cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2053

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18617-2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS) – societa’ con socio unico in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 8450/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 25.10.2012, depositata il 26/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.
FATTO E DIRITTO
La causa e’ stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 4 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’articolo 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 gennaio 2013, accogliendo il gravame proposto da (OMISSIS), dichiarata la nullita’ del termine apposto al contratto a termine intercorso tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) e relativo al periodo dal 2.6.1999 al 30.10.1999 ed accertata la intercorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dal 2.6.1999 condannava la societa’ a riammettere in servizio la lavoratrice ed al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, dell’indennita’ Legge n. 183 del 2010, ex articolo 32, comma 5, nella misura di quattro mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla cessazione del rapporto (31.10.1999).
Il termine al primo contratto era stato apposto ” per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e di attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.
La Corte territoriale, ritenuta la insussistenza di una ipotesi di scioglimento del contratto per mutuo consenso (diversamente da quanto affermato dal primo giudice), rilevava che detto contratto era stato stipulato dopo lo spirare del termine massimo di vigenza della contrattazione che autorizzava le ipotesi “ulteriori” di legittima apposizione del termine ai contratti di lavoro con la societa’ (OMISSIS) (e cioe’ dopo il 30/4/1998). Applicava, quindi, lo ius superveniens di cui alla Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, determinando l’indennita’ nella indicata misura.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS) s.p.a. affidato a tre motivi.
La (OMISSIS) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
Con il primo motivo del ricorso viene dedotta violazione dell’articolo 1372 c.c., commi 1 e 2, articoli 1175, 1375, 2697, 1427 e 1431 c.c. e articolo 100 c.p.c. nonche’ degli articoli 3 e 41 Cost. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo il giudice rigettato l’eccezione di definitivo scioglimento del rapporto per tacito mutuo consenso dei contraenti senza tener conto non solo del comportamento inerte della lavoratrice che evidenziava il disinteresse al suo ripristino ma anche di fatti ulteriori rispetto al mero decorso del tempo indicati dalla societa’ quale la mancata adesione della (OMISSIS) agli accordi sindacali stipulati da (OMISSIS) intesi a regolarizzare la posizione di molti ex lavoratori a tempo determinato ed il mancato accertamento del reperimento medio tempore da parte della predetta di altra occupazione.
Il motivo e’ infondato.
Come questa Corte ha piu’ volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinche’ possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo” (v, Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, nonche’ piu’ di recente, Cass. 18-11-2010 n. 23319, Cass. 11-3-2011 n. 5887, Cass. 4-8-2011 n. 16932). La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine, quindi, “e’ di per se’ insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso” (v. Cass. 15- 11-2010 n. 23057, Cass. 11-3-2011 n. 5887), mentre “grava sul datore di lavoro”, che eccepisca tale risoluzione, “l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volonta’ chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre, Cass. 1- 2-2010 n. 2279).
Tale principio, del tutto conforme al dettato di cui agli articoli 1372 e 1321 c.c., va ribadito anche in questa sede, cosi’ confermandosi l’indirizzo prevalente ormai consolidato, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volonta’ in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operativita’ del rapporto.
Orbene, nella fattispecie la Corte d’Appello ha osservato che il mero decorso del tempo non era di per se’ elemento da cui poter desumere un disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto non potendo avere alcun significato in tal senso la mancata adesione della (OMISSIS) agli accordi di stabilizzazione del 2006 e del 2008 in quanto la richiesta di inserimento nelle graduatorie non garantiva la certezza dell’assunzione a tempo indeterminato e poiche’, comunque, la lavoratrice avrebbe dovuto preventivamente rinunciare a far valere qualsiasi pretesa circa l’illegittimita’ del contratto a termine. Inoltre, ha precisato la Corte che anche la ricerca medio tempore di un posto di lavoro non poteva essere significativa di un disinteresse alla instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto volto a garantire il reperimento di mezzi di sostentamento.
Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di appello, risulta aderente al principio sopra richiamato e resiste alle censure della societa’ ricorrente che, in sostanza, si incentrano genericamente sulla proposizione di una diversa lettura della inerzia, pur prolungata, della lavoratrice, della riscossione senza riserve, da parte della stessa, della indennita’ di fine rapporto. Quanto alla mancata adesione agli accordi di stabilizzazione il motivo non scalfisce i rilievi contenuti sul punto nella impugnata sentenza.
Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 56, articolo 23, dell’articolo 8 del CCNL 26.11.1994, nonche’ degli accordi sindacali del 25.9.1997, del 18.1.1998 e del 27.4.1998 – articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assume che, facendo corretta applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’articolo 1362 c.c. e segg., e, in particolare, ricercando la volonta’ comune delle parti nello stipulare l’integrazione all’articolo 8 CCNL 1994, doveva concludersi che gli accordi collettivi non fissavano alcun limite temporale alla stipula dei contratti a termine.
Il motivo e’ infondato.
Ed infatti la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che la Legge 28 febbraio 87, n. 56, articolo 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1 nonche’ dal Decreto Legge 29 gennaio 1983, n. 17, articolo 8 bis conv. dalla Legge 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).
Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza considera corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 della situazione di fatto integrante delle esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far fronte a tali esigenze l’impresa poteva dunque procedere ad assunzione di personale con contratto tempo determinato solo fino al 30.4.98, di modo che debbono ritenersi privi di presupposto normativo i contratti a termine stipulali successivamente. Le parti collettive, dunque, avevano raggiunto un’intesa senza limite temporale ed avevano poi stipulato accordi attuativi che tale limite avevano posto, fissandolo prima al 31.1.98 e dopo al 30.4.98, per cui l’indicazione di quella causale nel contratto a termine avrebbe legittimato l’assunzione solo se il contratto fosse scaduto dopo il 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).
La giurisprudenza ha, altresi’, ritenuto irrilevante l’accordo 18.01.01 perche’ stipulato dopo oltre due anni dall’ultima proroga, e cioe’ quando si era gia’ perfezionato il diritto all’accertamento della nullita’. Anche se con quell’accordo le parti avessero voluto interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.09.97 (ormai scaduto), comunque sarebbe stato violato il principio dell’indisponibilita’ del diritto dei lavoratori, dovendosi escludere che le parti stipulanti potessero, con detto strumento, autorizzare ex post contratti a termine non piu’ legittimi perche’ adottati in violazione della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.03.04 n. 5141).
L’esistenza delle esigente eccezionali e’ dunque negozialmente riconosciuta fino al 30.04.98, di modo che la legittimita’ dei contratti a termine stipulati entro tale data e’ basata su una ricognizione di fatto derivante direttamente dal sistema normativo nato dall’attuazione dell’articolo 23. Essendo stato il primo contratto della (OMISSIS) stipulato per il periodo 2.6.1999 – 30.10.1999 il motivo e’ infondato. Col terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della Legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5 deducendosi che la Corte di merito non aveva fatto corretta applicazione dei criteri di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 8 nel determinare in quattro mensilita’ l’ammontare della indennita’ di cui all’articolo 32, comma 5 cit. Il motivo e’ inammissibile.
Va rilevato che la Corte di merito ha, con motivazione sintetica ma esaustiva, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare in quattro mensilita’ la indennita’ di cui all’articolo 32 cit. individuandole nelle dimensioni nazionali della societa’ datrice di lavoro ed alla durata del contratto a termine. Si tratta, all’evidenza, di applicazione dei criteri di cui all’articolo 8 cit. involgente valutazioni di merito che, in quanto immune dai lamentati vizi di motivazione, non puo’ essere sindacata in questa sede. Il motivo, in effetti, finisce con il sollecitare questa Corte ad un inammissibile giudizio di merito.
Passando all’esame del ricorso incidentale si osserva che con l’unico motivo viene dedotta violazione dell’articolo 32, comma 5 e carenza di motivazione.
Si assume la contrarieta’ dell’articolo 32, comma 5 cit. nonche’ della norma di interpretazione autentica della stessa agli articoli 24, 101, 102 e 104 Cost. nonche’ all’articolo 47 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il motivo e’ infondato.
Va innanzitutto osservato che, come gia’ precisato da questa Corte (v. Cass. 29 febbraio 2012, n. 3056), l’indennita’ in esame “configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, ed e’ liquidata dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dal citato articolo 32 (che richiama i criteri indicati nella Legge n. 604 del 1966, articolo 8), a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennita’ forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullita’ del termine nel periodo cosiddetto intermedio (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto)”.
