CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 4 febbraio 2015, n. 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28637/2011 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.C.P.A. C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) S.C.P.A., gia’ GRUPPO (OMISSIS) – S.P.A. C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 309/2011 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 23/08/2011 r.g.n. 817/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- (OMISSIS), premesso di aver lavorato come funzionario addetto al centro liquidazione danni di Matera prima alle dipendenze della (OMISSIS) Spa e poi della (OMISSIS) Spa, conveniva entrambe le societa’ innanzi al locale Tribunale impugnando il licenziamento disciplinare a lui intimato in data 13 gennaio 2005.
Esponeva che a fondamento di esso, con contestazione del (OMISSIS), gli era stato addebitato di aver autorizzato pagamenti oltre il limite di competenza pari a 52.000,00 euro nonche’ di aver aggirato le formalita’ previste per i pagamenti superiori ad euro 100.000,00, liquidando per lo stesso sinistro distinti importi, ciascuno inferiore a tale cifra; di avere autorizzato il pagamento di sinistri, in particolare quelli relativi ai danneggiati (OMISSIS) e (OMISSIS), che presentavano varie incongruenze, non curando, tra l’altro, di verificare l’interruzione di termini prescrizionali e senza richiedere una visita medica sui presunti danneggiati.
Il (OMISSIS) sosteneva la tardivita’ degli addebiti contestati e la violazione del principio della immodificabilita’ della contestazione disciplinare; contestava l’esistenza e la conoscenza di un limite di competenza per i pagamenti superiori a 52.000,00 euro; riferiva di avere effettuato pagamenti frazionati nell’esclusivo interesse dell’azienda, al fine di scongiurare azioni giudiziarie da parte dei danneggiati e di incoraggiare intese transattive; precisava che era sua abitudine non richiedere visite mediche, accontentandosi del parere del medico reso sulla base della sola documentazione esibita dal danneggiato; negava qualsivoglia negligenza nella gestione dei sinistri indicati nella lettera di contestazione, rilevando di aver liquidato somme di molto inferiori a quanto domandato dai danneggiati.
Concludeva per la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento, con le pronunce reintegratorie e patrimoniali conseguenti, nonche’ per il riconoscimento della qualifica superiore di funzionario di terzo livello, avendo dal 1994 svolto attivita’ di controllo e di supervisione su funzionari di 1, 2 e 3 grado, con condanna delle convenute al pagamento delle differenze retributive quantificate in ricorso.
Con sentenza del 23 agosto 2011 la Corte di Appello di Potenza ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Matera che aveva respinto integralmente il ricorso del (OMISSIS).
2.- Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS), in data 22 novembre 2011, ha proposto ricorso con 10 motivi. Hanno resistito con unico atto di controricorso le intimate in epigrafe. La (OMISSIS) – S.c.p.a, gia’ (OMISSIS) Spa, ha altresi’ proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- Il Collegio giudica il ricorso principale infondato.
4.- Con il primo mezzo di impugnazione (OMISSIS) denuncia violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che nella specie non fosse violato il principio della immodificabilita’ della contestazione disciplinare, quando sarebbe stato sufficiente “una semplice comparazione letterale tra il contenuto della nota di addebito del (OMISSIS) e le successive contestazioni a lui mosse in corso di causa dal datore” per “rilevare come le contestazioni de quibus, dapprima limitate a specifici, presunti errori tecnici e formali del dipendente (cosi’ gli sforamenti, i frazionamenti e gli omessi controllo) sono state successivamente enormemente ampliate (tanto da essere modificate) sino a giungere alla contestazione di avvenuta liquidazione di ingenti risarcimenti per sinistri palesemente falsi”.
La censura non puo’ essere condivisa.
4.1.- Come questa Corte ha piu’ volte affermato, “il requisito della specificita’ della previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, non e’ integrato dalla certezza dei fatti addebitati ma dalla idoneita’ della contestazione a realizzare il risultato perseguito dalla legge ossia a consentire al lavoratore una puntuale difesa, ed a tal fine si richiede soltanto che la contestazione individui i fatti addebitati con sufficiente precisione, anche se sinteticamente, per modo che non risulti incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore e’ chiamato a difendersi” (v.; tra le tante, Cass. n. 624 del 1998, Cass. n. 5975 del 1999, Cass. n. 14619 del 1999, Cass. n. 17932 del 2002). In particolare, come pure e’ stato affermato, “il carattere della specificita’ e’ integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita’, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.” e “l’accertamento relativo al requisito della specificita’ della contestazione costituisce oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimita’; salva la verifica di logicita’ e congruita’ delle ragioni esposte dal giudice di merito” (v. Cass. n. 7546 del 2006, Cass. n. 1562 del 2003).
