Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25866. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento

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7. Un orientamento parzialmente differente, pur ponendo in risalto l’onere per il creditore di depositare nuovamente i documenti nel procedimento di opposizione allo stato passivo (con conseguente preclusione, in linea di principio, per il tribunale di acquisirli d’ufficio), ha escluso che il creditore incorra nella decadenza nell’ipotesi in cui sia dato ravvisare, nel ricorso in opposizione, la concomitanza di due condizioni e cioe’ che il creditore abbia specificamente indicato i documenti posti a fondamento dell’opposizione (con formula non di stile ed in modo da non lasciare dubbi sulla loro identita’) e contestualmente abbia formulato istanza di acquisizione dei documenti richiamati; tale istanza troverebbe il proprio riconoscimento normativo nel disposto della L. Fall., articolo 90 che, se pure diretto a regolare i rapporti tra il creditore ed il giudice delegato, avrebbe “un ambito oggettivo di applicazione ampio” e percio’ valevole anche nel procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. n. 16101 del 2014, e n. 26639 del 2016).
8. Diversi sono pero’ gli argomenti che inducono questa Corte a precisare ed in parte modificare le considerazioni poste a fondamento dei due orientamenti sopra richiamati.
9. In primo luogo un rilievo non trascurabile va assegnato al risultato esegetico che agevolmente si ricava dall’inciso contenuto nella L. Fall., articolo 99, comma 2, n. 4 che, nel delineare il concreto perimetro dell’effetto decadenziale, opera un preciso riferimento alla “indicazione specifica”, ad opera del creditore, “dei documenti prodotti”. La norma, dunque, lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessita’ di elencare, nell’atto introduttivo, i documenti gia’ dimessi e versati agli atti del processo, per cui se un effetto preclusivo puo’ ricavarsi dall’esame del dato normativo, esso va riferito non gia’ alla necessita’ di ridepositare il materiale precostituito e gia’ prodotto ma, semmai, all’impossibilita’ per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell’opposizione.
10. L’intero dettato della L. Fall., articolo 99, comma 2, n. 4 depone inoltre nel senso che le esigenze di concentrazione processuale, che il legislatore vuole perseguire anche nel giudizio di opposizione, impongono al creditore di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, sicche’ e’ solo quel materiale che ha titolo per restare nel processo, escludendosi, nel corso del giudizio, la possibilita’ di avvalersi di mezzi di prova nuovi o di documenti differenti da quelli gia’ prodotti ed indicati nell’atto introduttivo.
11. Se questa e’ allora la ragione che giustifica la previsione della decadenza, non vi e’ ragione di estenderne la portata fino a provocare un effetto ulteriore e non voluto dal legislatore (attraverso l’imposizione dell’onere a carico del creditore di produrre nuovamente innanzi al tribunale documenti gia’ depositati), anche in considerazione del fatto che le norme in tema di decadenza, per loro natura, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 4351 del 2016): al contrario l’evidenza che si ricava dall’utilizzo letterale del participio congiunto (in funzione aggettivale) “prodotti”, riferito ai documenti da indicare specificamente, depone soltanto nel senso che il ricorrente debba limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti gia’ prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione (perche’ trascurati o non adeguatamente apprezzati dal giudice delegato).
12. In una diversa prospettiva, deve osservarsi che, soddisfatta dall’opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione e’ tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.

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