Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4706. La competenza delle sezioni specializzate va negata solo nei casi di concorrenza sleale c.d. pura

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La circostanza non considerata risiede anzitutto in cio’, che (OMISSIS) S.r.l. non aveva per sua stessa ammissione mai commercializzato alcun prodotto finito con il proprio marchio, e che le fantasie oggetto della denunciata imitazione erano gia’ state utilizzate da aziende differenti, sicche’ era impensabile che i consumatori potessero acquistare le trapunte nella convinzione di trovarsi di fronte ad un prodotto proveniente da (OMISSIS) S.r.l., tanto piu’ che non risultava neppure provato che, all’epoca in cui (OMISSIS) S.n.c. aveva commercializzato le sue trapunte, la controparte avesse ancora in produzione i corrispondenti tessuti.

1.4. – Il quarto motivo denuncia “violazione delle norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3) in punto di condanna risarcitoria, laddove ha liquidato il danno lamentato dalla (OMISSIS) senza pero’ che quest’ultima abbia offerto la benche’ minima prova della sua sussistenza”.

Si sostiene in breve che la Corte d’appello avrebbe errato nel confermare la decisione del Tribunale, che aveva proceduto alla liquidazione equitativa del danno, quantunque non fosse neppure certa l’esistenza nell’an.

2. – Il ricorso va accolto.

2.1. – E’ fondato il primo motivo.

2.1.1. – Occorre anzitutto chiedersi se il rapporto tra il tribunale ordinario e la sezione specializzata si ponga effettivamente in termini di competenza o, invece, in termini di ripartizione interna al medesimo ufficio giudiziario: giacche’, se fosse vera quest’ultima soluzione, l’eccezione di incompetenza formulata dalla odierna ricorrente dovrebbe essere evidentemente disattesa.

In proposito questa Corte ha dapprima affermato quanto segue: “La statuizione relativa alla devoluzione… di una controversia ad una sezione specializzata in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale presso il tribunale integra una questione di competenza. In tal senso depongono univocamente infatti: a) la formulazione, per la parte di interesse, adottata dal legislatore nel delineare i compiti assegnati alle sezioni ed ai relativi presidenti… espressamente attribuiti sotto il profilo della competenza… Il dato, gia’ di per se’ autonomamente rilevante, assume poi una piu’ significativa valenza ove si confronti la diversa terminologia (e le differenti discipline) adottata con riferimento al giudice del lavoro, al quale e’ riconosciuta un’autonoma funzione nell’ambito della competenza del Tribunale (articolo 413 c.p.c.), ed al giudice per le controversie societarie (le cui attribuzioni sono state assegnate senza alcun richiamo ai profili di competenza)…; b) la circostanza che le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto ma solo presso alcuni di essi…, dislocazione da cui discende che il rapporto fra le sezioni specializzate e le altre non e’ configurabile come rilevante – in quanto regolante le modalita’ di ripartizione di affari – all’interno del medesimo ufficio; c) la ratio del provvedimento normativo istitutivo delle sezioni specializzate, motivato “dalla complessita’ delle controversie che possono insorgere in questa materia” e dalla necessita’ di designare quali componenti “magistrati dotati di specifiche competenze in materia” (relazione all’articolo 2), motivazione analoga a quella posta a base della istituzione delle Sezioni specializzata agrarie… e che differisce, viceversa, da quella ispiratrice del giudice del lavoro e del giudice societario…” (Cass. 25 settembre 2009, n. 20690).

Successivamente e’ stato ribadito che: “La giurisprudenza, occupandosi dei casi analoghi attinenti alla ripartizione degli affari tra le sezioni lavoro o societarie e sezioni ordinarie e tra queste e le sezioni specializzate agrarie, ha ritenuto ravvisabile un profilo attinente alla competenza solo laddove la diversita’ della regolamentazione del processo non attiene solo al rito, sussistendo in tal caso una mera questione interna all’ufficio di suddivisione del lavoro in base ai criteri tabellari (cosi’, quanto al processo di lavoro e societario Cass. 9 novembre 2006, n. 23891), ma a caratteristiche particolari della sezione che, per le sezioni specializzate agrarie sono state individuate, oltre che nei riferimenti testuali alla competenza nella normativa istitutiva, nell’essere la composizione delle medesime del tutto peculiare, in quanto scaturente dall’apporto di magistrati ordinari togati in servizio presso il tribunale e di magistrati onorari, i c. d. esperti, altrimenti estranei al normale apparato organizzativo del tribunale (Cass. 7 ottobre 2004, n. 19984). Tale essendo il criterio distintivo deve allora qualificarsi come attinente alla competenza la questione relativa alla attribuzione dei giudizi al tribunale ordinario o alle sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale dal momento che queste sono investite di una peculiare competenza territoriale che non si limita a quella del tribunale nel quale sono incardinate ma che viene espressamente indicata dalla legge (Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3) e che si identifica con quella di una o piu’ corti d’appello, escludendosi cosi’ una mera ripartizione interna ad uno specifico ufficio giudiziario; ovviamente, poiche’ la natura della controversia in tema di ripartizione in subiecta materia e’ unica deve essere anche indipendente dal rapporto tra gli uffici interessati per cui sussiste una questione di competenza non solo quando si controverte in ordine all’attribuzione alla sezione specializzata o a quelle ordinarie di tribunali diversi ma anche quando competente per territorio in base alle norme comuni sarebbe il tribunale presso il quale e’ istituita la sezione specializzata” (Cass. 14 giugno 2010, n. 14251).

E’ stato ancora precisato, nell’ambito del medesimo orientamento, che: “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di proprieta’ intellettuale ed industriale di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003 ed il giudice del lavoro implica l’insorgere di una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari attesa la mancata istituzione della sezione specializzata presso ogni distretto, realizzandosi, diversamente, una asimmetria del sistema tra l’ipotesi in cui la declaratoria di competenza sia emessa nell’ambito di un tribunale presso il cui distretto non risulti dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero, per contro, sia invece istituita, sicche’ solo nel primo caso, in violazione dei principi di cui agli articoli 3 e 24 Cost., sarebbe proponibile dalla parte il rimedio del regolamento di competenza ” (Cass. 24 luglio 2015, n. 15619, ripresa da ultimo a Cass. 27 ottobre 2016, n. 21775).

Viceversa, in una decisione del 2011 ampiamente motivata, ma che non da’ conto del diverso orientamento emergente da Cass. 25 settembre 2009, n. 20690, e’ stato affermato che: “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate (come quella in materia di proprieta’ intellettuale) e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio. Ne consegue che, ove il tribunale ordinario abbia impropriamente dichiarato la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata presso lo stesso ufficio, ovvero abbia dichiarato la propria competenza negando quella della predetta sezione specializzata, e’ inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso la suddetta pronuncia, trattandosi di questione concernente la ripartizione degli affari all’interno dello stesso ufficio” (Cass. 22 novembre 2011, n. 24656).

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