Nello stesso quadro e’ stato poi chiarito che “in tema di licenziamento disciplinare, la violazione del principio di immutabilita’ della contestazione non puo’ essere ravvisata in ogni ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della contestazione iniziale e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare, occorrendo verificare se tale divergenza comporti in concreto una violazione del diritto di difesa del lavoratore” (v. Cass. n. 25613 del 2013, che richiama Cass. n. 8956 del 1993) ed in particolare e’ stato anche precisato che all’uopo non assumono rilevanza circostanze confermative in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre (v. Cass. n. 6091 del 2010) o modificazioni che non configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare (v. Cass. n. 12644 del 2005).
4.2.- Pienamente consapevole dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita’ la Corte di Appello ha prima enucleato i fatti materiali contenuti nella lettera di contestazione disciplinare, dettagliandoli analiticamente, e poi ha argomentato convincentemente che, rispetto ad essi, “la posizione assunta dalle resistenti in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado… lungi dall’integrare una indebita introduzione di fatti nuovi non previamente contestati ovvero dall’attribuire a questi una diversa e piu’ grave valenza disciplinare rileva, nel presente giudizio civile, al fine di escludere che le mancanze, cosi’ come addebitate, fossero da attribuire, come pure il ricorrente aveva ipotizzato in sede delle giustificazioni di cui alla nota del 29.12.2004 nonche’ dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ad un “disordine” ambientale del Centro Liquidazione Sinistri”.
“In sostanza – continua la Corte potentina – contestato un preciso fatto oggettivo le ulteriori emergenze istruttorie sono utilizzabili, ai fini che qui interessano, non in chiave di una maggiore gravita’ del fatto addebitato ovvero di una piu’ ampia incolpazione bensi’ per smontare, nel rispetto delle regole processuali del contraddittorio tra le parti, una tesi difensiva basata tutta sull’assenza di ogni negligenza e per corroborare l’assunto datoriale di un comportamento, gia’ nella iniziale prospettazione, cosi’ fortemente negligente da ledere il rapporto fiduciario”.
All’evidenza trattasi di motivazione congrua e coerente, che si sottrae ai rilievi prospettati da parte ricorrente che possano consentire in questa sede di legittimita’ la richiesta cassazione della sentenza impugnata.
5.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, commi 3 e 4, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avuto riguardo sia alla violazione del principio di immediata contestazione disciplinare sia alla violazione del principio del giusto affidamento.
Sotto il primo profilo il ricorrente deduce che risulta “abbondantemente provato e non contestato che gli addebiti fossero gia’ conosciuti da (OMISSIS) Spa da diversi mesi prima la contestazione di addebito e, in alcuni casi, anche da circa un anno prima”; per il secondo aspetto in ricorso si eccepisce che “il contegno tenuto, nel tempo, da (OMISSIS) Spa quanto ai c.d. sforamenti, ai frazionamenti ed alla accettazione di documentazione medica in fotocopia, ed il conseguente ritardo nella contestazione al lavoratore dei comportamenti de quibus, ha ingenerato nel (OMISSIS), sulla base del principio dell’affidamento, la convinzione che il proprio operato fosse sempre stato legittimo”.
Anche questa doglianza non merita di essere accolta.
5.1.- Pur in assenza di qualsiasi norma legislativa che, con riguardo al rapporto di lavoro privato, scolpisca termini perentori entro cui il datore di lavoro sia tenuto a reagire sul piano disciplinare nei confronti del dipendente che egli sappia colpevole di un’infrazione, la giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente affermato l’applicabilita’ in questa materia della cosiddetta regola dell’immediatezza, in forza della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, commi 3 e 4, configurandolo, quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro.
