Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 ottobre 2016, n. 21649

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che esercita, con una lettera scritta, il proprio diritto di critica nei confronti del superiore gerarchico, senza superare i limiti della continenza e sollecitando l’attuazione del potere organizzativo del datore.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 26 ottobre 2016, n. 21649

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16021/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), quale incorporante di (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3623/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/06/2013 R.G.N. 1015/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con sentenza 12 giugno 2013, la Corte d’appello di Napoli dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento intimato, con telegramma 18 luglio 2002, da (OMISSIS) s.r.l. in a.s. a (OMISSIS), suo dipendente dal 17 maggio 1993 e condannava (OMISSIS) (poi incorporata in (OMISSIS)) s.p.a., in quanto cessionaria dell’azienda dal 23 settembre 2005, alla sua reintegrazione nel posto di lavoro: cosi’ parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che in particolare (per quanto oggetto di devoluzione in appello e ancora rilevante ai fini del presente giudizio) aveva invece accertato la legittimita’ del licenziamento per giusta causa.

A motivo della decisione, la Corte territoriale, contrariamente al Tribunale, escludeva la sussistenza della giusta causa.

Essa riteneva, infatti, che la lettera 13 giugno 2002 di denuncia del lavoratore alla datrice di comportamenti scorretti ed offensivi in proprio danno del superiore gerarchico, con allegato parere pro veritate di avvocato penalista (posta a base della contestazione disciplinare culminata nel licenziamento impugnato), dovesse essere inquadrata nell’esercizio del legittimo diritto di critica del dipendente. E cio’ per il rispetto dei limiti di continenza sostanziale (per la ravvisata corrispondenza a verita’ dei fatti denunciati, in esito ad articolato ragionamento argomentativo) e di continenza formale (per il tenore corretto e civile delle espressioni usate e senza diffusione all’esterno dell’ambito aziendale, cosi’ da escludere ogni lesione all’immagine e al decoro della societa’ datrice).

Infine, la Corte capitolina escludeva pure, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto oltre che dell’assenza di precedenti contestazioni o sanzioni disciplinari a carico del lavoratore, la proporzionalita’ della sanzione espulsiva inflitta alla gravita’ del fatto contestato, certamente inidoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti (neppure configurandosi un inadempimento integrante giustificato motivo soggettivo).

Con atto notificato il 12 (18, 23) giugno 2014, (OMISSIS) s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi; (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. in a.s. sono rimasti intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per il non corretto inquadramento della lettera del lavoratore (integralmente trascritta) nell’ambito del diritto di critica, in quanto contenente (non gia’ una mera valutazione di fatti, ma) accuse di rilevanza penale (come confermato dall’allegato parere pro veritate di avvocato penalista) nei riguardi di altro dipendente: con la conseguente erronea esclusione della giusta causa integrata dal fatto contestato.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea attribuzione a se’ dell’onere probatorio (ritenuto non assolto) della non veridicita’ dei fatti denunciati dal lavoratore e della sua consapevolezza di cio’ (integrante una preordinata volonta’ diffamatoria), avendo essa offerto la prova (documentale) posta a proprio carico dalla L. n. 604 del 1966, articolo 5, con la lettera di (OMISSIS), a base esclusiva della contestazione disciplinare.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2106 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la conformita’ della sanzione espulsiva al principio di proporzionalita’.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., per il non corretto inquadramento della lettera del lavoratore nell’ambito del diritto di critica, e’ infondato.

Per insegnamento consolidato di questa Corte, e’ noto che, in tema di esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, sia necessario che il prestatore (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sull’articolo 24 Cost., comma 1, e articolo 21 Cost., comma 1) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verita’ oggettiva con modalita’ e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l’impresa (Cass. 8 luglio 2009, n. 16000; Cass. 10 dicembre 2008, n. 29008). E il relativo accertamento costituisce poi giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, se correttamente e congruamente motivato (Cass. 14 maggio 2012, n. 7471.

