Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II  

SENTENZA 14 gennaio 2015, n.1381

Ritenuto in fatto

 

Con sentenza 12.12.2013 la Corte d’Appello di Torino confermava la condanna emessa il 5.5.11 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di T.L. alias M.L. (nata in (…)) e di I.P. per il delitto di circonvenzione di incapace continuata ed aggravata ai danni di P.P. (persona settantanovenne all’epoca dei fatti, cioè nel (…)), mentre revocava le statuizioni civili per effetto della revoca della costituzione di parte civile manifestata dal P. a mezzo di procuratore speciale all’udienza del 12.12.2013.

Questa, in sintesi, la vicenda come ricostruita in sede di merito: la T. (che all’epoca dei fatti lavorava come badante presso il P. ) e lo I. , che si spacciava per tale sig. R. o avv. R. (e che aveva anche la delega ad operare sul c/c intestato alla coimputata), in concorso tra loro avevano abusato dello stato di inferiorità psichica della persona offesa inducendolo (anche attraverso plurimi raggiri) a consegnare alla T. in più occasioni importi per complessivi Euro 345.000,00 circa.

Tramite i rispettivi difensori ricorrevano la T. e lo I. contro detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento.

Lo I. lamentava:

  1. a) mancata assunzione di una prova decisiva – consistente almeno nella rinnovazione dell’audizione del dr. K.R. – riguardo all’affermato stato di deficienza psichica della persona offesa, per superare dubbi e contraddizioni emersi dalle tre diverse relazioni tecniche (del dr. P. c.t. del PM, del perito officiato in primo grado dr. F. , nonché del dr. G. nominato dal giudice tutelare nella procedura di amministrazione di sostegno nei confronti del P. , tenuto presente, altresì, che questi, dopo la sentenza di primo grado, si era sposato con la T. ed aveva revocato la costituzione di parte civile, decisioni incompatibili con l’asserita incapacità di provvedere ai propri interessi;
  2. b) vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano identificato il fantomatico R. con lo I. nonostante le difformi dichiarazioni dello stesso P. e il non essersi mai incontrati di persona i due, atteso che fra il R. e il P. i contatti erano stati solo telefonici: pertanto, in nessun caso il ricorrente si sarebbe potuto rendere conto dell’asserito stato di inferiorità psichica del P. .

La T. denunciava:

  1. c) violazione dell’art. 643 c.p. e vizio di motivazione per avere la gravata pronuncia ritenuto sussistente uno stato di deficienza psichica del P. , atteso che lo stesso c.t. del PM aveva escluso che la persona offesa presentasse elementi neuropsicopatologici tali da consentire una diagnosi di deficit cognitivo (essenziale per potersi configurare il delitto p. e p. ex art. 643 c.p.), al più potendosi riscontrare, secondo il perito dr. F. , una mera fragilità emotiva propria della vecchiaia;
  2. d) mancanza di motivazione circa l’asserita irrilevanza della relazione del consulente tecnico della difesa (dr. Ro. ), dei testi dr. Fa. e dr. B. e della relazione del dr. L. eseguita nell’ambito della procedura di amministrazione di sostegno, da cui emergeva una mera situazione di debolezza emotiva del P. , senza alcun coinvolgimento della sfera cognitiva;
  3. e) mancata rinnovazione dell’audizione del dr. K.R. riguardo all’affermato stato di deficienza psichica della persona offesa;
  4. f) vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha desunto la condotta tipica di induzione dalla presunta irrazionalità dell’agire del P. , sebbene le relazioni tecniche in atti e lo stesso esame dibattimentale della persona offesa dimostrassero che costui aveva sempre sottolineato con vigore le ragioni del proprio agire, soprattutto per timore della solitudine e del rischio di finire i propri giorni in un ospizio; in altre parole, tra la T. e il P. si era instaurato un chiaro accordo di reciprocità di prestazioni (assistenza perpetua dietro retribuzioni);
  5. g) vizio di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e dell’invocata riduzione della pena, malgrado il rapporto di convivenza ed affettivo instauratosi tra la ricorrente e il P. già all’epoca dei fatti.

