Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4510. La revoca dei contributi pubblici da parte dell’amministrazione a causa del fallimento dell’impresa è opponibile alla massa dei creditori

La revoca dei contributi pubblici da parte dell’amministrazione a causa del fallimento dell’impresa è opponibile alla massa dei creditori anche successivamente alla pubblicazione della sentenza di fallimento attesa la natura meramente accertativa dell’assenza delle predette condizioni. Questo in quanto la revoca dei contributi non fa decadere il privilegio generale mobiliare riconosciuto all’amministrazione dalla legge vigente al momento dell’erogazione del mutuo.

Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4510
Data udienza 28 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19435/2012 R.G. proposto da:

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, (C.F. (OMISSIS)), in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Treviso depositato il giorno 19 luglio 2012, nel procedimento iscritto al n. 210/2012 r.g.;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Treviso, con decreto depositato il 12 luglio 2012, respinse l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, promossa dal Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca (di seguito MIUR), sulla sua domanda di insinuazione al passivo, con il rango privilegiato, delle somme dovute a seguito della revoca del finanziamento concesso alla societa’ fallita, nonche’ per gli interessi di mora spettanti a titolo risarcitorio.

Il tribunale ritenne che la revoca del finanziamento alla fallita fosse stata disposta solo successivamente alla sua dichiarazione di fallimento, non spettando quindi alcun diritto al risarcimento del danno, trattandosi di contratto pendente all’epoca dell’apertura del concorso; soggiunse che non poteva essere riconosciuto il rango privilegiato sulle somme ammesse al passivo, poiche’ esso trovava fondamento in una norma contenuta in un decreto ministeriale anziche’ in una legge dello Stato.

Avverso il detto decreto il MIUR ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; il fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione, ha depositato controricorso.

Le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il MIUR violazione del Decreto Ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, articolo 4, comma 18, poiche’ la revoca del finanziamento poteva essere disposta, proprio a causa dell’intervenuta dichiarazione di fallimento del beneficiario, soltanto dopo l’apertura della procedura concorsuale.

Con il secondo motivo lamenta violazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e del Decreto Ministeriale n. 954 del 1997, articolo 12, comma 2, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto non spettante il privilegio generale previsto dalla vigente normativa in tema di finanziamenti agevolati per la ricerca.

2. Il primo motivo e’ fondato.

Secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, dal tenore della disposizione dell’articolo 72 L.F. – nel testo introdotto dalla legge del 42 – si desume il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto contrattuale, determinato dalla dichiarazione di fallimento, non giustifica l’insorgere, in favore del contraente in bonis, del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell’anticipata interruzione del rapporto, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti verificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento. A tale principio si ricollega l’articolo 55 L. Fall., il quale, disponendo che i crediti sono conteggiati, agli effetti del concorso, per l’importo esistente alla data di apertura della procedura, esclude la possibilita’ di riconoscere, agli stessi fini, in favore dei singoli creditori, malgrado ogni intesa contraria, pretese risarcitorie o indennitarie non riconducibili a situazioni determinatesi prima di tale momento (Cass. 04/09/2009, n. 19219; Cass. 25/02/2002, n. 2754).

E l’articolo 72, comma 5, L. Fall., nel testo novellato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, proprio in applicazione dei suddetti principi, stabilisce oggi che soltanto l’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente, spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, soggiungendo il comma sesto del medesimo articolo 72, che sono “inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento”.

Occorre tuttavia considerare che in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, chiamate a stabilire il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che l’Amministrazione, nel revocare il contributo gia’ accordato ovvero nel dichiarare la decadenza del soggetto beneficiario, non compie alcuna valutazione discrezionale, ma si limita ad accertare, con la cessazione dell’attivita’ imprenditoriale (per intervenuto fallimento), il venir meno di un presupposto gia’ previsto in modo puntuale dalla legge (Cass. s.u. 20/07/2011, n. 15867).

Dunque, non potendosi ragionevolmente pretendere che il mero -accertamento di quello che e’ uno dei presupposti legali per la revoca del finanziamento – id est la soggezione del soggetto beneficiario ad un procedura concorsuale -, debba intervenire addirittura prima dell’evento medesimo, deve concludersi che la revoca del finanziamento pubblico, giustificata appunto dalla dichiarazione di fallimento del destinatario delle provvidenze pubbliche, risulta sempre opponibile al curatore fallimentare, ancorche’ sia stata disposta com’e’ del resto inevitabile – sempre dopo l’apertura del concorso tra i creditori.

Conformemente all’orientamento gia’ recentemente espresso da questa Sezione (Cass. 31/05/2017, n. 13751), deve allora pronunciarsi il seguente principio di diritto: “La revoca dei contributi pubblici in favore delle imprese, disposta dall’Amministrazione a causa della dichiarazione di fallimento dell’impresa beneficiata, ha natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni per la permanenza del beneficio; sicche’ essa resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento dell’impresa”.

Nella vicenda di cui si discute, poi, e’ incontroverso che il Decreto Ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, articolo 4, comma 18, -Nuove modalita’ procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo Speciale per la Ricerca Applicata – disciplina ratione temporis applicabile ai progetti, quale quello della (OMISSIS) s.p.a., presentati fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. (risalente al 18.1.2001) del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593-Modalita’ procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 prevedeva la revoca della sovvenzione pubblica da parte dell’Amministrazione nel caso in cui il contraente “nell’ulteriore corso delle attivita’ contrattuali (…) risulti in procedura concorsuale”.

Dunque, deve ritenersi che la revoca del finanziamento disposta con decreto ministeriale adottato il 28.12.2011, dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.p.a. risalente al precedente 5.8.2011, fosse pienamente opponibile alla massa; con il risultato che spetta al ministero revocante il risarcimento del danno per il venire meno delle condizioni di ammissione al beneficio, come determinato in seno al ridetto contratto di finanziamento.

3. Anche il secondo motivo e’ fondato.

Va ricordato che in tema di finanziamenti pubblici per la ricerca, gia’ la L. 25 ottobre 1968, n. 1089, articolo 4, istitui’ il c.d. “Fondo speciale per la ricerca applicata” presso l’ (OMISSIS), che lo avrebbe amministrato con le modalita’ proprie dell’istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi con il Ministro del tesoro.

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