Ai fini del reato non c’è distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e domestica.
Sentenza 21 settembre 2017, n. 43465
Data udienza 18 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Presidente
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/02/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI SALVO EMANUELE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per il Proc. Gen. Dott. BALSAMO ANTONIO conclude per il rigetto.
Udito il difensore.
E’ presente l’avvocato (D’UFFICIO) (OMISSIS) del foro di ROMA in difesa di (OMISSIS) che si riporta ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, e’ stata dichiarata la penale responsabilita’ dell’imputato per la detenzione, a fini di spaccio, di grammi 394 di marijuana e di grammi 22 di hashish ed e’ stata, inoltre, confermata la pronuncia di condanna per il delitto di coltivazione di 20 piante di marijuana.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ la sentenza impugnata ha ribaltato l’esito assolutorio del giudizio di primo grado senza confrontarsi con le argomentazioni formulate dal primo giudice ed anzi omettendo di considerare adeguatamente la patologia da cui l’imputato era affetto e che lo induceva a fare uso della sostanza stupefacente a fini terapeutici.
2.1. La pena applicata va rivisitata alla luce del dictum di Corte cost. n. 32 del 2014.
2.2. Puo’ dubitarsi della legittimita’ costituzionale della L.Stup., articolo 73, cosi’ come interpretato dal diritto vivente, al quale si e’ uniformata la pronuncia impugnata e secondo cui la condotta di coltivazione costituisce di per se’ reato, a prescindere dalla finalita’ cui e’ preordinata. Infatti, laddove sia provata la finalita’ di uso esclusivamente personale della condotta di coltivazione, non vi puo’ essere alcun pericolo di diffusione della sostanza e dunque alcuna offesa al bene protetto. La norma in esame si pone quindi in contrasto con gli articoli 3 e 13 Cost., articolo 25 Cost., comma 2, e articolo 27 Cost., comma 1.
2.3. La pronuncia, confermando la pena inflitta dal Tribunale per il reato di coltivazione, viola il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, cosi’ come modificato dalla L. n. 79 del 2014.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
[…segue pagina successiva]
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