Del fondamento logico-giuridico di questo principio e’ dato rinvenire, in dottrina come nelle decisioni delle Corti, spiegazioni riconducibili di volta in volta alla necessita’ di soddisfare varie esigenze: quella di tutelare l’affidamento che il lavoratore deve poter riporre sulla rinuncia del datore di lavoro a punire una mancanza disciplinare, nel caso in cui questa rinuncia si manifesti nel comportamento concludente del datore stesso, il quale, pur essendo a conoscenza della mancanza, mostri inequivocabilmente con la propria inerzia la volonta’ di non sanzionarla (Cass. n. 13455 del 1991; Cass. n. 12617 del 1991; Cass. n. 2762 del 1995; Cass. n. 5947 del 2001; Cass. n. 19424 del 2005; Cass. n. 11100 del 2006); quella di impedire l'”indugio malizioso” da parte del datore di lavoro nell’esercizio del potere disciplinare, volto ad indurre il lavoratore a ripetere il comportamento scorretto, per aggravarne la posizione (Cass. n. 6691 del 1982; Cass. n. 5309 del 1987; Cass. n. 884 del 1996); quella di impedire l’attesa diretta, con finalita’ intimidatorie, a tenere il lavoratore, in stato di incertezza, “sotto tiro”(Cass. n. 5891 del 1999); quella, soprattutto, di assicurare al lavoratore l’agevole esercizio del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso dal trascorrere di un considerevole lasso di tempo tra l’adozione della condotta addebitata e l’inizio del procedimento disciplinare (Cass. n. 8956 del 1993; Cass. n. 5093 del 1995; Cass. n. 5751 del 1997; Cass. n. 10204 del 1998; Cass. n. 5947 del 2001; Cass. n. 4170 del 2002).
La regola dell’immediatezza rappresenta in ultima analisi un corollario del principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (articolo 1375 c.c.) ed un criterio di verifica dell’uso non distorto del potere disciplinare rispetto alle finalita’ per le quali esso e’ stato attribuito al datore di lavoro (cfr. Cass. n. 13167 del 2009; Cass. n. 20719 del 2013).
Al riguardo, pero’, si e’ sempre precisato che detto requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, dal punto di vista della dimensione temporale rilevante, dovendo verificarsi la sua ricorrenza, esclusa ogni aprioristica valutazione di un tempo limite che valga per ogni occasione, secondo le circostanze del caso concreto.
Quindi l’immediatezza della contestazione disciplinare e la tempestivita’ dell’irrogazione della relativa sanzione puo’ in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, piu’ o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessita’ della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (ex multis, Cass. n. 3532 del 2013; Cass. 15649 del 2010; Cass. n. 19159 del 2006; Cass. n. 6228 del 2004; Cass. n. 8914 del 2004; Cass. n. 7724 del 2004; Cass. n. 12141 del 2003).
Ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, questa Corte ha, altresi’, rimarcato che la tempestivita’ di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilita’ del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova e’ a carico del datore di lavoro (v., per tutte, Cass. n. 7410 del 2010).
In ogni caso e sempre questa Corte ha statuito che la valutazione relativa alla tempestivita’ della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (oltre alla giurisprudenza innanzi citata v. Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 5546 del 2010).
5.2.- I giudici di appello di Potenza, per la controversia in esame, hanno constatato che “il principio di immediatezza e’ stato sicuramente rispettato con riguardo alle contestazioni relative ai sinistri (OMISSIS) e (OMISSIS) (che integrano gli addebiti piu’ gravi e piu’ recenti) considerato che le autorizzazioni del (OMISSIS) alle liquidazioni che hanno definito le pratiche sono avvenute nel mese di novembre 2004 e che solo in data 24/25 novembre gli ispettori (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno potuto prendere visione degli atti ed avere preliminare contezza delle irregolarita’ poi attestate come tali in sede di ulteriori approfondimenti effettuati nel dicembre 2004”.
Hanno ritenuto rispettato tale canone procedimentale “anche con riguardo agli altri addebiti il cui compiuto accertamento richiedeva l’ispezione sui numerosi e corposi fascicoli. Egualmente va detto con riguardo all’addebito relativo al superamento dei limiti delle autorizzazioni alla liquidazione, non immediatamente rilevabile dai soli dati inseriti nel sistema informatico (per cosi’ dire impersonali, privi cioe’ di riferimenti ai passaggi procedurali precedenti)”.
