Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 settembre 2016, n. 17555

L’agevolazione “prima casa” non si applica alle abitazioni di lusso, per tali dovendosi intendere le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi una superficie utile complessiva superiore a mq., 200, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 2 settembre 2016, n. 17555

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13997-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2290/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI LIVORNO del 30/05/2014, depositata il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno – con sentenza n. 2290/14/14, depositata il 25 novembre 2014, non notificata, respinse l’appello proposto dal sig. (OMISSIS) avverso la sentenza della CTP di Livorno che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in forza della ritenuta insussistenza dell’agevolazione “prima casa”, riguardo ad immobile caduto nella successione del defunto padre (OMISSIS), qualificato dal Fisco come abitazione di lusso.
Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui e’ seguita la costituzione dell’Agenzia delle Entrate, al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Con il secondo motivo, che va esaminato prioritariamente in ordine logico, il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ovvero per motivazione apparente o irrimediabilmente contraddittoria e comunque ambigua, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, comma 2, n. 4 e articolo 111 Cost.
Il motivo risulta manifestamente fondato.
Non e’ dato, obiettivamente, comprendere in alcun modo il percorso argomentativo che ha condotto la CTR a ritenere la sussistenza nell’immobile in oggetto delle caratteristiche di abitazione di lusso, ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 5, secondo cui debbono intendersi tali “le case composte di uno o piu’ piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta”.
Oltre, infatti, a non dar minimamente conto delle contestazioni mosse dal contribuente all’atto impugnato, reiterate come specifici motivi di gravame con l’appello avverso la pronuncia di primo grado, quanto al calcolo della superficie utile complessiva, la decisione della CTR risulta oggettivamente incomprensibile quanto alla verifica del rapporto tra l’area scoperta di pertinenza e l’area coperta, nella parte in cui afferma che l’immobile “ha una superficie convenzionale di mq 322 costituita in realta’ da una superficie scoperta di mq 978,60”. Ne’ lo scarno passaggio rivolto alla perizia tecnica allegata dal contribuente, con il mero riferimento alla non contestazione dei dati catastali – le relative planimetrie essendo state, peraltro, prodotte in giudizio dallo stesso contribuente -consente di verificare se la CTR abbia avuto contezza dei rilievi, fermi i dati derivanti da dette planimetrie, sulle modalita’ di calcolo dell’area scoperta di pertinenza e di quella coperta.
Deve quindi concludersi nel senso che la motivazione sia meramente apparente ed oggettivamente incomprensibile nella sua ratio decidendi, cio’ comportando la nullita’ della sentenza impugnata (cfr., tra le molte, oltre a Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, citata dal ricorrente, cfr. Cass. se; 6-3, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. sez. 6 – 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828).
Quanto sopra determina l’assorbimento del primo motivo.
Avendo lo stesso, peraltro, sotto il profilo della denunciata violazione o falsa applicazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 1, parte 1, nota 2 bis e Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 5), attinenza al sindacato che il giudice di rinvio dovra’ compiere riguardo alla specifica contestazione da parte del contribuente del computo della soffitta o sottotetto nel calcolo della superficie utile complessiva, fermo restando che il giudice di merito dovra’ svolgere l’accertamento di fatto ad esso specificamente riservato se l’ambiente di cui al secondo piano debba qualificarsi come soffitta oppure come sottotetto non abitabile (cio’ che non consente nella fattispecie in esame il ricorso al potere di correzione della motivazione ex articolo 384 c.p.c., u.c.: cfr. Cass. sez. 5, 9 novembre 2011, n. 23328), egli si atterra’ al principio di diritto piu’ volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 22 gennaio 2016, n. 1178; Cass. sez. 5, 15 novembre 2013, n. 25674; Cass. sez. 5, 20 dicembre 2012, n. 23591; Cass. sez. 5, 28 giugno 2012, n. 10807; Cass. sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22279), secondo cui il computo dell’area da considerare ai fini della verifica delle condizioni per la sussistenza del beneficio in oggetto va compiuto escludendo solo “balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina”, dovendo invece computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell’abitazione, ancorche’ privi del requisito dell’abitabilita’, in quanto la succitata disposizione regolamentare non indica tali tipologie di ambienti tra quelli da escludere ai fini del suddetto calcolo.
P.Q.M.

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