Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 marzo 2017, n. 7166

Legittimo il licenziamento del dipendente che si rifiuti di effettuare delle opere di ripristino della rete di distribuzione del gas a seguito di un forte calo della pressione e concomitante fuga

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 21 marzo 2017, n. 7166

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17154/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 06/05/2014 R.G.N. 907/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 708/13 il Tribunale di Matera rigettava l’impugnativa di licenziamento disciplinare proposta da (OMISSIS) contro (OMISSIS) S.p.A..

Con sentenza depositata il 6.5.14 la Corte d’appello di Potenza, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato all’appellante il 26.6.06 e condannava la societa’ a reintegrarlo nel posto di lavoro, con le ulteriori statuizioni L. n. 300 del 1970, ex articolo 18.

Affermavano i giudici d’appello che l’addebito disciplinare contestato al lavoratore (che la notte del 6.6.06, nella sua qualita’ di tecnico reperibile e responsabile dell’emergenza, si era rifiutato di attivarsi a fronte di due successive sollecitazioni di intervento per un calo di pressione e una fuga di gas) rientrava nel novero di quelli che l’articolo 55 CCNL settore Energia e Petrolio sanzionava, in difetto di recidiva, con una sanzione conservativa e non espulsiva.

Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) S.p.A. affidandosi a cinque motivi.

(OMISSIS) resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di difetto di procura speciale poiche’ il ricorso ne reca una, a margine, priva di espresso riferimento alla sentenza da impugnare.

Invero, per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis e da ultimo, Cass. n. 18468/14), la procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicche’ e’ irrilevante la mancanza d’un espresso richiamo alla sentenza oggetto di impugnazione.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 434 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile l’appello del lavoratore sebbene meramente ripropositivo della posizione difensiva assunta sin dall’atto introduttivo del giudizio, senza apposite confutazioni degli argomenti spesi dal primo giudice per rigettare la domanda.

2.2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e degli articoli 1455, 2104, 2016 e 2119 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la condotta addebitata al lavoratore tale da integrare non una grave infrazione alla diligenza nel lavoro, ma soltanto un pregiudizio alla sicurezza di persone e impianti.

2.3. Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con il terzo motivo sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione degli articoli 1455, 2104, 2106 e 2119 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’accordo sindacale dell’ottobre 2002, che ha recepito il dispositivo di emergenza, atto regolamentare interno all’azienda.

2.4. Il quarto motivo – articolato anche in un quarto motivo bis – deduce violazione e falsa applicazione di svariate norme di legge e, in particolare, dell’articolo 55 CCNL settore Energia e Petrolio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta addebitata al lavoratore non configurasse grave infrazione alla diligenza nel lavoro e grave nocumento morale (passibile di licenziamento secondo il contratto collettivo), ma soltanto un contegno tale da arrecare pregiudizio alla sicurezza di persone e impianti (passibile di sanzione meramente conservativa).

2.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2104 e 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, articoli 1, 3 e 5, per avere la sentenza impugnata omesso di verificare se l’inadempimento del lavoratore fosse comunque configurabile come giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

3.1. Il primo motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto l’atto di appello rispettoso dell’articolo 434 c.p.c. perche’ munito di idonea spiegazione dei motivi di censura della sentenza di prime cure, confutati con apposite argomentazioni.

Le obiezioni a quest’ultimo riguardo mosse dalla ricorrente non sono accompagnate ne’ dalla trascrizione ne’ dal deposito dell’atto d’appello a suo tempo proposto dal lavoratore, per consentire a questa Corte Suprema di apprezzare la validita’ del gravame.

E’ ben vero che, secondo Cass. S.U. n. 8077/12, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimita’ investe direttamente l’invalidita’ denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dall’eventuale sufficienza e logicita’ della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazione e’ giudice anche del fatto processuale. Ma e’ altrettanto vero che la citata sentenza delle S.U. specifica che l’esercizio di tale potere in sede di legittimita’ presuppone che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita’ alle regole fissate dal codice di rito e, in particolare, in conformita’ alle prescrizioni dettate dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il che nel caso di specie non e’ avvenuto.

3.2. Il quarto motivo – da esaminarsi preliminarmente rispetto agli altri perche’ potenzialmente dirimente – e’ fondato.

E’ noto che, proprio perche’ quella di giusta causa o giustificato motivo e’ una nozione legale, la previsione della contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito. Egli – anzi – ha il dovere, in primo luogo, di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto dell’articolo 2106 c.c. e rilevare la nullita’ di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili, ex articolo 2106 c.c., solo ad eventuali sanzioni conservative.

Il giudice non puo’ – invece – fare l’inverso, cioe’ estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti (cfr. Cass. 22.2.13 n. 4546; Cass. 17.6.11 n. 13353; Cass. 29.9.95 n. 19053; Cass. 15.2.96 n. 1173).

Solo dopo che tale verifica consenta di escludere la nullita’ delle clausole del contratto collettivo in tema di comportamenti passibili di licenziamento e permetta comunque di ritenere che l’infrazione disciplinare sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso, il giudice deve apprezzare in concreto la gravita’ degli addebiti. A tal fine e’ pur sempre necessario che essi rivestano il carattere di grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all’adempimento dei futuri obblighi lavorativi (cfr., ex aliis, Cass. n. 2013/12; Cass. n. 2906/05; Cass. n. 16260/04; Cass. n. 5633/01).

In breve, vertendosi in materia disciplinare, va sempre in concreto esaminata la gravita’ dell’infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilita’ del dipendente circa la prestazione dedotta in contratto.

Ora, la sentenza impugnata ha ricondotto l’infrazione disciplinare per cui e’ causa all’ipotesi prevista dall’articolo 55 cit. CCNL, parte 3 lettera g), che punisce con sanzione piu’ grave di quella massima conservativa (vale a dire con il licenziamento) la recidiva in “atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza delle persone e degli impianti”, recidiva insussistente nel caso in esame.

Ma la sentenza ha tralasciato di esaminare quella parte della stessa clausola contrattuale che prevede, in alternativa alla recidiva, anche il caso di particolare gravita’ (v. comma 1 parte 3 dell’articolo 55 cit.) come passibile di sanzione espulsiva. Del pari ha trascurato il comma 1 parte 4 dello stesso articolo 55 cit., che prevede il licenziamento senza preavviso, fra l’altro, anche per “gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro”.

3.3. L’accoglimento del quarto motivo assorbe la disamina del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso.

4.1. In conclusione, va accolto il quarto motivo, rigettato il primo e dichiarati assorbiti i restanti motivi di censura.

Ne discende la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno, che dovra’ valutare se la condotta addebitata a (OMISSIS) sia suscettibile di essere in astratto sussunta nella previsione contrattuale di cui al comma 1 parte 3 dell’articolo 55 e/o di cui al comma 1 parte 4 dello stesso articolo 55 cit. CCNL e, in caso di esito affermativo, dovra’ apprezzare in concreto la gravita’ del comportamento del lavoratore in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del suo operato e alla futura affidabilita’ del dipendente nell’eseguire la prestazione dedotta in contratto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno

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