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2. Ai fini di interesse, giova ricordare che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, la responsabilita’ dello psichiatra deve inquadrarsi nell’ambito del cd “rischio consentito” (Sez. 4, sentenza n. 4391 del 22/11/2011, dep. 2012, Di Lella, Rv. 251941). Con la citata pronuncia, la Corte regolatrice, richiamati i concetti generali della teoria del rischio, ha invero osservato che, a seguito dell’abbandono delle deprecate pratiche di isolamento e segregazione, la cura del paziente con terapie rispettose della sua dignita’ non puo’ eliminare del tutto il potenziale pericolo di condotte inconsulte: il rischio connesso alla gestione del paziente e’ insuperabile ma e’ comunque accettato dalla scienza medica e dalla societa’; esso, dunque, e’ “consentito”. Si e’ poi chiarito che l’obbligo giuridico che grava sullo psichiatra risulta potenzialmente qualificabile al contempo come obbligo di controllo, equiparando il paziente ad una fonte di pericolo, rispetto alla quale il garante avrebbe il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso terzi, e di protezione del paziente medesimo, soggetto debole, da comportamenti pregiudizievoli per se stesso (Sez. 4, sentenza n. 4391 del 22/11/2011, dep. 2012, Di Lella, Rv. 251941, Sez. 4, n. 14766 del 04/02/2016, De Simone, Rv. 266831). Il contenuto della posizione di garanzia assunta dallo psichiatra deve essere quindi configurato tenendosi nel dovuto conto la contemporanea presenza di vincoli protettivi e pretese di controllo, unitamente alla particolare complessita’ della situazione rischiosa da governare: tra il perimetro della posizione di garanzia e il rischio consentito esiste infatti uno stretto collegamento, nel senso che e’ proprio l’esigenza di contrastare e frenare un determinato rischio per il paziente (o realizzato dal paziente verso terzi) che individua e circoscrive, sul versante della responsabilita’ colposa, le regole cautelari del medico. in tali casi, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, l’adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto sortito dalle stesse; che, in tale percorso valutativo, che involge la delimitazione del perimetro del rischio consentito insito nella pratica medica, possono venire in rilievo le raccomandazioni contenute nelle linee guida, in grado di offrire indicazioni e punti di riferimento, tanto per il medico nel momento in cui e’ chiamato ad effettuare la scelta terapeutica adeguata al caso di specie, quanto per il giudice che deve procedere alla valutazione giudiziale di quella condotta (Sez. 4, sentenza n. 4391 del 22/11/2011, dep. 2012, Di Lella, Rv. 251941).
3. Tanto premesso, l’apparato motivazionale dei giudici di merito (che costituisce unico tessuto argomentativo, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”) e’ pienamente rispettoso dei principi esposti si sottrae alle censure lamentate.
4. In particolare, quanto alla dedotta oggettiva impossibilita’, in capo al (OMISSIS), di avvedersi della ingestione da farmaco, denunciata dal compagno della donna come avvenuta “meno di un’ora prima” la Corte territoriale sottolinea che, a mente delle risultanze della consulenza del PM, l’assorbimento dell’aloperidolo avviene “abbastanza rapidamente” ma “raggiungendo livelli di picco plasmatici dopo un periodo che puo’ variare dalle due alle sei ore dall’ingestione”; e che, secondo i risultati dell’esame autoptico, “la minore concentrazione di aloperidolo rinvenuta nel cervello rispetto al sangue indica che non era stato ancora completato l’assorbimento ed era ancora in corso la distribuzione della sostanza nei vari distretti corporei..”. Sul punto, vanno anche tenute presenti le considerazioni della sentenza del tribunale che, sempre in base alle emergenze della prova scientifica, ha correttamente desunto dalle dichiarazioni dei consulenti del PM che l’insorgenza di manifestazioni tossiche da farmaco e’ strettamente legata alla sensibilita’ individuale del paziente e, in particolare, a fattori quali la gravita’ delle affezioni, cronicita’ dell’uso, tolleranza al prodotto. Detti cruciali passaggi, che non sono mai stati espressamente e argomentatamente confutati dall’odierno ricorrente, conducono, sotto il profilo della colpa, alla esatta conclusione per cui il dato scientifico avrebbe dovuto essere conosciuto o conoscibile dal (OMISSIS) il quale, proprio in ragione della specializzazione posseduta e della professione esercitata, prescriveva detta tipologia di farmaci e avrebbe dovuto quindi padroneggiarne le caratteristiche essenziali. Come ritenuto dai giudici di merito, con motivazione rispettosa dei principi e immune da censure, il (OMISSIS), ricevuta la notizia secondo cui l’ingestione di un intero flacone di Serenase era avvenuta a distanza inferiore di un’ora, non avrebbe dovuto aprioristicamente escludere la fondatezza della informazione constatando che la donna si presentava ancora apparentemente vigile, atteso che, secondo i dati scientifici acquisiti al giudizio, il farmaco raggiunge livelli di picco nel sangue almeno due ore dopo l’assunzione e, in piu’, l’intossicazione manifesta da farmaco varia in ragione della diversa sensibilita’ individuale, Ancora, come rilevato dalla Corte territoriale e, ancora piu’ approfonditamente, dalla sentenza di primo grado (in passaggio motivazionale che non risulta specificamente oggetto dei motivi di appello e che pertanto risulta definitivamente accertato in punto di fatto), dalle cartelle cliniche della donna, che il (OMISSIS) aveva esaminato e che comunque avrebbe dovuto conoscere in considerazione della presa in carico della paziente nel corso dell’ultimo ricovero avvenuto appena un mese prima, risultava che la stessa aveva subito ben 13 ricoveri per la patologia schizoide di cui soffriva e che in talune occasioni aveva manifestato volonta’ autosoppressiva.

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