Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25866. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento

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13. In questa direzione merita di essere richiamata, sul piano sistematico, la ricostruzione operata dalle S.U. con sentenza n. 14475 del 2015 secondo cui “i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano, come si e’ sottolineato nella sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498, che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse. Cio’ vale anche per i documenti: una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo devono essere conservati alla cognizione del giudice”, secondo il principio “che puo’ essere definito di non dispersione della prova una volta che questa sia stata acquisita al processo”.
14. Anche se il richiamo al principio di non dispersione della prova viene operato, nell’indicato arresto, con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che presenta una morfologia parzialmente differente rispetto al giudizio di opposizione allo stato passivo (venendo solo in quest’ultimo caso in rilievo un giudizio di natura impugnatoria: v. da ultimo Cass. n. 9617 e n. 7322 del 2016), e’ anche vero che il riferimento a tale principio appare tanto piu’ pertinente anche per il giudizio L. Fall., ex articolo 99 quanto piu’ si rifletta sulle novita’ che la disciplina prevista dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 17 conv. in L. n. 221 del 2012 (nel testo sostituito dalla L. n. 228 del 2012), ha apportato al sistema di deposito delle domande di ammissione al passivo ed alla conseguente formazione del fascicolo d’ufficio.
15. Secondo la nuova disciplina, infatti, la presentazione della domanda di ammissione al passivo avviene mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e deve essere accompagnata dalla trasmissione, secondo le stesse modalita’, dei documenti dimostrativi del diritto del creditore (L. Fall., articolo 93, commi 2 e 6) – eccettuati gli originali dei titoli di credito che vanno depositati presso la cancelleria del tribunale (cfr. L. Fall., articolo 93, comma 2, ultimo inciso)-, sicche’ l’articolo 99, comma 2, n. 4, allorche’ fa riferimento ai “documenti prodotti” dal creditore, va adesso coordinato con le nuove disposizioni che non prevedono piu’ la formazione, nella fase sommaria, di un apposito fascicolo di parte ma semplicemente la trasmissione dei documenti alla p.e.c. del curatore (che successivamente provvede, tramite la cancelleria, a renderli disponibili, sempre mediante il sistema informatico, al giudice delegato per il successivo esame). La locuzione contenuta nella L. Fall., articolo 99, comma 2, n. 4 deve – in definitiva – intendersi riferita ai documenti trasmessi a mezzo p.e.c. al curatore (oltre che ai titoli di credito depositati in originale presso la cancelleria del tribunale ed a quelli “nuovi” depositati al momento della presentazione del ricorso in opposizione).
16. Ne consegue che, una volta trasmesso alla p.e.c. del curatore e successivamente inserito nel sistema telematico, il documento probatorio appartiene ormai al fascicolo informatico della procedura (interamente sostitutivo del tradizionale sistema cartaceo, articolato sulla distinzione materiale tra fascicolo della procedura e fascicolo di parte), definito ai sensi del Decreto Ministeriale 11 febbraio 2011, n. 44, articolo 9, comma 1, come il fascicolo destinato a raccogliere “gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo” e dunque, come si ricava dalla lettura dei successivi articoli 12 e ss., destinato a ricomprendere anche i documenti probatori (ivi compresi gli allegati non informatici, per i quali la cancelleria provvede comunque ad effettuare copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico).
17. Il documento probatorio, dunque, una volta “depositato” dal creditore, entra a far parte dell’unico fascicolo della procedura e unitamente ad esso e’ destinato ad essere necessariamente acquisito -alla stregua di qualsiasi atto contenuto nel fascicolo d’ufficio- nella sfera cognitiva del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione.
18. E’ in questo senso, allora, che puo’ e deve essere inteso il richiamo, operato in precedenza, al principio di non dispersione della prova, atteso che l’automatica migrazione dei documenti probatori all’interno del sistema del fascicolo informatico, secondo le nuove forme dell’ammissione al passivo di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, reca con se’ la necessita’ che quei documenti restino nella sfera di cognizione del giudice anche nella fase dell’opposizione.
19. Le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso ai fini della valutazione del ricorso in opposizione alla luce delle precisazioni sin qui esposte e il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, anche per cio’ che concerne le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Taranto in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

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