Con motivi aggiunti depositati il 24.11.14 la difesa della T. ha chiesto l’annullamento della sentenza per il sopravvenire della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 co. 1 n. 1 c.p. visto il sopraggiunto matrimonio con la persona offesa e, in subordine, la dichiarazione di prescrizione degli episodi del (…) e del (…).

Ulteriori motivi aggiunti provenienti dalla difesa della T. sono pervenuti alla cancelleria di questa S.C. solo in data 5.12.14.

 

Considerato in diritto

 
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti presentati nell’interesse della T. , pervenuti alla cancelleria di questa S.C. solo in data 5.12.14 e, quindi, tardivamente perché in violazione del termine di cui all’art. 585 co. 4 c.p.p., termine previsto a pena di decadenza ai sensi del comma successivo.

È pur vero che all’odierna udienza la difesa della T. ha dimostrato di averli originariamente depositati il 26.11.14 presso la Corte d’appello di Genova: tuttavia, ai sensi dell’esplicito testo dell’art. 585 co. 4, primo periodo, c.p.p., i motivi aggiunti devono essere presentati nella cancelleria del giudice dell’impugnazione e non altrove, non applicandosi ad essi la norma dell’art. 582 cpv. c.p.p. stante il diverso ed inequivocabile tenore letterale dell’art. 585 co. 4, primo periodo (‘Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti’).

Pertanto, sono inammissibili i motivi aggiunti al ricorso per cassazione non depositati direttamente nella cancelleria di questa Corte Suprema, dovendosi condividere in proposito la prevalente giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr., ex aliis, Cass. Sez. V n. 7449 del 16.10.13, dep. 17.2.14; Cass. Sez. I n. 44324 del 18.4.13, dep. 31.10.13; Cass. Sez. VI n. 7534 dell’8.3.95, dep. 18.7.95; Cass. Sez. II n. 2628 del 16.5.89, dep. 23.2.90) rispetto ad altro contrario isolato precedente (Cass. Sez. VI n. 46823 del 15.11.05, dep. 21.12.05), poiché alla specifica disposizione di cui all’art. 585 co. 4, primo periodo, c.p.p. non si può derogare con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582 cpv. o di spedizione ex art. 583 co. 1 stesso codice.

Invero, queste ultime due norme – per altro di stretta interpretazione e, in quanto tali, non suscettibili di applicazione analogica – sono riferite al solo atto di impugnazione e sono ispirate ad una diversa ratio, mentre la differente modalità di presentazione prevista per i motivi aggiunti, letta in chiave al termine ultimo per farlo, si spiega proprio con l’esigenza di non costringere il giudice dell’impugnazione a rinviare il processo sol per poter studiare motivi che, essendo stati depositati magari appena quindici giorni prima presso un diverso e lontano ufficio giudiziario, gli siano poi materialmente pervenuti in tempi tali da non consentirgli di prenderne adeguata ed approfondita cognizione.

1- I motivi che precedono sub a) e sub e) – da esaminarsi congiuntamente perché in sostanza coincidenti – sono infondati, perché la prova decisiva la cui mancata acquisizione è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. è solo quella relativa ad un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta. Ciò va escluso quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre – confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione – solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale (cfr. ad es. Cass. Sez. VI n. 37173 dell’11.6.08, dep. 30.9.08, rv. 241009; conf. Cass. n. 2827/06, rv. 233328; Cass. n. 46954/04, rv. 230589; Cass. n. 17844/03, rv. 224800; Cass. n. 3148/98, rv. 210191 e numerose altre).

Nel caso di specie la rinnovazione dell’audizione del teste dr. K.R. mira soltanto a far emergere elementi di contrasto rispetto all’ipotesi accusatoria argomentatamene condivisa dai giudici di merito in base a numerose risultanze istruttorie (su ciò v. meglio infra).