Hanno poi evidenziato che “e’ sempre stato garantito il diritto di difesa, con riguardo a tutte le contestazioni, nel modo piu’ completo, attraverso la visione integrale di tutti i fascicoli dei sinistri di cui agli addebiti”.
Tale complessiva valutazione di merito, in quanto adeguata ed esente da errori logici o giuridici, per quanto innanzi detto, sfugge al sindacato di legittimita’, considerando che ragionevolmente anche la complessita’ dell’accertamento puo’ costituire un elemento che incide sul lasso temporale che sostanzia il requisito dell’immediatezza, atteso che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti puo’ e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. n. 29480 del 2008; Cass. n. 1101 del 2007; Cass. n. 241 del 2006).
6.- Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’articolo 116 c.p.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la circostanza che, dalla documentazione prodotta dalla stessa societa’, risultava “di tutta evidenza che il (OMISSIS) opero’ la quantificazione dei pagamenti delle seconde tranches dei sinistri (OMISSIS) e (OMISSIS) nella piena consapevolezza dei vertici aziendali di (OMISSIS) Spa”.
Con il quarto motivo si denuncia violazione del principio di inutilizzabilita’ degli atti di indagine penale e di quello dell’autonomia e diversita’ del processo civile da quello penale nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avendo la Corte potentina confermato la sentenza del primo giudice che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato sulla base degli atti di una indagine penale traenti origine da una informativa resa alla Procura della Repubblica di Potenza a seguito di indagini condotte dalla Guardia di Finanza.
Con analoga censura contenuta nel quinto motivo del ricorso principale si lamenta ancora violazione del principio di inutilizzabilita’ degli atti di indagine penale e di quello dell’autonomia e diversita’ del processo civile da quello penale nonche’ violazione del diritto di difesa ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non avendo la Corte del merito adeguatamente valutato la produzione documentale della stessa parte convenuta, mentre avrebbe indebitamente utilizzato gli atti di indagine penale.
Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’articolo 116 c.p.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata avuto riguardo alla valutazione delle testimonianze (OMISSIS) e (OMISSIS) ed all’omesso esame da parte della Corte lucana delle prove fornite dal (OMISSIS).
Con il settimo motivo si denuncia violazione degli articoli 116 e 420 c.p.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione effettuata dai giudici di merito della “relazione della Direzione Amministrativa e Controllo di (OMISSIS) del 13.6.2006 ed allegati tabulati relativi ai pagamenti versati in atti dalla resistente nel corso dell’udienza del 23.11.2006” che sarebbe stata smentita dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS).
6.1.- Allo scrutinio di tali motivi di impugnazione, in quanto formulati tutti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche invocando la norma processuale che disciplina la “vantazione delle prove” ad opera del giudice (articolo 116 c.p.c.), occorre premettere che il vizio di motivazione concerne esclusivamente la motivazione in fatto, in quanto la richiamata norma che lo regola, nella versione di testo applicabile al presente giudizio, consente il ricorso per cassazione solo per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Per consolidato orientamento di questa Corte il difetto di motivazione e’ configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’ quando, invece, vi sia difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013).
Invero il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza nonche’ scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti in discussione, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre: Cass. SS.UU. n. 5802 del 1998 nonche’ Cass. n. 1892 del 2002, n. 15355 del 2004, n. 1014 del 2006; n. 18119 del 2008).
In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e’ necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e’ sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (tra le tante: Cass. n. 2272 del 2007, n. 14084 del 2007, n. 3668 del 2013).
Inoltre con la riforma del giudizio di cassazione operata con la Legge n. 40 del 2006, che ha sostituito il concetto di “punto decisivo della controversia” con quello di “fatto controverso e decisivo” il legislatore ha rafforzato l’argine per evitare che il giudizio di cassazione, che e’ giudizio di legittimita’, venga impropriamente trasformato in un terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 18368 del 2013).
Prendendo atto di tale volonta’ legislativa questa S.C. ha sovente applicato il seguente principio di diritto: “Il motivo di ricorso con il quale – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, cosi’ come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2 – si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il fatto controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per fatto non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex articolo 2697 c.c., (cioe’ un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioe’ un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purche’ controverso e decisivo” (cfr. Cass. n. 2805 del 2011; Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 13457 del 2012; Cass. n. 12990 del 2009).
