Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4727. L’intermediario finanziario non può trincerarsi dietro il profilo “speculativo” dell’investitore per aggirare l’obbligo di fornire la prova di averlo informato sui rischi del prodotto

L’intermediario finanziario non può trincerarsi dietro il profilo “speculativo” dell’investitore per aggirare l’obbligo di fornire la prova di averlo informato sui rischi del prodotto – le obbligazioni Cirio -, in primis quello relativo alla possibilità di perdere il capitale. Non solo, l’aver fornito in un secondo momento un warning relativo all’andamento del mercato ed al fatto che il bond era privo di rating non esonera da responsabilità l’intermediario.

Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4727
Data udienza 4 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24847/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 21.12.2011 la Corte d’Appello di Milano, riformando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) ed (OMISSIS) avente ad oggetto il risarcimento del danno quantificato in Euro 230.687,57, oltre interessi legali, per la perdita del capitale investito in obbligazioni (OMISSIS), azionata nei confronti della (OMISSIS).

Il Tribunale di Lecco aveva rilevato che la banca aveva tenuto un comportamento contrario alle regole previste dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21 in relazione agli obblighi informativi su di essa incombenti e che il danno era legato da un nesso di regolarita’ causale con l’illecito contrattuale accertato.

La Corte d’appello, al contrario, ha escluso la sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento della banca e il danno patito dagli appellati, affermando che, dalla prova testimoniale espletata, era risultato che l’eventuale violazione degli obblighi informativi non avrebbe comunque inciso sulla decisione dell’investitore orientato da un intento speculativo. Infatti, gia’ nella fase antecedente la conclusione del contratto di compravendita di strumenti finanziari la sig.ra (OMISSIS) era stata avvisata dei rischi connessi all’investimento in titoli obbligazionari ma aveva comunque preferito le obbligazioni (OMISSIS) in considerazione della maggior rendita garantita. Inoltre nel 2001, a distanza di un anno dall’acquisto dei titoli obbligazionari, la funzionaria della banca aveva avvertito l’investitrice che la situazione del mercato finanziario era mutata e che i titoli (OMISSIS) erano privi di rating. In definitiva, ritiene la Corte territoriale che le informazioni fornite dalla banca nel 2001 abbiano assunto efficacia interruttiva del nesso di causalita’ e, per altro verso, che il danno debba essere ascritto a fatto proprio dei danneggiati che, pur informati sull’aggravamento delle condizioni del mercato, avevano deciso di mantenere l’investimento.

Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) ed (OMISSIS) sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso (OMISSIS) s.c.a.r.l.

La causa e’ stata avviata alla trattazione camerale ex articolo 380 bis. c.p.c., comma 1. Le parti ricorrenti hanno altresi’ depositato memoria.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articoli 21 e 23 e gli articoli 26, 28, 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 per non avere la Corte d’Appello correttamente applicato i principi che disciplinano il nesso causale e non averne ritenuto la sussistenza sull’erroneo presupposto che l’eventuale violazione degli obblighi informativi non avrebbe inciso sulla decisione del cliente. La Corte avrebbe dovuto innanzitutto verificare se l’intermediario avesse violato gli obblighi informativi, avendo omesso di acquisire quella conoscenza qualificata del prodotto finanziario (il titolo (OMISSIS)) richiesta dalla legge a tutela degli investitori. Ad avviso dei ricorrenti e’ irrilevante, oltre che generica, l’indicazione successiva all’investimento, in quanto relativa soltanto al rischio di una flessione della quotazione del titolo, non al default dovuto al fallimento dal quale e’ conseguita la perdita del capitale investito.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli articoli 28 e 30 del Reg. Consob n. 11522 del 1998. L’intermediario non ha assolto agli obblighi informativi indicati nelle norme citate, anche sotto il profilo delle informazioni da richiedere ai fini della definizione del profilo di rischio dell’investitore. Viene sottolineato che i ricorrenti hanno prima sottoscritto l’ordine di acquisto e successivamente il contratto quadro, elemento che indica il deficit di acquisizione di informazioni richiesto dalle disposizioni regolamentari.

Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, nella versione ratione temporis applicabile, in ordine all’accertamento relativo alla mancanza del nesso di causalita’. L’affermazione relativa alla non inferenza delle informazioni rispetto alla decisione d’investimento e’ ritenuta priva di motivazione adeguata, non essendo rilevanti al riguardo le informazioni fornite nel 2001 dal momento che anch’esse furono del tutto insufficienti.

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