Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 settembre 2016, n. 17539

Illegittimo il licenziamento di un agente quando l’azienda faccia di tutto per complicargli la programmazione lavorativa

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 2 settembre 2016, n. 17539

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10508-2011 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 569/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 17/01/2011 r.g.n. 121/2009;
udita la relazione iella causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2016 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

FATTO

Con sentenza 17 gennaio 2011, la Corte d’appello di Ancona dichiarava il recesso per giusta causa di (OMISSIS) (agente senza rappresentanza di (OMISSIS) s.r.l. per contratto 22 maggio 1998 per Marche ed Abruzzo, con ampliamento della zona dal 19 settembre 2002 alle province di Rimini, Forli’, Ravenna e alla Repubblica di S. Marino, agente generale dal 1 agosto 2003 per l’area Italia Est, comprensiva delle regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e della Repubblica di S. Marino); condannava la societa’ preponente al pagamento in suo favore del complessivo importo di Euro 45.727,89 (di cui Euro 28.316,05 per indennita’ di mancato preavviso, Euro 931,81 per acconto provvigioni dell’anno 2004, Euro 632,89 per indennita’ meritocratica e Euro 15.874,14 per provvigioni del quarto trimestre 2003), oltre rivalutazione ed interessi legali; rigettava nel resto le domande del predetto.
Essa cosi’ riformava la sentenza di primo grado, che aveva invece accertato il diritto di (OMISSIS) s.r.l. all’indennita’ sostitutiva del preavviso per il recesso senza giusta causa del 29 gennaio 2004 dell’agente e condannato la societa’ preponente, previa compensazione dell’importo da questa richiesto con quello a titolo di conguaglio provvigioni maturate nel quarto trimestre 2003 e indennita’ di risoluzione del rapporto spettanti a (OMISSIS), al pagamento in suo favore della somma di Euro 199,03 nonche’, di 931,81 per acconto provvigioni 2004, oltre accessori.
Sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva il recesso dell’agente per giusta causa, per l’effettiva volonta’ dell’amministratore unico della preponente di estrometterlo dall’azienda, provocandogli disagio nello svolgimento dell’attivita’ (per mancata consegna di materiale ad essa necessario, rifiuto immotivato di incontrarlo e soprattutto per l’ordine di affiancamento a settimane alterne di due agenti operanti uno in Friuli e l’altro in Puglia, dopo essersi informato sulle zone piu’ lontane affidategli). La Corte marchigiana gli riconosceva pertanto il diritto all’indennita’ sostitutiva del preavviso, da calcolare, in ragione della durata ultraquinquennale del rapporto e della disciplina legale e contrattuale tra le parti, in cinque mesi di provvigioni, pari a Euro 28.316,05.
Essa accertava quindi la spettanza, in quanto provata, dell’indennita’ meritocratica in misura di Euro 632,89 e delle provvigioni del quarto trimestre 2003 in quella di Euro 15.874,14, come determinata dal Tribunale e in giudicato, siccome non oggetto di impugnazione.
La Corte territoriale negava, invece, la differenza richiesta dal lavoratore a titolo di anticipo sulle provvigioni dell’anno 2004, in difetto di prova di loro maturazione in misura maggiore di quella gia’ riconosciuta dal primo giudice in Euro 931,81.
Con atto notificato il 15 luglio 2011, (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste (OMISSIS) con controricorso contenente ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, cui ha replicato la societa’ con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento all’erroneo assunto di giusta causa del recesso di (OMISSIS) per asserita mancata consegna di materiale necessario alla sua attivita’, in realta’ di natura pubblicitaria e destinato alla clientela, essendo state le informazioni tecniche per lo svolgimento delle campagne promozionali fornite nel corso delle riunioni mensili (e segnatamente, per la campagna del febbraio 2004, in occasione della riunione del 18 – 20 dicembre 2003, cui il predetto aveva regolarmente partecipato).