Nel caso di specie, il tenore della sua lettera (integralmente trascritta a pgg. 9 e 10 del ricorso) esclude che (OMISSIS) abbia travalicato i suddetti limiti di continenza sostanziale e formale, secondo l’accertamento in fatto correttamente operato dalla Corte territoriale, in esatta applicazione dell’insegnamento di questa Corte e in esito a logico ed argomentato ragionamento motivato (per le ragioni esposte a pgg. da 8 a 11 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimita’.

Ed infatti, con la lettera in esame, il lavoratore ha legittimamente esercitato il proprio diritto di critica nei confronti del comportamento tenuto dal proprio superiore, ma al tempo stesso ha sollecitato l’attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realta’ operanti all’interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualita’ (anche argomentando da: Cass. 5 agosto 2010, n. 18278, secondo cui, ferma l’esclusione di condotte pregiudizievoli dell’integrita’ fisica e morale dei prestatori d’opera per la prevalenza dei diritti fondamentali dei lavoratori sull’esigenza di funzionalita’ dell’impresa, il potere organizzativo del datore di lavoro comprende senz’altro la predisposizione di regole finalizzate ad una migliore coesistenza delle diverse realta’ operanti all’interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualita’).

E cio’ ha fatto rinnovando in modo evidente il proprio impegno di collaborazione e fedelta’, nell’adempimento degli obblighi posti a suo carico dagli articoli 2104 e 2105 c.c., nella parte conclusiva della lettera: “La serieta’ e la professionalita’ che ha sempre contraddistinto la mia persona all’interno e all’esterno del lavoro in Azienda mi impone di sollecitare un intervento dell’Amministratore della Societa’… Immutata la mia disponibilita’ e il mio impegno sul lavoro, malgrado la denunziata sofferenza… ” (cosi’ nella trascrizione al secondo capoverso di pg. 10 del ricorso).

Dai superiori rilievi argomentativi si evince la palese inidoneita’ del comportamento contestato a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, integrante violazione del dovere posto dall’articolo 2105 c.c., tale da costituire giusta causa di licenziamento (Cass. 10 dicembre 2008, n. 29008): con la conseguente infondatezza del mezzo, meritevole di rigetto.

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., per l’erronea attribuzione alla datrice di lavoro dell’onere probatorio di non veridicita’ dei fatti denunciati dal lavoratore e della sua preordinata volonta’ diffamatoria, e’ pure infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il regime di ripartizione dell’onere della prova, a carico indiscutibile del datore di lavoro per la sussistenza della giusta causa del licenziamento intimato, a norma della L. n. 604 del 1966, articolo 5, (Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 9 novembre 2015, n. 23690; Cass. 19 agosto 2013, n. 19189).

La valutazione probatoria della lettera del lavoratore deve infatti essere collocata, cosi’ come esattamente dalla Corte partenopea, nell’alveo dell’integrazione della giusta causa di licenziamento, in quanto oggetto esclusivo della contestazione disciplinare alla sua base (di ingiusta e falsa incolpazione, con detta lettera, del preposto di (OMISSIS) e del suo diretto superiore, sig. (OMISSIS), di una serie di comportamenti scorretti ed offensivi nei suoi confronti: come accertato dalla Corte di merito al principio dell’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza).

Sicche’, in tale prospettiva deve essere inteso il ragionamento probatorio svolto dalla Corte (in particolare al primo capoverso di pg. 10 della sentenza), non per nulla concluso con la chiara affermazione della ridondanza negativa di margini di dubbio “sulla sussistenza dei fatti addebitati e posti a base del recesso”.

Dalle superiori argomentazioni, assorbenti l’esame del terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2106 c.c., per la conformita’ della sanzione espulsiva al principio di proporzionalita’), discende allora coerente il rigetto del ricorso, senza l’assunzione di alcun provvedimento sulle spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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