Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 marzo 2017, n. 7171

Illegittimo il licenziamento in cui il datore non dimostri con ogni mezzo e prova di non aver potuto adibire il prestatore ad altra mansione

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 21 marzo 2017, n. 7171

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1755-2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 4950/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2014 R.G.N. 4726/12;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/2016 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza n. 4950/2014 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia n. 17093/2011 del Tribunale capitolino, ha dichiarato l’illegittimita’ del licenziamento comminato a (OMISSIS) l'(OMISSIS) e, per l’effetto, ha ordinato alla (OMISSIS) spa di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro, con condanna della societa’ al pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di Euro 1.522,83, oltre accessori e spese di lite.

2. La Corte territoriale, per quello che rileva in questa sede, ha precisato che: a) pur lavorando dal 13.5.2008 al 5.6.2009 alle dipendenze della (OMISSIS) srl come segreteria ed addetta alla reception inquadrata nel 3 livello del CCNL Spettacolo TV Private, in effetti il rapporto di lavoro di (OMISSIS) doveva essere riferito alla (OMISSIS) spa che esercitava una vera e propria subordinazione, a mezzo di tale Schermi, sui dipendenti di Roma della citata (OMISSIS) srl; b) in relazione all’adottato licenziamento nessunq,prova era stata fornita dalla (OMISSIS), effettiva datrice di lavoro, in merito alla impossibilita’ di adibire la (OMISSIS) a mansioni diverse nell’ambito di tutta la realta’ societaria; c) alla dichiarata illegittimita’ conseguiva, a titolo risarcitorio, la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni globali di fatto dalla data di recesso a quello di effettiva reintegra.

3. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) spa affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso (OMISSIS). La (OMISSIS) srl e’ rimasta intimata.

5. Non sono state depositate memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo la ricorrente si duole della mancata declaratoria di improcedibilita’ della domanda azionata in appello verso essa societa’ fallita; della violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., articoli 45, 52 e 95, nonche’ della nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 101 c.p.c., e articolo 156 c.p.c., comma 2 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3). In particolare la societa’ sostiene che, nelle more del giudizio di appello era stata dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Milano n. 608/2012, per cui si verteva in una chiara ipotesi di improcedibilita’ della domanda per sopravvenuto fallimento non dichiarato che controparte non poteva non conoscere; in ogni caso deduce che la sentenza risultava emessa nei confronti di una parte alla quale non era stato consentito di partecipare al giudizio in violazione dell’articolo 101 c.p.c..

7. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5) e, cioe’, la assoluta e conclamata autonomia della sede degli organi amministrativi e degli uffici della (OMISSIS) spa e (OMISSIS) srl (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), non operando la prima societa’ nel locale situato in via (OMISSIS) ove la (OMISSIS) aveva reso la prestazione lavorativa.

8. Con il terzo motivo la societa’ denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1344 e 1414 c.c., nonche’ l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 5) per avere la gravata sentenza presupposto l’esistenza di un soggetto unitario esistente tra due distinte e differenti persone giuridiche pur mancando la prova, ma prima ancora la deduzione e la allegazione dei fatti che sarebbero stati idonei a provare l’intento simulatorio o fraudolento che avrebbero legittimato l’affermazione della fictio iuris.

9. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2729 c.p.c., comma 1, e articolo 115 c.p.c., comma 1, (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) per avere i giudici di seconde cure erroneamente ritenuto raggiunta la prova dell’unico centro di imputazione giuridica di interessi tra le due societa’, in via presuntiva, pur in assoluta e comprovata assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e con una inversione del ragionamento logico – giuridico.

10. Il primo motivo non e’ fondato stante l’irrilevanza processuale della causa interruttiva con riferimento alla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di appello.

11. La (OMISSIS) spa, infatti, e’ stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 5.10 Luglio 2012: fallimento poi revocato con sentenza della Corte di appello di Milano del 19.12.2012 (depositata il 24.1.2013).

12. Il ricorso di appello e’ stato depositato presso la cancelleria della Corte il 22.6.2012; il 30.1.2013 e’ stato notificato alla citata societa’ presso il difensore di primo grado.

13. Sia l’iscrizione a ruolo che la notifica del ricorso di appello sono avvenuti, pertanto, allorquando la societa’ era in bonis e, pertanto, la scelta di non costituirsi nel relativo giudizio, restando contumace, e’ da imputare esclusivamente alla societa’.

14. Giova ricordare che i requisiti dell’impugnazione devono sussistere al momento della sua notificazione, segnando essa il raggiungimento dello scopo cui l’atto e’ destinato (cfr. Cass. sent. n. 16754/2013).