Con il secondo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento all’erroneo assunto di giusta causa del recesso di (OMISSIS) per la richiesta di affiancamento, rientrante nella sua normale attivita’ di, capo area, dei due agenti di Friuli ( (OMISSIS)) e Puglia ( (OMISSIS)), in forte calo di vendite, senza che essa fosse indotta da alcuna particolare ragione di dissidio tra il predetto e l’amministratore unico della societa’ preponente: essendo poi inverosimile la previa richiesta di informazione delle due zone di massima lontananza geografica, all’interno dell’area di sua competenza, secondo l’inattendibile dichiarazione del teste (OMISSIS), in lite giudiziaria con la societa’.
Con il terzo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla mancanza di prova dei requisiti per il riconoscimento dell’indennita’ meritocratica.
Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inesistenza di alcun inadempimento ad obbligo fondamentale della preponente integrante giusta causa di recesso dell’agente, ne’ ai sensi della disciplina legale ne’ dell’articolo 10 AEC e pertanto meramente pretestuoso, in quanto non ravvisabile ne’ nella richiesta di affiancamento suindicata, ne’ nell’asserita mancata corresponsione di acconto provvigionale neppure spettante, ne’ nell’invio del materiale pubblicitario sopra citato.
Con unico motivo, a propria volta, (OMISSIS) deduce, in via di ricorso incidentale, errata applicazione e violazione dell’articolo 1223 c.c., e vizio di contraddittoria ed illogica motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, per erronea esclusione del minimo provvigionale di Euro 80.000,00 (previsto dalla pattuizione del 20 giugno 2003, con decorrenza dal 1 settembre 2003, secondo cui: “qualora il totale delle provvigioni dovesse essere per il periodo dall’1.9.2003 al 31.8.2004 inferiore a Euro 80.000,00 le corrisponderemo una provvigione minima garantita di Euro 80.000,00”), detratti i compensi provvigionali maturati e percepiti nello stesso periodo, sulla scorta di una non corretta elaborazione dei giudizio prognostico, ben plausibile in quanto non ancora decorso il termine stabilito per il relativo riconoscimento del diritto al compenso, sull’assunto di un difetto di prova della certezza di percezione del suindicato importo, con travisamento dei principi in materia di risarcimento del danno da “perdita di chance”.
Il primo motivo (vizio di motivazione sull’erroneo assunto di giusta causa del recesso di (OMISSIS) per asserita mancata consegna di materiale necessario alla sua attivita’) puo’ essere congiuntamente esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il secondo (vizio di motivazione sull’erroneo assunto di giusta causa del recesso dell’agente per la richiesta di affiancamento, rientrante nella sua normale attivita’ di capo area, dei due agenti di Friuli e Puglia) ed il quarto (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., per inesistenza di alcun inadempimento ad obbligo fondamentale della preponente integrante giusta causa di recesso dell’agente).
Essi sono inammissibili.
Tutti i mezzi si risolvono in una diversa ricostruzione del fatto, con sollecitazione ad una rivisitazione critica del suo accertamento e aperta contestazione della valutazione probatoria, di competenza esclusiva del giudice di merito, cui esso ha provveduto con argomentata, seppur sintetica ma esauriente, motivazione, in esito a critica selezione delle risultanze istruttorie, in piena coerenza logica e giuridica con esse (per le ragioni illustrate a pgg. 5 e 6 della sentenza).
Sicche’, l’accertamento del fatto e la valutazione probatoria in tal modo compiuti integrano esercizio di un potere insindacabile dal giudice di legittimita’, al quale solo pertiene la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicita’ del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).
Ne’ ricorre la denunciata violazione dell’articolo 2119 c.c., non rilevando qui (come ancora recentemente ritenuto da Cass. 15 aprile 2016, n. 7568) una questione di sindacabilita’, sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo di una norma cd. “elastica” (quale indubbiamente la clausola generale della giusta causa), che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un’attivita’ di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale: in tal caso ben potendo il giudice di legittimita’ censurare la sussunzione di uno specifico comportamento del lavoratore nell’ambito della giusta causa (piuttosto che del giustificato motivo di licenziamento), in relazione alla sua intrinseca lesivita’ degli interessi del datore di lavoro (Cass. 18 gennaio 1999, n. 434; Cass. 22 ottobre 1998, n. 10514).
