In presenza di piu’ condotte tipiche concernenti le sostanze stupefacenti, riconducibili a quelle descritte nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, ove le stesse risultino distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico – sulla scorta di un caratteristico giudizio di fatto che, in quanto congruamente argomentato, non e’ sindacabile dal giudice di legittimita’ – esse costituiscono altrettanti distinti reati che concorrono materialmente tra loro; con la conseguente conclusione,, nel caso di specie, che le condotte illecite diverse e antecedenti da quella di esportazione delle pasticche di ecstasy negli USA, commesse interamente in Italia e giudicate esclusivamente dal giudice italiano, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 138 c.p..
Sentenza 1 marzo 2018, n. 9450
Data udienza 21 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico G. – rel. Consigliere
Dott. BARONE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 31/03/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza ex articolo 138 c.p. formulata da (OMISSIS) e (OMISSIS) con riferimento alle condanne inflitte negli USA per il reato di importazione di un quantitativo tra 10.000 e 15.000 pasticche di ecstasy, accertato il (OMISSIS) in sede di controllo doganale eseguito all’aeroporto di New York, e in Italia per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di importazione dall’Olanda, trasporto, detenzione in Italia ed esportazione all’estero di tali sostanze, ha determinato in mesi 3 di reclusione per ciascuno dei due condannati la porzione di pena corrispondente al segmento di condotta giudicato da entrambe le sentenze di condanna, relativa all’imbarcazione sull’aeromobile e al trasporto negli USA delle pasticche di ecstasy, sulla maggior pena inflitta in Italia per i reati fine – nella misura di anni 1 di reclusione per (OMISSIS) e di anni 1 mesi 8 di reclusione per (OMISSIS) – a titolo di aumento per la continuazione col piu’ grave reato associativo; ha di conseguenza rideterminato in anni 7 mesi 5 di reclusione e in anni 7 mesi 9 di reclusione la pena rispettiva irrogata a (OMISSIS) e a (OMISSIS) con sentenza 19.11.2014 della Corte d’appello di Catania.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha distinto, nell’ambito della condotta realizzata dai (OMISSIS) con riguardo al quantitativo di pasticche di ecstasy, una prima risoluzione criminosa, relativa all’imbarcazione delle pasticche occultate nel sottofondo delle valigie caricate a bordo dell’aereo, commessa in Italia ma giudicata tanto dal giudice italiano quanto da quello statunitense, e una seconda risoluzione criminosa corrispondente alla mancata dichiarazione della detenzione della droga al momento del controllo doganale eseguito all’arrivo all’aeroporto di New York, commessa negli USA e solo ivi punibile.
2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo dei rispettivi difensori, con unico atto di impugnazione deducente i medesimi motivi relativi all’errata applicazione della legge penale e ai vizi di mancanza, contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione.
Con un primo motivo, i ricorrenti, premesso che l’importazione delle pasticche di ecstasy accertata negli USA costituiva l’ultima frazione di un’unica condotta interamente coperta dal giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Catania, lamentano l’illogico frazionamento della condotta di trasporto di sostanza stupefacente compiuto dall’ordinanza impugnata, nonostante la stessa costituisse un unicum inscindibile sul piano fattuale e volitivo; lamentano il diverso, e piu’ grave, trattamento sanzionatorio subito rispetto ai correi che non erano stati scoperti e giudicati negli USA, i quali avevano espiato la (sola) pena inflitta dall’autorita’ giudiziaria italiana.
Con un secondo motivo, i ricorrenti censurano la motivazione con cui il giudice dell’esecuzione aveva quantificato in soli tre mesi di reclusione la porzione di pena per il trasporto delle pasticche di ecstasy giudicato negli USA, in contrasto col giudicato di cui alla sentenza della Corte d’appello di Catania.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
2. Il primo motivo di doglianza postula una completa coincidenza delle condotte, costituenti violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, che sono state giudicate dall’autorita’ giudiziaria statunitense e al capo B della sentenza pronunciata il 19.11.2014 dalla Corte d’appello di Catania, coincidenza che e’ stata motivatamente esclusa dall’ordinanza impugnata con argomentazioni coerenti e puntuali, che hanno spiegato le ragioni per le quali le condotte di importazione dall’Olanda e di detenzione e trasporto in Italia della sostanza stupefacente devono ritenersi distinte e autonome da quella successiva di esportazione negli USA delle pasticche di ecstasy rinvenute e sequestrate nel bagaglio dei ricorrenti in sede di controllo doganale all’arrivo all’aeroporto di New York, oggetto della sentenza di condanna emessa dalla Corte distrettuale del New Jersey la cui pena e’ stata interamente espiata all’estero.
La motivazione con cui l’ordinanza gravata ha limitato a tale ultima condotta, giudicata anche in Italia, l’applicazione dell’articolo 138 c.p. richiesta dai ricorrenti, scomputando dalla pena complessivamente inflitta dalla Corte d’appello di Catania la porzione ad essa riferibile che e’ (gia’) stata eseguita negli USA, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui in presenza di piu’ condotte tipiche concernenti le sostanze stupefacenti, riconducibili a quelle descritte nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, ove le stesse risultino distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico – sulla scorta di un caratteristico giudizio di fatto che, in quanto congruamente argomentato, non e’ sindacabile dal giudice di legittimita’ – esse costituiscono altrettanti distinti reati che concorrono materialmente tra loro (Sez. 6 n. 22549 del 28/03/2017, Rv. 270266); con la conseguente conclusione che le condotte illecite diverse e antecedenti da quella di esportazione delle pasticche di ecstasy negli USA, commesse interamente in Italia e giudicate esclusivamente dal giudice italiano, non ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 138 c.p..
Il motivo di ricorso e’ percio’ infondato.
3. Il secondo motivo di doglianza e’ inammissibile, perche’ si esaurisce in una generica contestazione in punto di fatto della misura della pena che il giudice dell’esecuzione, procedendo – nell’esercizio dei poteri demandati dall’articolo 666 – ad interpretare il giudicato agli effetti dell’articolo 138 c.p., ha attribuito alla condotta di esportazione negli USA della sostanza stupefacente (giudicata tanto dal giudice italiano quanto da quello statunitense) nell’ambito dell’aumento cumulativo e indifferenziato di pena applicato in sede di cognizione dalla Corte d’appello di Catania per tutte le violazioni satellite, corrispondenti a una pluralita’ di reati-fine, unificate in continuazione col piu’ grave delitto associativo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74.
4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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