Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 22 marzo 2017, n. 7252

Il giudice di appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, di venti giorni liberi prima dell’udienza

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria 

sentenza 22 marzo 2017, n. 7252

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20160/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 10/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che chiede il rigetto e deposita una cartolina A/R;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) impugno’ dinanzi alla C.T.P. di Latina l’avviso di accertamento ai fini IRPEF con il quale, in relazione all’anno di imposta 2001, veniva assoggettata a tassazione separata la plusvalenza derivante dalla cessione di terreno edificabile. Dedusse il contribuente l’illegittimita’ dell’avviso di accertamento in quanto non sottoscritto dal funzionario appositamente delegato, il difetto di motivazione dell’atto, l’erroneita’ dei conteggi e l’intervenuta decadenza.

L’Agenzia delle Entrate si costitui’ in giudizio contestando i motivi posti a fondamento del ricorso, depositando poi, all’udienza di discussione, l’ordine di servizio relativo all’attribuzione ai funzionari della delega di firma.

La sentenza di rigetto del ricorso e’ stata impugnata dal contribuente riproponendo le censure disattese in primo grado.

La C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza del 10.6.2010, in accoglimento del gravame, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato.

Rilevava il giudice di appello che il termine per il deposito di documenti di venti giorni prima dell’udienza di discussione, previsto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, aveva natura perentoria, sicche’ non poteva essere esaminato l’ordine di servizio relativo all’attribuzione ai funzionari della delega di firma prodotto dall’Ufficio in primo grado all’udienza di discussione.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso e’ tempestivo, in quanto e’ stato consegnato per la notifica a mezzo posta il 26.7.2011, ultimo giorno utile, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 10.6.2010, nel rispetto quindi del termine previsto dall’articolo 327 c.p.c., comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce “violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, comma 1 e articolo 58, comma 2 (articolo 360 c.p.c., n. 3)”. Sostiene la ricorrente che il documento attestante la delega di firma, pur se tardivamente prodotto in primo grado, era stato ritualmente depositato nella fase di gravame con il fascicolo di parte di primo grado, stante la facolta’ delle parti ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 58, comma 2, di produrre nuovi documenti in appello.

Il ricorso e’ fondato.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuita’, il giudice di appello puo’ fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purche’ acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall’articolo 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado (Cass. n. 3661 del 2015). Si e’ ulteriormente precisato che, ove il documento irritualmente prodotto in primo grado sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e quest’ultimo sia depositato all’atto della costituzione unitamente a quello di appello, si deve ritenere raggiunta – ancorche’ le modalita’ della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalita’ di mettere quel documento a disposizione della controparte, cosi’ da consentirle l’esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 24398 del 2016).

Tali principi si attagliano al caso di specie, non essendo contestato che l’ordine di servizio relativo all’attribuzione ai funzionari della delega di firma era stato acquisito al giudizio sin dalla costituzione in appello dell’Ufficio, mediante produzione del fascicolo di parte di primo grado, contenente il suddetto documento.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, la quale provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione

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