E cio’ per la sindacabilita’, da parte della Corte di cassazione, dell’attivita’ di integrazione del precetto normativo compiuta dal giudice di merito, a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realta’ sociale (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095).
Il controllo di legittimita’ si deve poi limitare, alla luce dell’esperienza applicativa della Corte, almeno nella sua enunciazione teorica, quando il giudice del merito sia chiamato ad applicare concetti giuridici indeterminati, alla verifica di ragionevolezza della sussunzione del fatto e quindi ad un sindacato su vizio di violazione di norma di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ben lontano da quello dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n 5, (Cass. s.u. 18 novembre 2010, n. 23287).
Ed infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che puo’ concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioe’ a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicche’, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.
Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente integrato il precetto “elastico” della giusta causa, in riferimento alla peculiare ipotesi del recesso (nell’ipotesi in esame: dell’agente) nel contratto di agenzia, cui l’istituto (seppure esplicitamente previsto in relazione al contratto di lavoro subordinato) e’ ben applicabile, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravita’ della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia (in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attivita’ per luoghi, tempi, modalita’ e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalita’ aziendali) assume maggiore intensita’ rispetto al rapporto di lavoro subordinato: sicche’, ai fini della legittimita’ del recesso, e’ sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimita’, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. 26 maggio 2014, n. 11728; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3869).
La Corte marchigiana ha, infatti, ritenuto sussistere la giusta causa del recesso di (OMISSIS) nell’improvvisa ed immotivata impossibilita’ di “conferire con il proprio datore di lavoro, che anzi ha cercato di rendergli piu’ difficoltoso l’esercizio delle attivita’ probabilmente non facendogli consegnare il materiale necessario e certamente ordinandogli, senza alcuna richiesta preventiva di consenso, di affiancare i due agenti operanti proprio nelle zone piu’ lontane tra loro, cosi’ costringendolo a viaggiare ogni settimana tra il nord e il sud Italia” (cosi’ al primo capoverso di pg. 6 della sentenza). E proprio “tale circostanza in particolare”, a parere della Corte territoriale, “di rilevante gravita’,… da essa” desumendosi “la volonta’ di arrecare disagio nello svolgimento dell’attivita’ al (OMISSIS)” (cosi’ al terz’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza): tenuto conto dell’importanza del suo ruolo di capo area dell’Italia orientale, responsabile di un’attivita’ di coordinamento nella sua autonomia di programmazione e non soggetto a direttive vincolanti.
Si comprende allora come nessun errore di diritto sussista; neppure in realta’ esso configurandosi, per la censura non gia’ di erronea sussunzione del fatto accertato in funzione integrativa del precetto indeterminato della norma “elastica”, ma della sua valutazione tout court.
Il terzo motivo, relativo a vizio di motivazione, in ordine alla mancanza di prova dei requisiti per il riconoscimento dell’indennita’ meritocratica, e’ infondato.
Ed infatti, la Corte territoriale ha ritenuto provato, sulla scorta delle risultanze istruttorie criticamente scrutinate, l’incremento dei clienti: senza tuttavia poter verificare se la sommatoria delle indennita’ di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela fosse inferiore al valore massimo previsto dall’articolo 1751 c.c., comma 3: cosi’ che l’indennita’ “meritocratica” aggiuntiva spettasse in misura non superiore alla differenza tra detta somma e il valore massimo previsto dalla citata disposizione, secondo i criteri indicati dal AEC 26 febbraio 2002, articolo 12. In proposito, giova sottolineare come, nel regime precedente ad esso, introduttivo dell’indennita’ “meritocratica”, a fronte della prova dall’agente di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti, ricevendone quello ancora vantaggi, ai sensi dell’articolo 1751 c.c., comma 1, si dovesse verificare secondo un esame dei dati concreti ex post, se, fermi i limiti dell’articolo 1751 c.c., comma 3, l’indennita’ determinata a norma dell’articolo 12 dell’accordo citato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni perse dall’agente, fosse equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equita’ (Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 1 agosto 2013, n. 18413; Cass. 22 settembre 2008, n. 23966).
