Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5564. Per richiedere la revocatoria fallimentare dell’atto compiuto dal socio accomandante di una sas il terzo convenuto, in caso di atti dispositivi o solutori normali, non è tenuto a provare la consapevolezza dell’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile.

Per richiedere la revocatoria fallimentare dell’atto compiuto dal socio accomandante di una sas il terzo convenuto, in caso di atti dispositivi o solutori normali, non è tenuto a provare la consapevolezza dell’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile. Questo in quanto egli deve unicamente dimostrare in capo a costui la conoscenza dello stato d’insolvenza della società e del venir meno della sua qualità di socio limitatamente responsabile, facilmente desumibile dalle clausole statutarie che gli conferiscono specifici poteri.

Ordinanza 8 marzo 2018, n. 5564
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2260/2015 proposto da:

(OMISSIS), in persona del titolare della predetta ditta individuale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., quale incorporante della (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.a.s., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in persona del Curatore rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1785/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO LUIGI, che ha chiesto che ha Corte rigetti il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Fallimento (OMISSIS) s.a.s. e, in estensione, del socio accomandatario (OMISSIS) e dei soci accomandanti (OMISSIS) e (OMISSIS) domandava dichiararsi l’inefficacia L. Fall., ex articolo 67, comma 1, n. 1, (Regio Decreto n. 267 del 1942) della vendita, da parte dei falliti soci accomandanti, di una quota di un complesso immobiliare in favore di (OMISSIS), il quale si era reso cessionario del contratto preliminare di vendita, riferito al detto cespite, stipulato tra i (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l..

Il Tribunale di Firenze respingeva la domanda osservando che spettava alla curatela attrice, che non vi aveva assolto, l’onere della prova della conoscenza, in capo l’acquirente, dello stato di insolvenza della societa’ e della assunzione della responsabilita’ illimitata da parte dei soci accomandanti (assunzione di responsabilita’ conseguente al compimento di atti di amministrazione in nome della societa’ ex articolo 2320 c.c.).

2. – La sentenza era impugnata dal Fallimento; partecipavano al giudizio di gravame (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS)).

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava inefficace nei confronti del Fallimento il contratto di compravendita intercorso e per l’effetto condannava (OMISSIS) al pagamento, in favore della curatela, della somma di Euro 510.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.

3. – Contro la decisione della Corte toscana (OMISSIS) ha proposto una ricorso articolato in sei motivi; resistono con controricorso il Fallimento di (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e (OMISSIS). Hanno depositato memoria (OMISSIS) e il Fallimento. Il pubblico ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo e’ lamentata violazione o falsa applicazione dell’articolo 276 c.p.c. e conseguente nullita’ della sentenza impugnata per difetto di costituzione del giudice ex articolo 158 c.p.c.. Deduce il ricorrente che la decisione impugnata e’ stata assunta da un collegio non coincidente con quello avanti al quale si era tenuta l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il motivo e’ privo di fondamento.

Dalla intestazione del verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 27 maggio 2014, trascritta nel corpo del ricorso (pag. 12), non risulta affatto che il consigliere (OMISSIS), estensore delle sentenza, fosse estranea al collegio avanti al quale fu trattata la causa. Ne’ rileva che il verbale individui, in totale, il numero di cinque magistrati (in luogo di tre), dal momento che nel caso in cui all’udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, e’ formato dal presidente, dal relatore e dal giudice piu’ anziano (articolo 114 disp. att. c.p.c., comma 4, applicabile al giudizio di appello in forza del richiamo contenuto nell’articolo 132 disp. att. c.p.c.). Che il giudice relatore della causa fosse la dott.ssa (OMISSIS) emerge, poi, dalla nominata verbalizzazione, da cui si ricava la designazione del nominato magistrato quale relatore della causa (pag. 14 del ricorso). E’ del tutto evidente, al contempo, che l’indicazione, nell’intestazione del verbale, di tre distinti relatori sia dovuto a un banale errore di compilazione e che, in conseguenza, il dato in questione sia privo di rilevanza.

