Legittimo il licenziamento del dipendente di un’azienda privata che non ha inviato entro il secondo giorno di malattia il relativo certificato. Pur essendo certo e provato che l’uomo stesse male, l’assenza è risultata ingiustificata.

Sentenza 8 novembre 2017, n. 26465
Data udienza 10 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13282-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 41/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/02/2015 R.G.N. 51/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 41/15, riformando la pronuncia di primo grado, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) s.c. a r.l., ha respinto impugnativa del licenziamento proposta da (OMISSIS), al quale era stata contestata un’assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 27 agosto al 9 settembre 2011 in relazione agli articoli 9 e 10 CCNL.
2. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l’assenza fosse giustificata dal fatto che, alla luce del certificato di malattia del 28 agosto 2011 con prognosi fino al 10 settembre e del certificato rilasciato dall’Inps in sede di visita domiciliare del (OMISSIS), lo stato di malattia era effettivamente esistente, per cui il lavoratore si era reso inadempiente esclusivamente del tardivo o mancato invio del certificato attestante la malattia, ipotesi che il contratto collettivo di categoria (articolo 9, lettera A) punisce con sanzione conservativa e che e’ infrazione ben diversa dall’assenza senza giustificato motivo, punita – se prolungata oltre quattro giorni consecutivi con il licenziamento con preavviso (articolo 10, lettera F).

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