Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5564. Per richiedere la revocatoria fallimentare dell’atto compiuto dal socio accomandante di una sas il terzo convenuto, in caso di atti dispositivi o solutori normali, non è tenuto a provare la consapevolezza dell’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile.

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[…]

Certamente, in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all’accoglimento, la devoluzione di quest’ultima al giudice investito dell’appello sulla domanda principale non richiede che venga spiegato appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. (Cass. Sez. U. 19 aprile 2016, n. 7700; Cass. 16 gennaio 2017, n. 832). La Corte di merito ha pero’ osservato che (OMISSIS) aveva mancato di riproporre, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., la domanda di garanzia. Tale affermazione non e’ stata nemmeno impugnata dall’odierno ricorrente (il quale, oltretutto, ai fini della valida proposizione della censura, avrebbe dovuto trascrivere il contenuto della propria comparsa di risposta, in modo da consentire alla Corte di verificare il fondamento dell’ipotetica doglianza basata sulla effettiva riproposizione della domanda di manleva).

4. – Con il quarto motivo viene denunciata la nullita’ della sentenza e del procedimento, oltre alla violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.. Il ricorrente richiama il principio per cui le spese processuali del chiamato che non sia risultato soccombente non possono gravare sul chiamante ove quest’ultimo non sia rimasto, a sua volta, soccombente. Osserva, inoltre, che la terza chiamata, la quale aveva concluso per il rigetto della domanda revocatoria, era da considerare parte vittoriosa, sicche’ le spese del primo grado del giudizio avrebbero dovuto porsi a carico della Curatela.

Il quinto motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente muove dal principio per cui il chiamante e’ tenuto a rifondere le spese del chiamato in causa ove l’azione di garanzia sia ritenuta dal giudice palesemente infondata, per poi evidenziare come non ricorresse, nella fattispecie, detta situazione: e cio’ fa richiamando alcuni documenti di cui la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto, e che erano a suo avviso tali da evidenziare il buon fondamento della domanda di manleva.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono palesemente infondati.

Come correttamente evidenziato dalla Corte di merito, la Curatela e’ risultata essere totalmente vittoriosa in ordine alla pretesa che aveva provocato la chiamata in causa del terzo. Il principio secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate (cosi’, ad esempio, Cass. 14 maggio 2012, n. 7431), non e’ quindi applicabile nella presente fattispecie.

5. – Con il sesto mezzo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti: richiama, in particolare gli atti e la condotta tenuta dall’Agenzia delle entrate e dalla Sovrintendenza dei beni culturali che avevano riguardato il valore reale dell’immobile compravenduto, oggetto di consulenza tecnica d’ufficio nel primo grado di giudizio. L’istante contesta, nella sostanza, la ritenuta sproporzione tra il prezzo di vendita e il valore del cespite; assume che, con riferimento a tale tema del decidere, la Corte di merito avrebbe dovuto valorizzare il fatto che, con riferimento al bene compravenduto, l’Agenzia delle entrate non aveva mai operato alcun accertamento in rettifica dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, mentre la Sovrintendenza, cui era stato sottoposto il contratto di trasferimento, non aveva sollevato alcun rilievo “riconfermando la giustezza del prezzo rispetto al reale valore dell’immobile”.

Il motivo e’ infondato, in quanto diretto a provocare il riesame delle risultanze di causa.

Il giudice del gravame ha infatti ricavato il valore dell’immobile dall’esperita consulenza d’ufficio, reputando esauriente il giudizio tecnico-estimativo compiuto dall’esperto nominato dal Tribunale. Ora, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cosi’, da ultimo, Cass. 4 luglio 2017, n. 16467) e dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 21 luglio 2010, n. 17097).

6. – Il ricorso va dunque respinto, con condanna al pagamento delle spese della parte ricorrente, siccome soccombente.

Non deve rendersi statuizione sulle spese relative al procedimento relativo alla sospensione dell’esecuzione ex articolo 373 c.p.c. della sentenza impugnata – cosi’ come richiesto dal Fallimento – in mancanza della notificazione dell’istanza e dei relativi documenti alla controparte (Cass. 20 ottobre 2015, n. 21198).

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; condanna altresi’ parte ricorrente al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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