Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14 novembre 2017, n. 51734. Il discrimine tra il delitto di cui all’art. 434 c.p. e l’ipotesi contravvenzionale dell’art. 676 c.p.

Il discrimine tra il delitto di cui all’art. 434 c.p. e l’ipotesi contravvenzionale dell’art. 676 c.p., va rinvenuto nella presenza – nella fattispecie delittuosa – di un pericolo per la pubblica incolumita?, derivante dal diffondersi del crollo della costruzione (o di parte di essa) nello spazio circostante, dalla potenza espansiva, cioe?, del nocumento unitamente alla sua attitudine ad esporre al pericolo un numero indeterminato di persone, per la configurabilita? del quale, e? necessario un evento straordinariamente grave e complesso, ma non eccezionalmente immane

Sentenza 14 novembre 2017, n. 51734
Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriell – rel. Consigliere

Dott. TANGA Antonio – Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. COSTANTINI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS);
avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di BRESCIA in data 29/04/2016;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. Dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. ROMANO Giulio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l’Avv. (OMISSIS) del foro di Roma per le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), il quale, riportandosi alla memoria depositata in cancelleria, ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; l’Avv. (OMISSIS) del foro di Cremona in difesa di (OMISSIS), il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, appellata anche dall’imputato (OMISSIS), con la quale costui era stato condannato per il reato di cui agli articoli 40 cpv., 113, 434 e 449 c.p., ha concesso al predetto il beneficio della non menzione e confermato nel resto.
In particolare, si e’ contestato al (OMISSIS), nella qualita’ di capo cantiere, di avere impartito e fatto eseguire l’ordine di scavo della sottomurazione di un muro in comune tra alcuni civici di una via della citta’ di (OMISSIS), per una lunghezza di metri 5 ed una profondita’ di cm. 70/80, di gran lunga superiore alla lunghezza di metri 1,5, imposta dalle buone tecniche di esecuzione delle opere di sottomurazione, cosi’ provocando il crollo delle volte poste a sommita’ del piano terra dell’edificio (corrispondente all’appartamento abitato da (OMISSIS)).
2. Questa in sintesi la vicenda, come ricostruita nella sentenza impugnata.
Nella notte tra il (OMISSIS), i Carabinieri di Bergamo intervenivano presso la via indicata in imputazione, a causa di un crollo del pavimento dell’appartamento di proprieta’ (OMISSIS) che rovinava sul garage sottostante, di proprieta’ di (OMISSIS), constatando il cedimento di un muro portante posto a confine tra gli edifici contigui, ubicati ai civici 38A e 40, con conseguente crollo delle due volte in muratura che sullo stesso trovavano appoggio. L’evento aveva interessato, da un lato, l’autorimessa di cui al civico 38A, sulla quale rovinava il pavimento della casa della (OMISSIS), dall’altro, il confinante civico 40, il cui pavimento crollava parzialmente sull’androne sottostante.
3. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo di difensore, formulando un unico, assorbente motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 676 c.p., comma 2.
Il ricorrente censura e non condivide la valutazione dei giudici di merito in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, contestando in particolare la connotazione, in base ad una valutazione operata necessariamente ex ante, della portata dell’accadimento, dedotta dalla circostanza che il muro crollato fosse maestro, invocata in maniera suggestiva, a fronte di risultanze fattuali che davano conto di un evento di assai piu’ ridotte dimensioni.
Quanto alle differenze tra le due ipotesi penali, parte ricorrente, poi, precisa che esse vanno ravvisate nell’elemento materiale delle condotte, il crollo implicando la disintegrazione delle strutture essenziali della costruzione, o di parti di essa, tale da comprometterne la coesione tra i singoli elementi costitutivi, non essendo sufficiente un qualsiasi distacco di singoli elementi con caduta al suolo, essendo inoltre necessario che l’evento crollo assuma una certa vastita’, da correlarsi alla diffusivita’ del pericolo, soprattutto quando il crollo riguardi parti della costruzione, nel caso di specie essendosi realizzato soltanto il distacco al piano terreno di un setto murario di circa 5 metri di lunghezza, integralmente “rototraslato” senza disgregarsi e in assenza di condizioni di vincolo laterale del maschio collassato (richiamando, per quanto riguarda tali ultimi aspetti tecnici il parere del proprio consulente).
Infine, per il caso in cui si addivenga alla instata riqualificazione, parte ricorrente ha invocato l’eventuale ammissione al beneficio dell’oblazione ex articolo 162 bis c.p..
Le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato propria memoria a mezzo di difensore, concludendo per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. La Corte territoriale ha rilevato che le indagini e l’apporto tecnico del consulente del P.M. avevano consentito di accertare alcune circostanze di fatto, alla luce delle quali ha esaminato le doglianze svolte con il gravame di merito, ampiamente riversate nel ricorso.
Piu’ precisamente, nel corso del giudizio di primo grado, era stato accertato che presso il civico 40 (di proprieta’ dell’Universita’ degli Studi di Bergamo) erano in corso lavori di ristrutturazione affidati alla impresa (OMISSIS) s.p.a. e da questa subappaltati alla (OMISSIS) s.r.l.; nei giorni precedenti il crollo (a partire dal 14 novembre) erano state eseguite opere di scavo per realizzare la platea di fondazione e delle sottofondazioni; il 16 dicembre, in particolare, era stato eseguito, in corrispondenza del muro portante crollato, uno scavo di circa quattro metri per quattro (come era pure emerso dalle annotazioni contenute nel giornale dei lavori), materialmente dal dipendente (OMISSIS) s.r.l. (OMISSIS), il quale aveva dichiarato di avere proceduto in tal senso su ordine del capocantiere (OMISSIS) (quel giorno pure presente in cantiere), tenendosi a cm. 20 circa dal muro. Le dichiarazioni di costui erano state confermate da altro lavoratore presente quel giorno, tale (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) s.p.a., il quale aveva caricato su un camion con una mini pala la terra scavata. Il teste, pur non ricordando precisamente se il (OMISSIS) fosse stato presente quel giorno, aveva affermato tuttavia che era sempre l’imputato a dare ordini e disposizioni, giorno per giorno, per l’esecuzione dei lavori.

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