15. Ne’ sono ravvisabili vizi nella notifica dell’atto di appello al procuratore del giudizio di primo grado della (OMISSIS) spa per il principio di ultrattivita’ del mandato alle liti sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 15295/2014).

16. Il secondo motivo e’ parimenti infondato.

17. In tema di ricorso per cassazione, dopo la modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad opera del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, (applicabile al caso di specie), la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e’ sindacabile in sede di legittimita’ soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi ed obiettivamente incomprensibili (tra le altre Cass. Sez. Un. sent. n. 8053/2014; Sez. 6-3 sent. n. 12928 del 9.6.2014).

18. L’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti -ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dall’articolo 54 citato – deve afferire a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti e alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio (Cass. Sez. Un. n. 24148/2013; Cass. sent. n. 5133 del 5.3.2014).

19. Nel caso in esame la Corte di merito, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, ha richiamato specifiche circostanze (emerse dal complesso delle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione prodotta) per ritenere il rapporto di lavoro della (OMISSIS) riferibile alla (OMISSIS) sa.

20. In particolare ha sottolineato i seguenti elementi: a) le retribuzioni e le competenze di fine rapporto corrisposte alla dipendete dalla (OMISSIS) spa; b) la gestione degli aspetti amministrativi dalla sede di Milano della (OMISSIS) spa; c) la prestazione dell’attivita’ lavorativa indifferentemente svolta in favore delle due societa’; d) l’invio della lettera di licenziamento non da parte de La (OMISSIS) srl con sede in (OMISSIS) ma da La (OMISSIS) srl con sede in (OMISSIS).

21. Tale valutazione e’ incensurabile in questa sede avendo i giudici di seconde cure dato adeguatamente conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e coerenti.

22. Al riguardo va ricordato che spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenuti maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

23. La circostanza che il locale di via (OMISSIS) era la sede della sola “La (OMISSIS)” ove operavano dodici dipendenti della stessa non rappresenta, in relazione al quadro probatorio sopra evidenziato, un punto decisivo della controversia perche’ non e’ ravvisabile un rapporto di causalita’ necessaria tra la detta circostanza e la soluzione giuridica data alla controversia in quanto, se anche valorizzata, non avrebbe potuto portare ad una soluzione diversa della vertenza.

24. Non potendo invalidare, pertanto, il suddetto elemento probatorio, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento e’ fondato (cfr, tra le altre, Cass. n. 15353/04; Cass. n. 9368/2006; Cass. n. 9247/07; n. 14752/07) non puo’ configurarsi il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia.

25. Il terzo e quarto motivo, che per la loro connessione logico – giuridica possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di pregio.

26. In primo luogo, deve rimarcarsi che l’esistenza di accordi fraudolenti tra interponente e interposto non incide sulla prova dell’accertamento sulla sussistenza di un unico centro di imputazione e/o di titolarita’ effettiva del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 2517 del 21.3.1997).

27. In secondo luogo, in ordine alla doglianza circa la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., comma 1, e articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, deve rimarcarsi che il controllo di legittimita’ in sede di prova presuntiva, secondo quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 17535 del 26.2.2008), deve essere incentrato: a) con riguardo alla gravita’, onde verificare se manchi la cd. inferenza probabilistica; b) in relazione alla precisione, a dimostrare che la presunzione presenti inferenze probabilistiche plurime e non la sola assunta dal giudice di merito; c) rispetto alla concordanza al fine di verificare se vi siano elementi probatori dissonanti rispetto alle presunzioni.

28. Nel caso in esame la censura non presenta tali requisiti e, pertanto, e’ inammissibile perche’ genericamente prospettata.

29. Circa, invece, l’apprezzamento sulla opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, si osserva che si tratta di una valutazione del giudice di merito che, se adeguatamente motivata, sfugge al sindacato di legittimita’ (Cass. sent. n. 8023/2009).

30. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha precisato con motivazione sufficiente, congrua logicamente ed immune da errori di diritto gli elementi da cui ha tratto la conclusione dell’esistenza di un unico centro di imputazione, di talche’ la critica della societa’ si sostanzia unicamente nell’affermazione di un convincimento diverso da quello espresso in sede di decisione.

31. L’infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimata nei cui confronti essa non si e’ perfezionata.

32. Come gia’ statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresi’, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parita’.

33. Ne consegue che, acclarata l’infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti.

34. Al rigetto del ricorso segue la condanna di (OMISSIS) spa al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, in favore di (OMISSIS), che si liquidano come da dispositivo. Nulla va disposto per quelle relative al rapporto processuale con l’altra intimata non costituitasi. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, in favore della,controricorrente, che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; nulla per l’altra intimata. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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