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1.2 La deduzione circa la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza appare frutto di un paralogismo. Invero la Corte territoriale alle pagine 8 e 9 ha chiarito le ragioni del ritenuto concorso nel delitto tra gli imputati, nonche’ il periodo di perpetrazione delle condotte illecite, avendo posto in luce che il passivo di oltre 600mila Euro si era di certo formato sotto la gestione di (OMISSIS), in quanto durante l’amministrazione (OMISSIS) la societa’ non era stata operativa; che il coimputato (OMISSIS), diventato amministratore di (OMISSIS) s.r.l. quando ormai era una scatola vuota, era stato anche amministratore della societa’ di diritto inglese e che (OMISSIS) aveva ceduto l’intera partecipazione della (OMISSIS) srl alla neo costituita (OMISSIS) Ltd.. La valutazione combinata di tali elementi di fatto ha indotto la Corte milanese – con ragionamento logicamente ineccepibile e congruamente argomentato – a ritenere la costituzione della societa’ britannica finalizzata a sottrarre la partecipazione sociale di (OMISSIS) s.r.l. alla sua naturale destinazione di garanzia per i creditori. In coerenza con tali premesse e’ stato osservato che, nell’ambito del predetto progetto illecito ed in vista del prevedibile fallimento, l’irregolare tenuta delle scritture contabili era stata funzionale all’impedimento della ricostruzione dei movimenti degli affari e del patrimonio della s.r.l., occultando le perdite formatesi durate la gestione (OMISSIS), con inevitabile danno per i creditori e che, pertanto, l’irregolare tenuta delle scritture contabili era, per prova logica, addebitabile anche al ricorrente.
2. Quanto alle censure inerenti l’elemento psicologico del delitto esse dimostrano di ignorare il costante orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale il reato previsto dalla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, – di cui deve rispondere il ricorrente – richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilita’ potra’ rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volonta’ di impedire quella ricostruzione. Sez. 5, Sentenza n. 5264 del 17/12/2013 Ud. (dep. 03/02/2014) Rv. 258881.
3. Le critiche avanzate nel ricorso (OMISSIS) sono anch’esse del tutto generiche, non essendosi confrontate con la chiara motivazione resa dai Giudici del merito, che ha razionalmente dato peso probatorio al passaggio di beni tra la societa’ italiana e quella inglese poco prima costituita ed amministrata dall’imputato; al fatto che dopo poco tempo il ricorrente aveva assunto la carica di amministratore di (OMISSIS) s.r.l., privata dei mezzi necessari alla gestione a causa del predetto trasferimento di beni, e destinata al fallimento, in effetti dichiarato a suo nome, secondo i passaggi motivazionali gia’ giudicati sub 1.2 logicamente inappuntabili ed adeguatamente spiegati.
3.1 I Giudici del merito hanno, inoltre, opinato e congruamente motivato circa il fatto che il giudicabile non era stato un mero prestanome, avendo compiuto i rilevanti atti di gestione di trasferire la sede sociale a (OMISSIS) e di ricevere in veste di amministratore della societa’ di diritto inglese le quote di (OMISSIS) s.r.l., prestandosi anche a diventare amministratore di quest’ultima, ormai non piu’ nella condizione di operare e prossima al fallimento.
3.2 Il suindicato meccanismo negoziale, imperniato sulla cessione di quote sociali da una all’altra societa’ e sulla qualifica di amministratore dell’una e dell’altra successivamente assunta dall’imputato, lo avevano reso protagonista dei ben congegnati fatti depauperativi della garanzia patrimoniale dei creditori di (OMISSIS) s.r.l.; la Corte, con razionale valutazione complessiva dei comportamenti tenuti dal ricorrente, ne ha coerentemente confermato la responsabilita’ per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando che era stato consapevole del fatto che la confusione contabile della cedente avrebbe impedito la ricostruzione di quei movimenti che avevano impoverito il patrimonio di (OMISSIS) s.r.l. in favore di (OMISSIS) Ltd, con inevitabili riflessi negativi sulla tutela delle ragioni creditorie.
3.3 In tale adeguato quadro dimostrativo e’ stata congruamente esclusa la responsabilita’ per semplice negligenza, posta a fondamento dell’invocata derubricazione dell’imputazione in bancarotta semplice, poiche’ il concatenarsi degli strumenti negoziali, tramite i quali era stato realizzato il trasferimento di beni aziendali da una societa’ all’altra, poteva essere frutto solo di una dolosa preordinazione e l’accertato elemento psicologico estendeva i suoi riflessi anche sulla condotta di irregolare tenuta della contabilita’ ascritta al ricorrente.
4. La doglianza circa il trattamento sanzionatorio non ha tenuto conto della motivazione adottata dai Giudici del merito, che hanno giustificato la negatoria delle attenuanti generiche ed il discostamento dal minimo della pena edittale tramite la pertinacia e la competenza mostrata dall’imputato nel cooperare con (OMISSIS) nell’articolato progetto criminoso di spoliazione della societa’ omonima e tramite l’obbiettiva gravita’ dei fatti.
Alla luce delle considerazioni precedenti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.
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