Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25866. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il documento probatorio, una volta depositato dal creditore, entra a far parte dell’unico fascicolo della procedura e, unitamente ad esso, è destinato ad essere acquisito nella sfera cognitiva del giudice dell’impugnazione, a condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione.

Ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25866
Data udienza 19 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso fax (OMISSIS) p.e.c. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, come da procura speciale in margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS) che indica per le comunicazioni e notificazioni relative al processo la p.e.c. (OMISSIS) e il fax (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale fallimentare Taranto n. 163/2013, emesso il 16 gennaio 2013 depositato il 18 gennaio 2013 RG n. 17/2012 (ruolo opposizioni) n. 5/2012 (ruolo fallimenti);
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale cons. Soldi Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
1. La controversia ha per oggetto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta dal sig. (OMISSIS) cui e’ stata respinta la domanda di ammissione al passivo per il credito relativo a prestazioni di lavoro straordinario e conseguenti differenze nel calcolo del tfr.
2. Il Tribunale di Taranto, con decreto del 16/18 gennaio 2013, ha respinto l’opposizione ribadendo che il giudizio di opposizione allo stato passivo e’ regolato dal principio dispositivo per cui il materiale probatorio e’ solo quello prodotto dalle parti o acquisito ex articoli 210 e 213 c.p.c. dal giudice il quale non e’ tenuto ad acquisire d’ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore. Nella specie il Tribunale ha ritenuto non documentata l’opposizione in quanto non risulta prodotto ne’ il fascicolo di parte relativo alla domanda di ammissione al passivo ne’ quello relativo al ricorso ex articolo 414 c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Taranto sez. lavoro nonostante entrambi siano menzionati nell’indice del fascicolo relativo al giudizio di opposizione che pero’ non risulta vidimato dal Cancelliere ed e’ sfornito del timbro attestante il deposito in Cancelleria, laddove risulterebbe pacifica la presenza di tali fascicoli presso la Cancelleria fallimentare. I1 Tribunale ha quindi ritenuto inaccoglibile l’istanza di o’ricostruzione” dei predetti fascicoli e ha ritenuto tardiva oltre che generica la deduzione della prova testimoniale formulata alla udienza del 10 dicembre 2012.
3. (OMISSIS) ricorre per cassazione con due motivi. Con il primo (violazione e falsa applicazione L. Fall., articoli 98 e 99, articolo 2697 c.c., articolo 57 c.p.c., comma 1, articoli 36, 73, 74 disp. att. c.p.c.) afferma che il timbro di vidimazione e deposito, apposto in testa all’atto di opposizione allo stato passivo, costituiva una prova piu’ che sufficiente della tempestivita’ della produzione del fascicolo di parte con i documenti ivi elencati e avrebbe dovuto comportare l’accoglimento dell’istanza di ricostruzione degli atti contenuti nei fascicoli di parte. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione articoli 2697 e 2719 c.c.) il ricorrente contesta le pretese contraddizioni e aporie delle narrazioni di parte ricorrente, cui ha fatto riferimento la motivazione del Tribunale, specificamente per cio’ che concerne la produzione degli originali o delle copie dei fascicoli in questione e la inattendibilita’ di uno smarrimento generalizzato dei fascicoli di parte in tutti i giudizi di opposizione allo stato passivo proposti dai numerosi colleghi del ricorrente il quale rileva altresi’ che era prassi costante della Cancelleria del Tribunale di Taranto non apporre il visto di vidimazione e deposito anche sulla lista dei documenti prodotti.
4. la curatela fallimentare si difende con controricorso ed eccepisce l’inammissibilita’ e in subordine l’infondatezza del ricorso.
RITENUTO
che:
5. La questione sottesa ai motivi di ricorso concerne l’interpretazione della L. Fall., articolo 99, nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere “a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” (articolo 99, comma 2, n. 4), dovendosi verificare se tale norma imponga o meno al creditore opponente l’onere di depositare i documenti gia’ prodotti nella fase di ammissione al passivo innanzi al giudice delegato e dunque contenuti nel fascicolo di parte.
6. In alcuni precedenti arresti pertinenti al tema, questa Corte ha espresso il principio secondo il quale il creditore avrebbe l’onere di riprodurre siffatti documenti nel giudizio di opposizione, optando per un’interpretazione estensiva della decadenza (che imporrebbe quindi al creditore non solo l’onere di indicare ma anche di ridepositare, in sede di opposizione, i documenti contenuti nel fascicolo di parte predisposto per la fase di ammissione al passivo) e valorizzando il principio dispositivo che governerebbe il giudizio di opposizione, aggiungendo che il tribunale non puo’ supplire all’inattivita’ colpevole del ricorrente (Cass. n. 25174 del 2015; n. 493 del 2012; n. 22711 del 2010) e precisando che, in caso di mancato rideposito dei documenti di parte, il tribunale non dovra’ dichiarare l’improcedibilita’ dell’opposizione ma semplicemente verificare se quelli eventualmente prodotti dal creditore siano o meno idonei a dimostrare la sussistenza del credito vantato (Cass. n. 20746 del 2015).

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