesse essere necessariamente l’esercente la ferrovia (luogo di arrivo del raccordo o allacciamento) e non gia’ anche il titolare dello stabilimento (luogo di partenza) a poter richiedere la servitu’ coattiva di attraversamento di terreni interposti, la corte locale ha altresi’ operato una operazione interpretativa non consentita, laddove ha in sostanza fatto prevalere ai fini della ricostruzione del precetto considerazioni secondarie quali quelle basate sulla collocazione sistematica (peraltro fraintesa, come detto) rispetto a quelle, invece primarie, da operarsi sul tenore testuale della norma, a niente dell’articolo 12 preleggi, comma 1, che prevede che “Nell’applicare la legge non si puo’ ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Cosi’ operando, la sentenza impugnata ha realizzato una falsa applicazione dell’articolo 55 cit., come lamentata nell’ambito del primo motivo, per il tramite della violazione dell’articolo 12 preleggi, posto che – utilizzando, peraltro in maniera malaccorta, l’argomento della collocazione della norma (sedes materiae) – ha proceduto a un’interpretazione sistematica di una norma, consentita quando essa non avvenga contro il dato letterale e quello logico, fuori da tale caso.
5. – Acclarato, dunque, che non sussiste l’ostacolo ipotizzato dalla corte territoriale all’operativita’ della equiparazione, effettuata. dall’articolo 55 cit., tra i binari destinati a collegare stabilimenti commerciali o industriali a strade ferrate e ferrovie private di seconda categoria, va esaminato l’altro argomento mediante il quale i giudici abruzzesi hanno negato l’applicabilita’ alla fattispecie dell’articolo 5 del medesimo t.u., dettato appunto a favore delle ferrovie private della seconda categoria, e costituito dalla presunta volonta’ del legislatore di considerare come destinatario dello stesso articolo 5, abilitativo alla costituzione di servitu’ coattiva, solo chi realizzi ex novo un tratto di strada ferrata che abbia necessita’ di passare attraverso un fondo altrui, e non chi voglia usufruire di un impianto ferroviario giu’ realizzato sul fondo altrui.
5.1. – Al riguardo, puo’ premettersi che – alla luce di quanto si dira’ in via generale in prosieguo – questa corte puo’ esimersi dal considerare le peculiarita’ fattuali della vicenda di specie, pacifiche in causa, per le quali il tratto di strada ferrata esistente non e’ destinato, ne’ lo e’ stato in passato, all’uso proprio del proprietario del fondo su cui esso giace, essendo stato invece funzionale alla fruizione da parte dello stabilimento della ricorrente e di altri soggetti esercenti (almeno all’epoca di avvio della lite) l’industria o il commercio, alcuni dei quali parti in causa. Invero; la questione generale sottoposta all’attenzione di questa corte, mediante in particolare il secondo motivo (oltre che attraverso alcuni profili del primo), puo’ prescindere dal legame logico-giuridico con tale presupposto fattuale (oggetto di specifica considerazione nel primo motivo, con questioni che dunque si debbono considerare assorbite), potendo esaminarsi il portato dell’articolo 5 t.u. cit., come del resto operato dalla corte d’appello, restando irrilevata considerare se il tratto di strada ferrata sia stato realizzato per un precedente utilizzo dell’attuale richiedente l’attraversamento coattivo. Parimenti non costituisce oggetto di disamina da parte del giudice di legittimita’ il connesso profilo fattuale, indicato nella sentenza impugnata, per cui l’attuale proprietaria intenderebbe dismettere il fondo, e non esercitare la ferrovia esistente, e quindi relitta.
5.2. – Cio’ posto, solo per completezza e incidentalmente puo’ richiamarsi – per evidente somiglianza di situazioni giuridiche – che la giurisprudenza di questa corte ha tradizionalmente scisso, a determinati fini applicativi, la considerazione della natura della serviti dalla considerazione della natura dell’atto che la servitu’ ha costituito, ben potendo individuarsi una natura coattiva in servitu’ costituite mediante atto negoziale (cfr., in particolare, ai fini della rilevanza della cessazione dell’utilitas, per la presunzione di una natura coattiva del passaggio consentito in via negoziale in presenza di interclusione di fondo, ad es. Cass. n. 18770 del 23/09/2015, n. 2922 del 10/02/2014 e n. 5053 del 28/02/2013).
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