Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8190. È illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell’ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall’articolo 81, comma 2°, del codice penale

È illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell’ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall’articolo 81, comma 2°, del codice penale, invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall’articolo 219, comma 2°, n. 1, della legge fallimentare potenzialmente assoggettabile al giudizio di bilanciamento.

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 8190
Data udienza 12 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/01/2016 della CORTE APPELLO di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI GIUSEPPE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alla continuazione fallimentare, e l’inammissibilita’ nel resto;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/12/2008 il Tribunale di Messina affermava la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, quale amministratore della (OMISSIS) s.n.c., fallita il (OMISSIS), distratto dalle casse sociali il ricavato della vendita della merce per un valore di Lire 77.216,000, assolvendolo dalla condotta di occultamento di merci giacenti per un valore di 30 milioni di Lire.

Con sentenza del 18/05/2009 il Tribunale di Messina affermava la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, per avere, quale amministratore della (OMISSIS) s.n.c., fallita il (OMISSIS), distratto dalle casse sociali la somma di Lire 8.400.000, facendo figurare l’uscita come rimborso di anticipazioni a favore di (OMISSIS) (capo A), e per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla distrazione di Lire 1.435.661, che ometteva di consegnare al liquidatore (capo B).

2. Con sentenza del 28/01/2016 la Corte di Appello di Messina, previa riunione dei due procedimenti, in parziale riforma delle sentenze emesse in primo grado, dichiarava estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale (capo A), e, ritenuta la continuazione tra gli altri reati, rideterminava la pena in anni due e mesi quattro di reclusione.

3. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: lamenta l’omessa motivazione sulle censure proposte con l’atto di appello; deduce che la sentenza impugnata si sia limitata a rinviare per relationem alla decisione di primo grado per la distrazione di 77 milioni di Lire, ma abbia omesso qualsiasi motivazione in ordine all’occultamento di merce per un valore di 30 milioni. Lamenta inoltre una contraddizione tra la sentenza di appello e quella di 1 grado, dove era stato escluso l’occultamento, ritenendo invece vi fosse stata l’obsolescenza della merce informatica. Deduce, inoltre, la contraddizione tra le fonti di prova, in particolare tra le valutazioni del curatore e le dichiarazioni del liquidatore (OMISSIS).

3.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata consegna della cassa (capo B): deduce che non sia stato considerato che l’importo doveva ritenersi ridotto, in considerazione della consegna al liquidatore di un assegno di Lire 266.325; la somma restituita corrispondeva alla liquidita’ effettivamente posseduta in cassa, e, in mancanza di precisa determinazione da parte del liquidatore, avvenuta successivamente, l’imputato aveva consegnato quanto era nella sua disponibilita’; in ogni caso, la condotta riguardava una esigua violazione del dovere di diligenza.

3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del minimo edittale della pena e dell’attenuante di speciale tenuita’ di cui alla L. Fall., articolo 219, comma 3.

3.4. Violazione di legge in relazione all’applicazione della continuazione, anziche’ dell’aggravante di cui alla L. Fall., articolo 219.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ inammissibile per carenza di interesse, in quanto le doglianze concernono la condotta di occultamento delle merci del valore di 30 milioni, in ordine alla quale l’imputato era gia’ stato assolto in primo grado.

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