Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 novembre 2017, n. 26867. Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria fatti di reato o illeciti amministrativi

Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del lavoratore che denunci all’autorità giudiziaria fatti di reato o illeciti amministrativi – uso illecito della Cig ecc. – commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti

Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26867
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. LORI Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19339-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 425/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2015 R.G.N. 7795/2013;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Velletri con cui era stata rigettata la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della s.p.a. (OMISSIS) volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimatogli il 22 ottobre 2008 e la conseguente condanna della societa’ alla reintegrazione nel posto di lavoro i’n precedenza occupato e al risarcimento del danno;
premetteva che all’appellante era stato contestato di avere sottoscritto un documento, indirizzato alla Procura della Repubblica di Velletri e al Ministero del Lavoro, con il quale venivano denunciate la utilizzazione illegittima della cassa integrazione guadagni straordinaria e altre violazioni, relative alla disciplina legale e contrattuale del lavoro straordinario, alla utilizzazione di fondi pubblici e alla normativa sulla intermediazione di manodopera;
il giudice di appello, a fondamento del decisum, evidenziava che il diritto di critica non legittimava il lavoratore ad iniziative che, superando i limiti del rispetto della verita’ oggettiva, fossero idonee a ledere l’immagine e il decoro del datore di lavoro, determinando di conseguenza un possibile pregiudizio per l’impresa; opinava che nella fattispecie detti limiti fossero stati travalicati perche’ sia le indagini preliminari avviate dalla Procura’ della Repubblica di Velletri sia l’ispezione amministrativa avevano escluso la sussistenza degli illeciti denunciati; evidenziava, da ultimo, che il comportamento per la sua gravita’ era idoneo a ledere il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro e a impedirne la prosecuzione, anche in considerazione della delicatezza delle mansioni assegnate ai lavoratori che operano nel settore della produzione alimentare;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Mario (OMISSIS) sulla base di due motivi; la (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria; il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione degli articoli 2104, 2105 e 2106 c.c. nonche’ dell’articolo 2119 c.c. e degli articoli 21 e 24 Cost.”; il ricorrente si duole della errata applicazione dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, evidenziando come l’esercizio del diritto di critica non scrimini il lavoratore solo qualora lo stesso travalichi, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verita’ oggettiva e la divulgazione delle notizie, all’interno o all’esterno della azienda, determini un pregiudizio effettivo al datore di lavoro; la Corte di appello, pertanto, avrebbe errato nel ritenere priva di rilievo la mancanza di diffusione dell’esposto, indirizzato solo alle autorita’ competenti, e dal quale non era derivato alcun danno alla societa’; avuto riguardo alla veridicita’ dei fatti quale limite dell’esercizio del diritto di critica, rimarca che detto requisito non andava disgiunto dalla prova del dolo o della colpa grave, nella specie insussistenti, avendo sottoscritto un documento redatto da un sindacalista e firmato da molti altri lavoratori; quanto al limite della continenza formale entro il quale il diritto di critica andava esplicato, ne conferma il rispetto, essendo stato il documento redatto mediante il ricorso ad espressioni colorite dettate dallo stato di esasperazione derivante dalla condizione di sospensione in cigs;

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