Condanna per bancarotta per distrazione nonostante i versamenti effettuati dall’amministratore della società a titolo di finanziamento in futuro aumento di capitale.
Sentenza 28 dicembre 2017, n. 57759
Data udienza 24 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIDANZIA ANDREA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
Udito il difensore: l’avvocato (OMISSIS) insiste per l’accoglimento del ricorso presentato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 7 giugno 2016 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di giustizia, quale amministratore dal 3.3.1998 al 3.10.2006 della (OMISSIS) s.r.l., per aver distratto dalle casse sociali la somma complessiva di Lire 105.000.000,00, con prelevamenti in contanti avvenuti in data 30.8.1999, 15.12.1999 e 8.5.2000.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo e’ stata dedotta violazione di legge in relazione all’articolo 125 c.p.p. per mancanza della motivazione nonche’ dell’articolo 192 c.p.p., L. Fall., articolo 216, comma 2, articolo 223, comma 1.
Lamenta il ricorrente di non aver potuto documentare di aver destinato le somme prelevate a fini societari, e non a finalita’ estranee, avendo lo stesso dismesso la carica di amministratore tre anni prima della dichiarazione di fallimento e non essendo in possesso delle scritture contabili della fallita (peraltro ne’ rinvenute dal curatore presso la sede della societa’, ne’ consegnate a questi dall’amministratore in carica sig. (OMISSIS)).
[…segue pagina successiva]
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