Quanto alle circostanze del successivo matrimonio fra il P. e la T. e della revoca della costituzione di parte civile avvenuta all’udienza di discussione in appello, si tratta di elementi fattuali il cui apprezzamento è riservato ai giudici di merito e di atti che – come ogni altro giuridicamente rilevante – ben possono essere motivati da una situazione di ipocriticità e/o labilità affettivo/emotiva (su ciò v. meglio infra).

2- Del pari riservate ai giudici di merito sono le valutazioni relative all’accertamento dello stato di inferiorità psichica della persona offesa che formano oggetto dei motivi di ricorso che precedono sub b), c), d) e f), nella parte in cui denunciano vizi di motivazione, sostanzialmente svolgendo mere censure sulla delibazione in punto di fatto dei giudici del gravame.

Invero, le differenti letture del materiale probatorio ipotizzate nei ricorsi scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti incompatibile con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all’art. 192 co. 2 c.p.p., nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. VI n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03).

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dal co. 2 dell’art. 192 c.p.p..

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. VI, n. 15897 del 15 aprile 2009; Cass. Sez. VI n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145).

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità.

Nella vicenda processuale in esame, la gravata sentenza ha, con motivazione esauriente ed immune da vizi logico-giuridici, accertato una situazione di ipocriticità e suggestionabilità della persona offesa per paura di essere abbandonato dalla propria badante (cioè dall’odierna ricorrente), nel contesto di labilità affettivo/emotiva riscontrato nel caso del P. .

A tale riguardo non si ravvisa la violazione dell’art. 643 c.p. ventilata nel motivo che precede sub c), atteso che ai fini del delitto di circonvenzione di incapace rileva anche una menomazione della sfera intellettiva, volitiva od anche solo affettiva del soggetto passivo che ne affievolisca le capacità critiche e/o volitive (cfr., ex aliis, Cass. Sez. II n. 3209 del 20.12.13, dep. 23.1.14; Cass. Sez. II n. 6971 del 26.1.11, dep. 23.2.11; Cass. Sez. II n. 18644 del 23.4.09, dep. 5.5.09; Cass. Sez. II n. 1404 dell’11.12.2007, dep. 11.1.2008; Cass. Sez. V n. 6782 del 14.12.77, dep. 30.5.78; Cass. Sez. V n. 64 del 14.10.71, dep. 12.1.72; Cass. Sez. V n. 369 del 1.3.71, dep. 5.6.71), senza che sia necessario che tale menomazione consista in una vera e propria patologia psichica, né che essa sia di natura irreversibile.

In breve, ai fini dell’art. 643 c.p. basta anche soltanto una situazione di ipocriticità e/o labilità affettivo/emotiva, vale a dire proprio quella situazione psichica accertata nel caso del P. sulla scorta di plurimi accertamenti medici, che hanno parlato anche di disturbo neuro-cognitivo lieve caratterizzato da un decadimento delle funzioni cognitive eccedente (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso della difesa della T. ) quello fisiologico connesso all’età, di disturbo organico di personalità confermato da una diagnosi di vasculopatia cerebrale cronica fin dal 2004, nonché di disturbo depressivo ricorrente di grado marcato (anch’esso diagnosticato fin dal 2004).

Si tratta di accertamenti che, sempre secondo quando si legge nella gravata sentenza, non sono stati smentiti neppure dai c.t.p., che si sono limitati a sottolineare l’assenza di infermità psichica propriamente detta, il che – giova ribadire – non costituisce presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 643 c.p..

