Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 ottobre 2017, n. 47834. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed ai fini dell’esclusione della natura distrattiva di un’operazione infragruppo

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Occorre dunque far capo al principio, piu’ volte ribadito, che l’influenza dei collegamenti della societa’ fallita nell’ambito del gruppo sulla configurabilita’ dei reati in esame deve essere esaminata nel rispetto dell’autonoma tutela delle ragioni creditorie specificamente riferibili alla societa’ fallita. Ne consegue che deve essere allegata dall’imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell’operazione, l’esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall’atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresi’ produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione stessa che derivi anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, Vianello, Rv. 242546; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234606; Sez. 5, n. 41293 del 25/09/2008, Mosca, Rv. 241599; Sez. 5, Sentenza n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031).
2.3.2 Cio’ posto, osserva il Collegio come in realta’ l'”imputato, nel caso di specie, non abbia allegato la esistenza dei dedotti vantaggi compensativi nella operazione negoziale e finanziaria sopra descritta in premessa, giacche’, per quanto gia’ sopra osservato, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non e’ sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l’interessato fornire l’ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla societa’ che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.
2.4 Il quarto motivo di doglianza e’ inammissibile per come formulato.
Si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione sempre agli articoli 223 e 216 L.F. per la ritenuta sussistenza del dolo.
Osserva la Corte che, al di la’ della declinazione da parte della difesa del vizio in esame nel paradigma della violazione di legge (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), le doglianze sono state in realta’ qui formulate in relazione ad un evidenziato vizio argomentativo della sentenza impugnata, per come motivato da parte del giudice ricorso il profilo soggettivo del delitto di bancarotta patrimoniale.
Tuttavia le doglianze del ricorrente prospettano questioni in fatto che si pongono al di fuori del perimetro di cognizione del giudizio di legittimita’.
2.4.1 Sul punto, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimita’ deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilita’ di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimita’ deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040). Tale principio, piu’ volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, e’ stato altresi’ avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione puo’ esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimita’, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimita’, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimita’, osserva la Corte come la parte ricorrente voglia sollecitarla ad una rilettura della ricostruzione fattuale gia’ scrutinata dai giudici di merito, allegando circostanze fattuali la cui rivalutazione dovrebbe condurre ad escludere la sussistenza nel caso di specie del dolo.
Tale operazione valutativa della prova attraverso la rilettura del fatto non e’ ammessa innanzi al giudice di legittimita’.
Per contro, la motivazione impugnata, scevra da aporie e contraddizioni, da’ correttamente conto del ragionamento probatorio su cui riposa il giudizio di penale responsabilita’ dell’imputato, ragionamento che si fonda sulla indubbia e rilevante circostanza secondo cui l’imputato – essendo il dominus delle due societa’ – era ben consapevole di determinare uno spostamento di ricchezza in danno della fallenda (e dei sui creditori), con la piena consapevolezza di non poter onorare, tramite la controllante, il pagamento dei debiti cosi’ contratti, come, peraltro, la realta’ dei fatti ha poi incontrovertibilmente dimostrato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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