Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 14 novembre 2017, n. 26930. Deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita all’indirizzo PEC della societa’, rimasto attivo dopo la cancellazione

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– che, invero, come sottolineato dal Giudice delle leggi con la recente sentenza n. 146/2016 (che ha respinto la q.l.c. dell’articolo 15, comma 3, cit. sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.), il legislatore della novella del 2012 si e’ proposto di “coniugare le finalita’ del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigente di specialita’ e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ deve imputarsi all’imprenditore medesimo”: l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova percio’ la sua ragion d’essere nella specialita’ e nella complessita’ degli interessi che esso e’ volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversita’ rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilita’, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – e’, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore e’ obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione e’ proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicita’ legale, cosi’ da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima.
– che, in sostanza, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi suddetti – il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della legge fallimentare prima della riforma di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, e’ esonerato dal compimento di ulteriori formalita’, allorche’ la situazione di irreperibilita’ di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico;
– che dette conclusioni valgono anche nella fattispecie prevista dalla L. Fall., articolo 10, il quale contempla un’eccezione alla regola della perdita della capacita’ di stare in giudizio della societa’ estinta: invero, la possibilita’ che una societa’ sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento, quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa: si tratta, come si e’ precisato, di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (cfr. Cass. S.U. n. 6070/2013): se dunque, in ambito concorsuale, la societa’ cancellata non perde la propria capacita’ processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito (ed in assenza di specifiche previsioni sul punto della L. Fall., articolo 15), operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 17946/2016, cit.);
– che, nel regime attuale, deve dunque ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all’indirizzo PEC della societa’, rimasto attivo dopo la cancellazione: la ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio e’ pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilita’ del medesimo: dal momento della ricezione del messaggio questi e’ percio’ posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese; ne’ si tratta di indirizzo telematico posto nel nulla dalla sola estinzione della societa’ cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese, ma e’ la conseguenza di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC;
– che non si da’ la condanna alle spese;
– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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