Ma, a fronte della comprovata acquisizione dall’agente di nuovi clienti, la suddetta impossibilita’ di verifica per indisponibilita’ della documentazione contabile della proponente (cosi’ al terz’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), siccome non trasmessa, non puo’ ridondare in danno di (OMISSIS), cui correttamente l’indennita’ e’ stata riconosciuta nella misura richiesta (Euro 632,89).
L’unico motivo incidentale, relativo ad errata applicazione e violazione dell’articolo 1223 c.c., e vizio di contraddittoria e illogica motivazione, per erronea esclusione del minimo provvigionale di Euro 80.000,00, sulla scorta di una non corretta elaborazione di giudizio prognostico, per travisamento dei principi in materia di risarcimento del danno da “perdita di chance”, e’ invece fondato.
Ed infatti, il recesso per giusta causa del 29 gennaio 2004 ha privato l’agente del minimo provvigionale di Euro 80.000,00 previsto dalla pattuizione del 20 giugno 2003, con decorrenza dal 1 settembre 2003, secondo cui: “qualora il totale delle provvigioni dovesse essere per il periodo dall’1.9.2003 al 31.8.2004 inferiore a Euro 80.000,00 le corrisponderemo una provvigione minima garantita di Euro 80.000,00” (detratti i compensi provvigionali maturati e percepiti nello stesso periodo).
Una tale perdita non integra una mera occasione sfumata di conseguire un determinato bene, alla stregua di una perdita di chance, ma un mancato guadagno (quasi) certo, quale conseguenza immediata e diretta a norma dell’articolo 1223 c.c., del suddetto recesso, esclusivamente dipendente dalla consumazione del termine finale (31 agosto 2004), indipendentemente dal volume di provvigioni conseguito, inferiore a quello minimo garantito.
Rispetto ad una tale qualificazione giuridica non ricorre pertanto alcun inammissibile mutamento della domanda originaria di risarcimento da lucro cessante in quella di perdita di chance, per l’obiettiva diversita’ delle due tipologie di danno: siccome configurabile il primo come effettiva diminuzione patrimoniale, quale naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di una rilevante probabilita’ secondo un criterio di normalita’ fondato sulle circostanze del caso concreto (Cass. 27 aprile 2010, n. 10072) e la seconda come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, ancorche’ non consistente in una mera aspettativa di fatto, ma in un’entita’ patrimoniale a se’ stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (Cass. 25 agosto 2014, n. 18207; Cass. 20 giugno 2008, n. 16877). Sicche’, per tale ragione, deve essere escluso che la domanda risarcitoria in questione non possa essere esaminata, per il divieto di proposizione per la prima volta in cassazione una domanda di determinazione del danno da perdita di chance, in quanto danno potenziale non assimilabile ad un danno futuro, in termini di lucro cessante (Cass. 13 giugno 2014, n. 13491).
Ebbene, tanto chiarito, il giudizio prognostico della Corte territoriale (“non si ha prova della certa percezione dell’importo nella ipotesi in cui egli non fosse stato costretto a recedere dal rapporto, in quanto nel tempo intercorrente tra la data in cui il recesso e’ stato effettivamente esercitato e quella in cui sarebbe spettata la erogazione dell’importo si sarebbero potute verificare le piu’ varie circostanze, tali da escludere il diritto alla provvigione minima garantita”: cosi’ all’ultimo alinea di pg. 6 e al primo periodo di pg. 7 della sentenza) e’ assolutamente inadeguato.
Esso e’, infatti, la negazione un giudizio prognostico, posto che l’attesa della maturazione del termine suddetto (come testualmente affermato, in funzione di negazione di “una valutazione prognostica sulla impossibilita’ nel tempo mancante di un fatto idoneo ad escludere il diritto alla corresponsione dell’importo”, al primo capoverso di pg. 7 della sentenza) contraddice radicalmente la formulazione di un giudizio secondo un criterio di rilevante probabilita’ e non in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno gia’ completamente verificatosi nel momento del giudizio (Cass. 27 aprile 2010, n. 10072).
Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ad esso e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.
P.Q.M.

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