Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4510. La revoca dei contributi pubblici da parte dell’amministrazione a causa del fallimento dell’impresa è opponibile alla massa dei creditori

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Successivamente, il Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, articolo 6, comma 6, convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, stabili’ che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati in virtu’ della disciplina prevista per il detto “Fondo speciale”, fossero assistiti da “privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate ne’ al consenso delle parti, ne’ a forme di pubblicita’”.

Siffatta disciplina venne ribadita, in sede attuativa, dal ricordato Decreto Ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, che all’articolo 12, comma 2, si limito’ a ripetere alla lettera il dettato legislativo: “Ai sensi del Decreto Legge 8 febbraio 1995, n. 32, articolo 6, comma 6, convertito, senza modificazioni, dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi della L. n. 46 del 1982, articolo 2, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.

Il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297-Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita’ dei ricercatori (oggi integralmente abrogato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 63 -Misure urgenti per la crescita del Paese convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), poi, innovando radicalmente la disciplina in materia, affido’ invece direttamente al Ministero dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) – attualmente il MIUR – l’erogazione dei finanziamenti agevolati alle imprese.

Piu’ precisamente, il Decreto Legislativo n. 297 del 1999, articolo 4, comma 3, di tenore esattamente identico al Decreto Legge n. 32 del 1995, articolo 6, comma 6, stabili’ che “I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente titolo sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.

L’articolo 9 del detto decreto legislativo, inoltre, introdusse una complessa disciplina transitoria; in particolare, per quello che qui ancora rileva, il comma 4 del ridetto articolo 9 fisso’ l’abrogazione, a decorrere dall’entrata in vigore del primo fra i decreti non regolamentari adottati dal MURST previsti dall’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sia della L. n. 1089 del 1968, articolo 4 – che come visto aveva istituito il “Fondo speciale per la ricerca applicata” -, sia del Decreto Legge n. 32 del 1995, articolo 6, comma 6, in forza del quale godevano del privilegio generale mobiliare i crediti derivanti dai finanziamenti erogati attraverso il detto Fondo.

E’ noto, infine, che il primo decreto non regolamentare ai sensi del Decreto Legislativo n. 297 del 1999, articolo 6, comma 2, fu adottato dal MURST, con Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593-Modalita’ procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato come visto sulla G.U. del 18.1.2001, n. 14), che ancora una volta, all’articolo 19, comma 2, ribadi’ la natura privilegiata dei medesimi crediti oggi vantati dal MIUR: “Ai sensi del Decreto Legislativo n. 297 del 1999, articolo 4, comma 3, i crediti nascenti dai contributi di cui al comma precedente sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”.

Cosi’ ricostruito il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti per cui e’ lite, va anzitutto rilevato che – a differenza di quanto sostenuto dal Ministero ricorrente – nella vicenda all’esame non trova applicazione il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, articolo 9, comma 5, -Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, articolo 4, comma 4, lettera c), essendo gia’ vigente, al momento in cui venne erogato dal MIUR il finanziamento in favore della fallita (OMISSIS) s.p.a. (25.6.2003), il Decreto Legislativo n. 297 del 1999, articolo 4, comma 3, ferma restando peraltro l’applicabilita’ del Decreto Ministeriale n. 954 del 1997, trattandosi di progetto presentato prima che divenisse efficace il Decreto Ministeriale n. 593 del 2000 (si veda il citato articolo 23 di quest’ultimo decreto ministeriale).

Dunque, ha errato il Tribunale di Treviso nell’escludere il privilegio invocato dall’Amministrazione, spettando a quest’ultima, per i finanziamenti erogati alle imprese in favore della ricerca scientifica, il privilegio generale mobiliare riconosciuto dalla legge vigente al momento dell’erogazione del mutuo (il ridetto articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 297 del 1999); mentre assumono un valore meramente confermativo del chiaro dettato della legge, le disposizioni (prima il Decreto Ministeriale n. 954 del 1997, articolo 12, comma 2, e poi il Decreto Ministeriale n. 593 del 2000, articolo 19, comma 2) contenute nei decreti ministeriali di attuazione della disciplina di volta in volta divenuta applicabile nel corso degli anni.

4. In definitiva, accolti tutti i motivi del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, che statuira’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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