Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 novembre 2017, n. 26930. Deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita all’indirizzo PEC della societa’, rimasto attivo dopo la cancellazione

Deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita all’indirizzo PEC della societa’, rimasto attivo dopo la cancellazione: la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio e’ pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilita’ del medesimo: dal momento della ricezione del messaggio questi e’ percio’ posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese; ne’ si tratta di indirizzo telematico posto nel nulla dalla sola estinzione della societa’ cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese, ma e’ la conseguenza di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC

Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26930
Data udienza 3 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23395/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 153/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’08/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli dell’8 settembre 2016, che ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
– che la sentenza impugnata ha respinto il motivo di impugnazione, fondato sul vizio di notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza nei confronti della societa’, gia’ cancellata dal registro delle imprese, argomentando nel senso che, nella specie, la notificazione e’ stata correttamente tentata presso la sede sociale e, a causa della impossibilita’ di eseguirla, compiuta mediante il deposito nella casa comunale del luogo dove era posta la sede sociale, risultante dal Registro delle imprese;
– che non si costituiscono gli intimati;
– che sono stati ravvisati i presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c.;
– che la ricorrente ha depositato la memoria.
CONSIDERATO
– che il motivo – il quale verte sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 2495 c.c., L. Fall., articoli 10 e 15 – e’ manifestamente infondato;
– che, infatti, e’ vero che anche alla societa’ estinta, la quale per fictio iuris e’ considerata ancora esistente L. Fall., ex articolo 10, va notificato il ricorso per fallimento in persona dell’ultimo amministratore o liquidatore, il quale gia’ ne avesse la rappresentanza legale, entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese: ma cio’ deve avvenire ai sensi della L. Fall., articolo 15;
– che la L. Fall., articolo 15, comma 3, con norma speciale propria del procedimento prefallimentare, stabilisce che, quando la notificazione non puo’ essere compiuta con le modalita’ indicate nella prima parte della disposizione – ovvero a) all’indirizzo di PEC del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, o b) presso la sede risultante dal registro delle imprese – si esegue, in terza battuta, “con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”;
– che dalla sentenza impugnata, come e’ confermato dallo stesso ricorso (il quale da’ pure atto della impossibilita’ della notifica tramite PEC), l’ufficiale giudiziario, certificata la condizione della impossibile notifica del ricorso per fallimento presso la sede legale, provvide al deposito dell’atto nella casa comunale;
– che, dunque, la corte del merito si e’ attenuta al costante principio secondo cui “In caso di societa’ gia’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento puo’ esserle notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportategli dal del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17, conv., con modif, dalla L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese” (di recente, diffusamente Cass. 12 gennaio 2017, n. 602; nonche’ Cass., ord. 7 agosto 2017, n. 19688; ord. 9 ottobre 2017, n. 23595; ord. 10 ottobre 2017, n. 23728; 13 settembre 2016, n. 17946);
– che questa Corte, invero, ha chiarito (cfr. Cass. n. 602 del 2017, cit.) come la L. Fall., articolo 15, comma 3, ha introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 e segg. e articolo 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della societa’;

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