Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 23 novembre 2017, n. 27909. La possibilita’ di restare in maniera piu’ comoda ad esercitare una veduta non costituisce aggravamento della servitu’ di veduta

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Il ricorso viene deciso ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
CONSIDERATO
che:
1.-Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione di norme di legge, in particolare dell’articolo 1065 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 1067 c.c., nonche’ delle norme di cui agli articoli 183, 184 e 345 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
3.- Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logica.
Con i motivi si adduce, nella sostanza, l’erroneita’ della decisione dei Giudici del merito in punto di mancata ritenuta sussistenza di una estensione e di un ampliamento della servitu’ e, quindi, di un aggravamento della stessa.
Orbene giova, al fine di chiarificare esaustivamente l’aspetto saliente della controversia per cui e’ ricorso, quanto segue.
Parti ricorrenti si dolgono del fatto (sostanziante l’estensione ed ampliamento di servitu’ in relazione a cui vi sarebbe stato il dedotto errore e vizio di legge) che le parti intimate avevano creato servitu’ a seguito di opere sulla loro proprieta’ immobiliare, in particolare con la realizzazione di un terrazzo in luogo di una originaria copertura in lamiera, che avrebbe sostanziato – secondo la prospettazione degli odierni ricorrenti- una ulteriore possibilita’ di veduta ed affaccio sulla loro proprieta’.
Senonche’ va ricordato che gli intimati coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) ebbero ad acquistare l’unita’ immobiliare, di poi come detto trasformata, da precedente proprietaria.
Tale ultima era la societa’ (OMISSIS) S.r.l., fabbrica di giocattoli, che – quale originaria proprietaria, fin dal 1954 – dell’edificio realizzato e del terreno, utilizzava proprio il terrazzo de quo, ancorche’ coperto in onduline, per asciugare i giocattoli prodotti.
Pertanto gia’ in precedenza, per il detto fine, di fatto avveniva, pur se occasionalmente, l’accesso sul detto terrazzo con conseguente esercizio di veduta e di affaccio. Cio’ posto ed evidenziato va, quindi, affermato che nessun errore – in diritto e come lamentato dagli odierni ricorrenti – e’ stato compiuto con la decisione dei giudici di merito con la decisione gravata, che ha applicato – con chiarezza – noti principi ermeneutici gia’ affermati.
Infatti questa Corte, da tempo, ha sempre sostenuto che la possibilita’ di restare in maniera piu’ comoda ad esercitare una veduta non costituisce aggravamento della servitu’ di veduta (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 21 febbraio 1995, n. 1899).
Ancor piu’ di recente e’ stato poi ribadito il condiviso principio (pure correttamente fatto proprio dalla sentenza impugnata) per cui “non costituisce aggravamento della servitu’ di veduta, ai sensi dell’articolo 1067 c.c., la trasformazione di un precedente affaccio occasionale” (Cass. civ., sezione Seconda, Sent. 8 agosto 2002, n. 11938 e 2 luglio 2003, n. 10460).
I motivi di ricorso sono, pertanto, infondati e vanno respinti.
4.- Il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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