È pur vero che, per consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, ai fini dell’art. 643 c.p. si richiede non solo l’abuso delle particolari condizioni del soggetto passivo, ma anche la sua induzione a compiere atti giuridici potenzialmente pregiudizievoli per sé o per altri, induzione intesa non già come semplice richiesta di compiere l’atto, bensì come apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione o di persuasione, o comunque di spinta psicologica (cfr. Cass. Sez. V n. 707 del 3.11.78, dep. 18.1.79; Cass. Sez. II n. 9731 del 24.6.85, dep. 26.10.85; Cass. Sez. II n. 1064 del 13.10.88, dep. 30.1.90; Cass. Sez. II n. 1195 del 13.12.93, dep. 28.1.94).

Nondimeno la prova di tale attività di pressione è stata, nel caso di specie, ravvisata nel fatto che ai funzionali di banca che consigliavano prudenza al P. costui abbia detto di temere, se non avesse smobilizzato i titoli in suo possesso, che la T. lo abbandonasse tornando in XXXXXXXX, paura di abbandono più volte emersa anche in occasione dei sopra menzionati accertamenti medici.

Inoltre, l’attività di pressione può risultare anche da elementi indiziati e prove logiche come la natura dell’atto e l’incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento (cfr., ex aliis, Cass. Sez. II n. 6078 del 9.1.09, dep. 11.2.09; Cass. Sez. II n. 31320 del 1.7.2008, dep. 25.7.2008; v. altresì Cass. Sez. II n. 40383/2006; Cass. Sez. II n. 48302 del 15.10.2004, dep. 15.12.2004; Cass. Sez. II n. 44869 dell’8.10.04, dep. 18.11.04; Cass. n. 266/97; Cass. n. 1064/90; Cass. n. 4973/88; Cass. n. 4387/84).

È quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la sentenza impugnata desunto tale pressione anche dall’elargizione da parte del P. di ingenti somme senza garanzia alcuna e senza neppure che la T. documentasse minimamente i propri fantasiosi racconti circa le necessità che la spingevano a chiedergli denaro.

Quanto all’identificazione dello I. come la persona spacciatasi per il fantomatico R. , si tenga presente che essa è avvenuta attraverso l’utenza telefonica mobile in uso al ricorrente, attraverso la quale egli – spacciandosi, appunto, per il R. – aveva avuto vari contatti con il P. . In essi lo I. aveva dapprima fornito false referenze della T. al momento della sua assunzione, poi ne aveva avvalorato le menzogne intese a far credere che il figlio K. avesse subito un gravissimo incidente tale da richiedere costose cure all’estero e che avrebbe in tutto o in parte provveduto egli stesso a restituire il denaro dato a vario titolo dal P. alla T. ; inoltre, egli aveva la delega per operare sul c/c della donna e l’aveva anche accompagnata in occasione delle trattative per l’acquisto d’un immobile con denaro fornitole dal P. .

Tale identificazione – si legge ancora nella gravata pronuncia – è stata ulteriormente avvalorata, sempre con motivazione immune da vizi, dai frequenti contatti telefonici fra i due odierni ricorrenti e dal fatto che la cella agganciata in occasione delle conversazioni telefoniche intercorse con il P. era proprio quella di (…), che copre la zona di (OMISSIS) dove lo I. abitava all’epoca dei fatti per cui è processo. Analoghe conferme erano venute dalle celle agganciate dall’utenza mobile in uso dello I. in occasione dei contatti con Ba.Ma. , mediatore immobiliare, al quale si era presentato di persona insieme con la T. , anche in tale occasione sotto falso nome (T.P. ).

Da ultimo, la riconoscibilità dello stato di inferiorità psichica del P. ad opera dello I. non viene meno sol perché fra i due sono intercorsi meri contatti telefonici: la riconoscibilità è requisito che emerge dal tenore dei discorsi e dalla natura dei comportamenti tenuti dalla persona offesa (in quanto tali percepibili anche per telefono), non necessariamente dalla sua mimica, dalla sua gestualità o da altri aspetti osservabili soltanto de visu.