Sulla nozione di “decisivita’”, poi, la S.C. ha avuto da tempo modo di affermare che essa “sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisivita’ concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensi’ la stessa idoneita’ del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualita’ fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non gia’ la sola possibilita’ o probabilita’ di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorieta’ fosse configurabile sol perche’ su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’articolo 360 si risolverebbe nell’investire la Corte di cassazione del controllo sic et simpliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalita’ rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito” (in termini, tra le altre, Cass. n. 22979 del 2004; Cass. n. 6540 del 2005; Cass. n. 20636 del 2006; Cass. n. 3668 del 2013; Cass. n. 20612 del 2013).
6.2.- Alla stregua dei consolidati e condivisi principi esposti il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale non meritano accoglimento.
Infatti in alcuno di essi parte ricorrente individua fatti controversi e decisivi che sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale, in rapporto di causalita’ tale con la soluzione giuridica della controversia da far ritenere, con giudizio di certezza e non di mera probabilita’, che la loro corretta considerazione avrebbe comportato una decisione diversa.
Piuttosto si limita a dolersi della motivazione offerta dalla sentenza impugnata in ordine alla legittimita’ del licenziamento, offrendo solo una diversa lettura della vicenda storica.
Non assume alcun rilievo dirimente, nel senso di certa valenza decisiva per un opposto esito del giudizio, ad esempio, la circostanza che “il (OMISSIS) opero’ la quantificazione dei pagamenti delle seconde tranches dei sinistri (OMISSIS) e (OMISSIS) nella piena consapevolezza dei vertici aziendali di (OMISSIS) Spa”, cosi’ come si eccepisce nel terzo mezzo del ricorso principale.
Quanto alla criticata utilizzazione di atti di indagine penale, di cui al quarto e quinto motivo di gravame, la Corte di Appello di Potenza ha in modo del tutto appropriato ritenuto che “gli ulteriori accertamenti svolti (in sede penale ndr.), lungi dall’integrare indebite interferenze di giurisdizioni ovvero manifestazioni di giudizi riservati al giudice penale, hanno consentito al primo giudice (che ha formato il proprio libero convincimento valutando ogni risultanza processuale ed anche quelle raccolte nella diversa sede penale) di ritenere provata l’incolpazione disciplinare. Cosi’, in particolare, e’ risultata rafforzata dai suddetti esiti istruttori la macroscopica negligenza consistita nell’aver effettuato, con riguardo agli infortuni (OMISSIS) e (OMISSIS), cospicue liquidazioni a fronte di sinistri (piuttosto risalenti nel tempo) per i quali tutti gli atti redatti nell’immediatezza dei fatti portavano ad escludere la presenza di pedoni coinvolti evidenziando, altresi’, danni materiali per importi modestissimi”.
Invero questa Corte ha avuto anche modo di cassare la decisione di merito che, in un giudizio di impugnativa di licenziamento disciplinare, all’opposto di quanto correttamente accaduto nella controversia in oggetto, aveva accolto la domanda del lavoratore sulla scorta del solo materiale probatorio versato in atti, senza dare alcun seguito all’istanza della societa’ datrice di lavoro di acquisire gli atti del procedimento penale al fine di corroborare la prova dei fatti alla base del comminato licenziamento (cfr. Cass. n. 29006 del 2008).
Infine nel sesto e settimo motivo di ricorso principale ci si duole della valutazione di talune prove testimoniali e documentali come operata dai giudici di merito, trascurando che le fonti probatorie in controversia erano liberamente apprezzabili dalla Corte territoriale, con conseguente applicabilita’ del consolidato principio secondo cui l’esame delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (tra le molte: Cass. n. 17097 del 2010, n. 27464 del 2006, n. 1554 del 2004, n. 11933 del 2003, n. 13910 del 2001).
6.3.- In definitiva il (OMISSIS), lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicita’ nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte.
Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Sicche’ i motivi in esame si traducono nell’invocata revisione delle valutazioni espresse dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perche’ estranea alla natura ed alla finalita’ del giudizio di legittimita’.
