Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 marzo 2018, n. 10235. L’effetto estintivo di cui all’articolo 460 comma 5 cpp non è condizionato dalla mancata esecuzione della pena inflitta con il decreto penale di condanna.

L’effetto estintivo di cui all’articolo 460 comma 5 cpp non è condizionato dalla mancata esecuzione della pena inflitta con il decreto penale di condanna.

Sentenza 6 marzo 2018, n. 10235
Data udienza 23 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – rel. Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 25/05/2017 del GIP TRIBUNALE di FERRARA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BIANCHI MICHELE;

lette le conclusioni del P.G. Dott. TOCCI Stefano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 25.5.2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta, ai sensi dell’articolo 667 c.p.p., comma 4, da (OMISSIS) avverso l’ordinanza che aveva respinto l’istanza di dichiarazione di estinzione, ai sensi dell’articolo 460 c.p.p., comma 5, del reato giudicato con decreto penale di condanna pronunciato, in data 10.5.2011, dal medesimo giudice, ed esecutivo in data 16.12.2011.

L’ordinanza ha fondato il rigetto dell’opposizione sul rilievo del mancato pagamento della pena pecuniaria (Euro 5500 di multa) inflitta, rispetto alla quale non era decorso il termine di cui all’articolo 172 cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente (OMISSIS), deducendo la violazione dell’articolo 460 cod. proc. pen. e articolo 136 disp. att. c.p.p., sul rilievo che l’articolo 136 citato, che condiziona l’effetto estintivo del reato alla esecuzione della pena inflitta, riguarderebbe la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e non anche il decreto penale di condanna, fattispecie processuale alla quale la norma non potrebbe essere applicata in via analogica.

3. Il Procuratore generale ha chiesto annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, sul rilievo che la norma di cui all’articolo 460 c.p.p., comma 5, non condiziona l’effetto estintivo del reato all’esecuzione della pena, che, nel caso in esame, non era stata attivata dall’organo esecutivo competente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e va accolto.

1. La norma di cui all’articolo 460 c.p.p., comma 5, condiziona l’effetto estintivo del reato, giudicato con decreto penale di condanna, al decorso di un termine (anni cinque ovvero anni due, in caso, rispettivamente, di delitto o contravvenzione) dalla esecutivita’ del decreto penale, senza che il condannato commetta “… un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”.

Si deve rilevare che, in ordine alla interpretazione della disposizione relativa alla commissione nel termine di nuovo reato, la giurisprudenza, formatasi in ordine agli effetti estintivi della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti – disciplinati con analoga disposizione dell’articolo 445 c.p.p., comma 2 -ha affermato i seguenti principi:

Il requisito della “stessa indole” va riferito alle sole contravvenzioni e non anche ai delitti (Sez. 1, 5.6.2014, Carulli, Rv. 260285; Sez. 1, 6.12.2007, Malizia, Rv. 238772);

in conformita’ a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza 4.6.1998, n. 107, la commissione, nel termine, del nuovo reato deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, anche successivamente al termine, ma prima della decisione sulla istanza ai sensi dell’articolo 676 cod. proc. pen. (Sez. 1, 24.9.2015, Zampini, Rv. 264753; Sez. 1, 9.12.2010, n. 44567, non massimata; Sez. 1, 24.11.2009, Diamanti, Rv. 245968; Sez. 1, 7.7.2005, Cazzaniga, Rv. 232301; contra, nel senso che la pendenza di procedimento per reato commesso nel termine preclude la dichiarazione di estinzione del reato, Sez. 1, 20.11.2008, Ciraci’, Rv. 242664; Sez. 3, 7.7.2011, Marilli, Rv. 251389; Sez. 2, 22.10.1999, De Rigo, Rv. 214666);

il carattere definitivo, e non precario, e non suscettibile di successiva revoca della declaratoria di estinzione del reato (Sez. 1, 29.9.2016, Cazzaniga, Rv. 268994).

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