3- Il motivo che precede sub g) è infondato, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (cfr. ad esempio Cass. Sez. I n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. I n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

Ne consegue che l’impugnata sentenza ha adeguatamente adempiuto l’obbligo di motivare sul punto valorizzando l’entità delle somme sottratte alla persona offesa, l’intensità del dolo desunta dall’essersi la condotta criminosa protratta in un lungo arco temporale, la predisposizione d’un complesso apparato di artificiosa alterazione della realtà (avvalendosi anche del ricorso alla fantomatica figura del R. ), l’assenza di resipiscenza e la mancanza di scrupoli dell’odierna ricorrente nell’inventare tragedie personali e familiari (come il finto grave incidente del figlio Ki. ) e nel minacciare di abbandono la persona offesa.

La contraria valenza, prospettata dalla ricorrente, dell’asserito rapporto di convivenza ed affettivo tra la T. e il P. all’epoca dei fatti suggerisce soltanto un diverso apprezzamento di uno dei parametri dell’art. 133 c.p., nel caso di specie – per altro – suscettibile di opposte valutazioni e comunque riservato ai giudici di merito.

4- Il motivo aggiunto – depositato il 24.11.14 dalla difesa della T. – relativo al preteso annullamento della sentenza per il sopravvenire della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 co. 1 n. 1 c.p., visto il matrimonio contratto dopo la sentenza di prima grado e prima di quella d’appello fra la ricorrente e la persona offesa – è inammissibile ex art. 606 ult. co. c.p.p. perché nuovo, non essendo stato fatto valere in appello.

Esso è altresì infondato perché tale causa di non punibilità deve sussistere al momento della condotta delittuosa (cfr., ancorché remote, ma non superate da altre pronunce di questa S.C., Cass. 19.11.42, Chiapusso; Cass. 9.4.34, Amadio; nello stesso senso è anche la prevalente dottrina).

Né ai fini invocati dalla difesa della T. può valere una mera convivenza more uxorio (come pure si legge nei motivi aggiunti) e ciò per l’assorbente rilievo (a prescindere da ogni altra considerazione circa la pretesa totale equiparabilità fra le due situazioni, per altro smentita da questa Corte Suprema proprio in riferimento all’art. 649 c.p.: cfr. Cass. Sez. II n. 44047 del 13.10.09, dep. 18.11.09, cui si rinvia) che di tale asserita convivenza more uxorio (da non confondersi con quella forma di convivenza propria del rapporto di lavoro domestico di una badante) non v’è prova alcuna, atteso che in nessun punto della sentenza impugnata si dice che fra la T. e il P. vi sia mai stata – prima del matrimonio e comunque al momento delle condotte descritte nel capo d’imputazione – una convivenza more uxorio.

5- Va, invece, dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione degli episodi delittuosi anteriori all’agosto 2007, considerato che per quelle anteriori (commesse in un arco di tempo compreso tra il febbraio e il giugno 2007, secondo il capo d’imputazione) il termine di prescrizione massimo (7 anni e sei mesi per il delitto p. e p. ex art. 643 c.p.) risulta ormai decorso alla data odierna (è appena il caso di ricordare che, non essendo specificato in sentenza, per la dazione di assegni avvenuta nel giugno 2007, il giorno preciso, in forza del principio del favor rei la condotta deve supporsi come avvenuta il primo giorno del mese, sicché ad oggi anche essa è coperta da prescrizione).

6- In conclusione, si annulla la sentenza impugnata limitatamente agli episodi anteriori all’agosto 2007, perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che dovrà limitarsi alla sola determinazione della pena per le condotte delittuose non coperte dalla prescrizione come sopra dichiarata.

Si rigettano nel resto i ricorsi.

Ex art. 624 co. 2 c.p.p. si dichiara irrevocabile la sentenza in punto di penale responsabilità degli imputati per le residue condotte (ossia per quanto non coperto da prescrizione).

 

P.Q.M.

 

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente agli episodi anteriori all’agosto 2007, perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la determinazione della residua pena. Rigetta nel resto i ricorsi. Dichiara irrevocabile la sentenza in punto di penale responsabilità degli imputati per le residue condotte

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