Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4706. La competenza delle sezioni specializzate va negata solo nei casi di concorrenza sleale c.d. pura

La competenza delle sezioni specializzate va negata solo nei casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza.

Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4706
Data udienza 13 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23999/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.n.c., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1250/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il motivo di ricorso n. 2).

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) S.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, (OMISSIS) S.n.c., e, dopo aver premesso che tra le parti erano intercorsi contatti volti all’instaurazione di relazioni commerciali che poi non avevano avuto seguito, contatti nel corso dei quali essa attrice aveva consegnato alla convenuta un campionario di disegni per la creazione di tele stampate da utilizzarsi per confezionare prodotti per la casa (trapunte; lenzuola, tovaglie, tendaggi), ha lamentato che la stessa convenuta avesse commercializzato trapunte con tessuto caratterizzato da alcune fantasie perfettamente identiche a quelle presenti nel campionario, deducendo la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per imitazione servile ovvero per scorrettezza professionale e chiedendo il risarcimento dei danni nonche’ l’inibitoria della stessa condotta ed il sequestro delle trapunte, oltre alla pubblicazione della sentenza.

Nel contraddittorio con (OMISSIS) S.n.c., che ha anzitutto eccepito l’incompetenza per materia dell’adita sezione specializzata, competente essendo il Tribunale di Brescia, e contestando altresi’ il merito dell’avversa pretesa, il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza, dal momento che l’attrice, nel prospettare la domanda, aveva fatto riferimento alla titolarita’ dei disegni riprodotti dalla convenuta, chiedendo altresi’ l’adozione di provvedimenti tipici della materia industriale, ha escluso la sussistenza dell’ipotesi di concorrenza sleale di cui all’articolo 2598 c.c., comma 1 sotto il profilo dell’imitazione servile, poiche’ le fantasie in discorso non presentavano caratteri di originalita’ ovvero attitudine distintiva, ma ha riconosciuto la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale per scorrettezza professionale, provvedendo ad inibire a (OMISSIS) S.n.c. il proseguimento dell’attivita’ illecita e condannandola al risarcimento dei danni nella misura di Euro 25.000,00 oltre alla pubblicazione della sentenza.

Con sentenza del 21 marzo 2013 la Corte d’appello ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) S.n.c. e regolato le spese di lite.

In particolare ha ritenuto il primo giudice:

-) che l’originaria attrice avesse denunciato di aver subito danni da concorrenza sleale per imitazione servile o scorrettezza professionale prospettando l’esistenza di una fattispecie di concorrenza sleale interferente con l’esercizio dei diritti di proprieta’ industriale, interferenza sussistente quando, sia pure incidentalmente, venga prospettata una questione di violazione di diritti di privativa, sicche’ l’interferenza non poteva essere esclusa nel caso in questione dove era portato all’esame del giudice l’utilizzo di disegni industriali idoneo a produrre confusione sul mercato, senza che avesse rilievo la circostanza che i disegni non erano registrati e quindi erano sottratti alla tutela brevettuale, proprio perche’ la stessa attrice non aveva svolto un’azione diretta all’accertamento di un suo diritto di proprieta’ industriale, ma aveva agito per la concorrenza sleale;

-) che sussisteva l’ipotesi di concorrenza sleale di cui all’articolo 2598 c.c., n. 3;

-) che il Tribunale aveva correttamente proceduto alla liquidazione equitativa del danno subito dall’attrice;

-) che il tribunale aveva correttamente ordinato la pubblicazione della sentenza.

2. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.n.c. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

(OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo.

Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

1.1. – Il primo motivo lamenta che “la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, e’ incorsa in violazione delle norme sulla competenza (articolo 360 c.p.c., n. 2, c.p.c.)”.

Sostiene in breve la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di incompetenza formulata, dal momento che la domanda spiegata da (OMISSIS) S.r.l. era totalmente estranea al campo della proprieta’ industriale, poiche’ i disegni oggetto della denunciata imitazione non erano stati registrati.

1.2. – Con il secondo motivo si lamenta che “la Corte d’appello sia incorsa pure nel vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3 (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto”), per non aver correttamente applicato la norma di cui all’articolo 2598 c.c., n. 3″.

Sostiene in breve la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nell’affermare che “l’imitazione puo’ essere lecita, ma assume un contenuto illecito quando viene utilizzata con effetti distorsivi del mercato, rappresentando alla clientela di riferimento prodotti apparentemente uguali a quelli della concorrenza”, contenuto illecito ricorrente nel caso di specie, dal momento che, cosi’ facendo, essa aveva finito per ricondurre la condotta di (OMISSIS) S.n.c. alla fattispecie di imitazione servile prevista dall’articolo 2598 c.c., comma 1 la cui ricorrenza era gia’ stata espressamente esclusa dal Tribunale con decisione coperta, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, da giudicato interno. D’altro canto, secondo la ricorrente, copiare prodotti altrui non coperti da brevetto sarebbe perfettamente lecito, salvi i casi della concorrenza parassitaria e della imitazione confusoria, tanto piu’ che nel caso di specie doveva escludersi qualunque sviamento di clientela, con conseguente esclusione della sussistenza di tutte le ipotesi di cui all’articolo 2598 c.c., anche perche’, come aveva accertato il Tribunale, “la tipologia di prodotto distribuito dall’attore e’ sostanzialmente differente rispetto a quella della (OMISSIS)”.

1.3. – Il terzo motivo denuncia “omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5)”.

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