2. – Il secondo motivo oppone violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 67, articolo 116 c.p.c. e articolo 2697 c.c., oltre che insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene l’istante che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, l’onere della prova quanto alla scientia decoctionis graverebbe sulla curatela fallimentare; assume, inoltre, che il giudice del gravame aveva errato nel ritenere che, in ogni caso, vi fossero sufficienti elementi atti a far presumere la conoscenza, da parte di esso ricorrente, della qualita’ di soci illimitatamente responsabili dei (OMISSIS), accomandanti della fallita (OMISSIS) s.a.s.. Osserva, in particolare, che non potevano ritenersi decisivi ne’ la circostanza per cui, in base a una norma statutaria, il compimento di alcuni atti necessitasse della firma congiunta dei soci accomandanti e di quelli accomandatari – posto che tale disposizione doveva ritenersi radicalmente nulla -, ne’ il fatto che il bene compravenduto fosse sottoposto ad ipoteche rilasciate dai (OMISSIS) in favore di debiti della societa’ (OMISSIS): e cio’ in quanto la costituzione della detta garanzia risulterebbe estranea al divieto posto dall’articolo 2320 c.c.. Oppone altresi’ il ricorrente che la Corte di merito non avrebbe fatto corretto uso del ragionamento presuntivo, posto che attraverso la prova per presunzioni avrebbe dovuto pervenirsi all’affermazione di una conoscenza effettiva, e non solo potenziale, da parte del terzo, delle circostanze che rilevavano sul piano della scientia decoctionis.

Il motivo non merita accoglimento.

La Corte di appello con riferimento al tema oggetto della censura ha reso una doppia motivazione. Ha affermato che, ai fini della revocatoria fallimentare di un atto compiuto dal socio illimitatamente responsabile di una societa’, il terzo convenuto, nel caso di atti dispositivi o solutori anormali, ha l’onere di dimostrare l’esistenza dell’elemento soggettivo (inscientia decoctionis) che, nel caso di specie, andava riferito alla insolvenza della societa’ e alla qualita’, in capo agli accomandanti, di soci illimitatamente responsabili ex articolo 2320 c.c.: ha quindi evidenziato che (OMISSIS) non aveva fornito alcuna prova al riguardo. La stessa Corte distrettuale ha poi osservato che, in ogni caso, la Curatela aveva fornito elementi documentali che facevano ritenere provata in capo all’odierno ricorrente la conoscenza del fatto che i (OMISSIS) erano soci che amministravano di fatto la societa’ in accomandita semplice (OMISSIS). Segue, in sentenza, una dettagliata ricognizione delle risultanze poste all’attenzione dei giudici di merito: e in tale contesto, e’ opportuno notare, le clausole statutarie che conferivano specifici poteri ai soci accomandanti vengono in rilievo non gia’ per il loro valore giuridico, ma quale elemento rappresentativo della circostanza per cui, di fatto, i predetti soci si erano ingeriti nell’amministrazione della societa’.

Questa seconda ratio decidendi non e’ efficacemente impugnata e tanto vale ad escludere il fondamento del motivo. Come e’ evidente, infatti, il mancato accoglimento delle censure mosse alla seconda ratio decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa. Il motivo, dunque, risulta inammissibile per difetto di interesse (per tutte: Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

E’ dunque superfluo interrogarsi sull’onere della prova circa la consapevolezza, in capo al terzo, dell’assunzione della qualita’ di socio illimitatamente responsabile della societa’ fallita da parte dell’accomandante: infatti la Corte di merito ha rilevato che, in ogni caso, quella prova e’ stata fornita.

La censura diretta a quest’ultima affermazione, come si e’ anticipato, e’ inidonea a dar ragione della cassazione della sentenza sul punto.

Non coglie anzitutto nel segno la denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., giacche’ la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui alla norma in questione si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707) e l’istante, sul punto, nulla deduce: e’ anzi da sottolineare come la seconda ratio della decisione e’ svolta sul presupposto che spettasse al Fallimento documentare, nei termini indicati, la scientia decoctionis (cioe’ sul presupposto di quanto affermato, quanto alla ripartizione dell’onere probatorio, dallo stesso odierno ricorrente).

Non e’ poi conferente la censura vertente sulla prescrizione di cui all’articolo 116 c.p.c.. Tale norma ha natura processuale, onde andrebbe censurata a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Ora, indipendentemente dal rilievo per cui l’istante non ha fatto valere un error in procedendo, occorre osservare che la violazione dell’articolo 116 c.p.c. (con cui e’ sancito il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892): cio’ che non e’ stato affatto dedotto.

Ne’ il ricorrente puo’ dolersi della “insufficiente e contraddittoria motivazione”, giacche’ tale vizio non e’ piu’ contemplato nella versione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, risultante dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012. Del resto, l’istante solleva questioni che attengono al lamentato cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, che non e’ inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 cit.; cfr. pure Cass. 16 luglio 2014, n. 16300, secondo cui non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittorieta’ logica della motivazione circa l’idoneita’ probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo piu’ autonoma rilevanza il vizio di contraddittorieta’ della motivazione; in tema si veda anche Cass. 6 luglio 2015, n. 13928).

3. – Il terzo mezzo lamenta nullita’ della sentenza e del procedimento, nonche’ violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 346 c.p.c.. Viene ivi contestato che per coltivare la domanda di manleva nei confronti di (OMISSIS) in fase di gravame il ricorrente dovesse proporre appello incidentale.

Il motivo va disatteso.

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