7.- La medesima errata concezione del giudizio di cassazione affetta l’ottavo motivo del ricorso principale con cui si denuncia “violazione dell’articolo 2103 c.c., anche in relazione all’articolo 115 CCNL per le imprese di assicurazione del 6.12.1994 e del 18.12.1999, oggi articolo 124 del medesimo CCNL del 18.7.2003,” nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si lamenta che i giudici del merito, “malamente” gestendo le risultanze istruttorie, abbiano respinto la domanda tesa al riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, senza tenere in adeguato conto “una robusta allegazione documentale” nonche’ l’inattendibilita’ del teste (OMISSIS).
Invece la Corte distrettuale, dopo aver evidenziato che “cio’ che qualifica il superiore livello rivendicato (ma anche cio’ che qualifica la declaratoria di funzionario di 2 grado) e’ la proposizione in via permanente, in qualita’ di responsabile, ad attivita’ di coordinamento, pianificazione e controllo di uno o piu’ funzionari di grado sott’ordinato”, ha proceduto ad una scrupolosa disamina del materiale probatorio acquisito, giungendo, dopo tre pagine di dettagliata motivazione in fatto, alla conclusione che “sono mancati sicuri elementi per ritenere che l’attivita’ posta dal (OMISSIS) alla base delle rivendicazioni economiche sia stata svolta in modo stabile, nell’ambito di un’ordinaria attivita’ di coordinamento e pianificazioni e non piuttosto che si sia trattato dell’esecuzione di specifici incarichi. Certo e’ mancata la prova dello svolgimento di compiti continuativi di organizzazione nei confronti di funzionari di 1 o di 2 livello nel senso di distribuzione del lavoro, assegnazione degli incarichi, gestione amministrativa”.
Di talche’ la motivazione sul punto, piu’ che omessa, contraddittoria o insufficiente, come postulerebbe il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’ semplicemente difforme rispetto alle aspettative del ricorrente.
8.- Con il nono motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 2087 e 2043 c.c. e articolo 32 Cost. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di quella parte della sentenza della Corte di Appello di Potenza che, una volta esclusa l’illegittimita’ del licenziamento, ha ritenuto la superfluita’ dell’esame della domanda consequenziale avente ad oggetto il risarcimento dei danni psico-fisici asseritamente subiti dal (OMISSIS).
Il motivo non ha fondamento.
La Corte territoriale non ha fatto altro che affermare il principio elementare per il quale l’obbligo di risarcire il danno presuppone una condotta foriera di responsabilita’ contrattuale o extracontrattuale: una volta esclusa l’illegittimita’ del licenziamento, eventuali lesioni psico-fisiche subite dal (OMISSIS), pur in ipotesi sussistenti, non potevano gravare sul datore di lavoro privo di responsabilita’.
Ne’ parte ricorrente individua nel corpo del motivo in esame quali fossero gli inadempimenti della societa’ datrice di lavoro dedotti sin dall’atto introduttivo del giudizio ed accertati nel corso di esso, in nesso di derivazione causale con i danni lamentati.
9.- Con l’ultimo motivo di ricorso principale si afferma la violazione del principio del favor riconosciuto al lavoratore, parte debole del rapporto di lavoro, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non aver provveduto la sentenza impugnata alla integrale compensazione delle spese legali di ambo i gradi di merito.
La doglianza e’ priva di pregio.
In tema di liquidazione delle spese giudiziali ad opera del giudice di merito, fermo restando che vi e’ violazione di legge soltanto quando esse siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa, la valutazione circa l’opportunita’ della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimita’ solo ove la motivazione posta a fondamento della statuizione di compensazione risulti palesemente illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per la sua inconsistenza o evidente erroneita’, il processo decisionale del giudice (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008).
Inoltre solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non gia’ l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, percio’, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta (da ultimo, Cass. n. 7128 del 2014; conforme a Cass. n. 2730 del 2012).
Nella specie la Corte di Appello di Potenza non ha fatto altro che applicare il criterio regolatore che pone le spese processuali a carico del soccombente, risultando tale il (OMISSIS) sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.
10.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) S.c.p.a. lamenta omessa motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio risultanti dalle relazioni della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Potenza nell’ambito del procedimento penale a carico del (OMISSIS).
Tale ricorso incidentale resta assorbito in quanto espressamente qualificato come condizionato all’accoglimento dell’impugnazione principale.
11.- Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto e quello incidentale va dichiarato assorbito.
Le spese gravano sul ricorrente principale secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ liquidate in euro 7.000,00 per compensi professionali, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%

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