In senso conforme a quanto gia’ affermato dalla Corte costituzionale e da questa Corte di legittimita’ e’ stata poi emanata la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (in G.U. n. 153 del 3/7/2012), che all’articolo 1, comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica, ha cosi’ disposto: “La disposizione di cui alla Legge 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32, comma 5 si interpreta nel senso che l’indennita’ ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo 6 compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Orbene, quanto alla questione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 32 (come autenticamente interpretato) per asserita violazione degli articoli 3, 24, 101, 102 e 104 Cost. la stessa e’ stata gia’ risolta con la richiamata decisione n. 303 del 2011.
Quanto al contrasto di detta norma con la normativa europea vale ricordare che nella la decisione resa nella causa Carratu’ contro (OMISSIS) la Corte di Giustizia UE ha affermato che sulla scorta del solo principio di uguaglianza/non discriminazione, previsto dalla Clausola 4 della Direttiva 1999/70/Ce, non si puo’ ritenere violata la parita’ di trattamento, perche’ non appaiono direttamente comparabili la tutela prevista per la illegittima interruzione dei contratti a tempo indeterminato Legge n. 300 del 1970, ex articolo 18 nella formulazione ante riforma c.d. Fornero, e quella dovuta per l’ipotesi di illegittima interruzione dei contratti a termine (punti 44 e 45 della Sentenza). Le conseguenze della illegittima interruzione del rapporto di lavoro a termine non trovano quindi tutela sulla scorta della sola Clausola 4.
Infine, questa Corte nella recente decisione del 6 febbraio 2014 n. 2760 ha innanzitutto escluso che la norma di portata retroattiva abbia (irragionevolmente) disposto di diritti retributivi e previdenziali, di rilievo costituzionale, gia’ entrati nel patrimonio del lavoratore (essendo tale efficacia retroattiva limitata a quelle situazioni in cui, in ordine ai diritti derivanti al lavoratore dalla nullita’ della clausola di apposizione del termine – con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato -, non si e’ ancora formato il giudicato). Nella suddetta decisione, inoltre, e’ stato evidenziato che la norma interpretativa non ha inteso realizzare una illecita ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia, allo scopo d’influenzare la risoluzione di controversie, posto che, in realta’, ha fatto propria una soluzione gia’ adottata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. ex plurimis, Corte costituzionale n. 257/2011 che ha precisato, in termini generali, che sussiste lo spazio per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva – fermi i limiti di cui all’articolo 25 Cost. -considerato che all’articolo 6 della CEDU, la Corte di Strasburgo non ha inteso enunciare un divieto assoluto d’ingerenza del legislatore e, nello specifico, chiarito che la finalita’ di superare un conclamato contrasto di giurisprudenza, essendo diretta a perseguire un obiettivo d’indubbio interesse generale qual e’ la certezza del diritto, e’ configurabile come ragione idonea a giustificare l’intervento interpretativo del legislatore; si veda anche Corte costituzionale, n. 303/2011 che ha ritenuto la ragionevolezza della norma che ha introdotto la forfetizzazione del danno, come tale inerente a quei diritti retributivi e previdenziali di cui qui si eccepisce l’ingiustificato sacrificio, siccome “nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi”); la stessa norma interpretativa, inoltre, costituisce disposizione di carattere generale, che, al pari di quelle di cui alla Legge n. 183 del 2010, articolo 32, commi 5, 6 e 7, non favorisce selettivamente lo Stato o altro ente pubblico (o in mano pubblica), perche’ le controversie su cui essa e’ destinata ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine.
Alla luce di quanto esposto si propone il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, previa loro riunione, con ordinanza ex articolo 375 c.p.c., n. 5″.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Il Collegio, condivide il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e, quindi, previa riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza (ex articolo 335 c.p.c.), li rigetta entrambi. Le spese del presente giudizio, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
Al presente giudizio, introdotto con ricorso notificato in data successiva al 31/1/2013, va applicata la legge di stabilita’ del 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 del 2012), che ha integrato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma articolo 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Essendo i ricorsi in questione (aventi natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformita’.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e del ricorso incidentale, a norma del cit. articolo 13, comma 1 – bis

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