Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 settembre 2016, n. 17532

Nel caso in cui la P.A. sia autorizzata a difendersi “personalmente” o attraverso propri dipendenti, la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione-(quest’ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado)- vanno effettuate nei confronti dell’Amministrazione personalmente o dei funzionari che l’hanno difesa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 2 settembre 2016, n. 17532

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20373-2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), entrambe nella qualita’ di eredi di (OMISSIS), domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 398/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/04/2010 r.g.n. 335/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Pistoia con sentenza del 24.10.2008 (nr. 488) accoglieva il ricorso proposto da (OMISSIS) in data 3.4.2008 nei confronti dell’INPS per l’accertamento del suo diritto a percepire la indennita’ di accompagnamento.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23.3/8.4.2010, dichiarava inammissibile l’appello dell’INPS.
La Corte territoriale rilevava l’intervenuto decorso del termine breve di impugnazione, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata presso il difensore costituito nel primo grado in data 18 novembre 2008 e l’appello era stato depositato in data 6 marzo 2009.
Avverso la sentenza ricorre l’INPS, articolando un unico motivo.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denunzia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 10, comma 6, in relazione agli articoli 417, 285 e 170 c.p.c..
L’Ente espone di essersi costituito nel giudizio di primo grado con un proprio funzionario e di avere eletto domicilio presso la sede INPS di Pistoia; la ricorrente aveva notificato la sentenza di primo grado “all’INPS- Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede INPS di (OMISSIS)” come dalla relativa relata.
Deduce che ai sensi del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 10, comma 6 e succ. mod. il dipendente costituito per difendere l’INPS nel giudizio di primo grado assume la qualita’ di rappresentante processuale e, quindi, di unico soggetto legittimato a ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti, in essi compresa, ai sensi degli articoli 170 e 285 c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. La notifica, pertanto, avrebbe dovuta essere effettuata al funzionario costituito e non genericamente all’INPS.
La sentenza erroneamente aveva affermato che la notifica era stata fatta presso il difensore costituito; dalla relata di notifica risultava che la notifica era stata fatta all’Ente e non al difensore sicche’ essa non era idonea a far decorrere il termine breve. Il ritenere valida la notifica effettuata genericamente presso l’Istituto- senza la indicazione del funzionario costituito nel primo grado- costitutiva violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e di buon andamento della pubblica amministrazione, poiche’ pregiudicava la piu’ agevole gestione del contenzioso in materia assistenziale.
(Ndr: testo originale non comprensibile) Corte ha gia’ affermato (Cass.,sez. lavoro sentenza 22.2.2008 nr. 4690; nr. 2528/2009), in riferimento alla disposizione processuale (articolo 417 bis c.p.c.) relativa alla difesa delle pubbliche amministrazioni da parte di propri funzionari nelle controversie di lavoro dei dipendenti, che la previsione processuale contempla una ipotesi di difesa diretta (e non gia’ di delega del patrocinio da parte della avvocatura dello Stato) sicche’ devono trovare applicazione i principi gia’ consolidati in tema di difesa diretta delle amministrazioni ai sensi del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 3 nonche’ in relazione ai giudizi di opposizione a sanzione amministrativa (L. n. 689 del 1981, articolo 23) ed ai giudizi davanti alle commissioni tributarie (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 38).
La notifica della sentenza va pertanto effettuata alla stessa autorita’ amministrativa, nelle forme previste dagli articoli 170 e 285 c.p.c. – (e non presso l’ufficio della avvocatura dello Stato territorialmente competente secondo le previsioni del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11).
In particolare la norma dell’articolo 417 bis c.p.c., che attribuisce alla amministrazione la facolta’ di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, va interpretata nel senso che essa attribuisce al funzionario tutte le capacita’ connesse alla qualita’ di difensore, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorche’ tale notifica si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del grado. La valida notifica della sentenza al difensore presuppone, infatti, solo che questi sia stato costituito nel giudizio, senza che abbia rilievo alcuno la estensione dei suoi poteri ai gradi successivi.
“In sostanza la qualita’ di esclusivo destinatario della notifica della sentenza (con pacifica parallela inidoneita’, ai fini del decorso del termine breve, della notifica fatta alla parte personalmente: v. per tutte, Cass. 22 novembre 2003, n. 17790) rappresenta un effetto legale tipico dei poteri attribuiti dalla legge al difensore, nell’ambito del giudizio cui la sentenza si riferisce” (Cass. sent. nr. 4690/2008 citata).
Nella materia della assistenza obbligatoria la giurisprudenza di questa Corte (Cass civ. sez. lav. nr. 12730/2013) e’ pervenuta ad analoghe conclusioni in riferimento alla disciplina del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 1, norma applicabile in epoca anteriore al trasferimento all’INPS delle competenze in tema di invalidita’ civile (a tenore della quale “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidita’ civile, la cecita’ civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilita’ ai fini del collocamento al lavoro devono essere notificati anche al Ministero dell’economia e delle finanze. La notifica va effettuata sia presso gli uffici dell’avvocatura dello Stato, ai sensi del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 11, sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero dell’economia e delle finanze e’ litisconsorte necessario, ai sensi dell’articolo 102 c.p.c. e puo’ essere difeso, oltre che dall’avvocatura dello Stato, da propri funzionari, ovvero, in base ad apposite convenzioni stipulate con l’INPS e con l’INAIL,…da avvocati dipendenti da questi enti”).
In tale fattispecie questa Corte ha ritenuto che ove nel giudizio di primo grado la difesa del Ministero sia stata assunta da un funzionario dello stesso ovvero, in base ad eventuale convenzione, da un avvocato dell’INPS, e’ a questi che, a norma degli articoli 170, 285 e 330 c.p.c. vanno notificati sia la sentenza che l’atto di appello.
In definitiva, dalla giurisprudenza citata puo’ ricavarsi il seguente principio di diritto: “nel caso in cui la P.A. sia autorizzata a difendersi “personalmente” o attraverso propri dipendenti, la notifica della sentenza, come quella della successiva impugnazione-(quest’ultima con esclusione del caso in cui la difesa personale o con propri dipendenti sia limitata al giudizio di primo grado)- vanno effettuate nei confronti dell’Amministrazione personalmente o dei funzionari che l’hanno difesa”.
Il suddetto principio deve applicarsi alla fattispecie di causa, pur nella diversita’ della norma di riferimento, costituita dal Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 10, comma 6 (applicabile ratione temporis alle controversie in materia di invalidita’ civile).
La suddetta norma, nella formulazione vigente in relazione ai fatti di causa, prevedeva la rappresentanza e difesa dell’INPS da parte di propri dipendenti limitatamente al giudizio di primo grado.
La parte controricorrente sostiene che la disposizione del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 10, comma 6 conterrebbe una diversa disciplina sul punto in quanto prevede che la notifica degli atti introduttivi del giudizio, delle sentenze e di ogni provvedimento reso in giudizio vada effettuata presso le sedi provinciali dell’INPS.
Tale argomento non e’ persuasivo giacche’ la disposizione si riferisce unicamente al luogo in cui deve essere effettuata la notificazione e non al soggetto destinatario della notificazione, che deve essere individuato nel difensore costituito, in applicazione del principio sopra esposto; nel testo normativo infatti non e’ espressa- ne’ e’ implicitamente rinvenibile – alcuna deroga alle disposizioni generali di rito degli articoli 170 e 285 c.p.c.. Deve pertanto concludersi nel senso che nei giudizi in materia di invalidita’ civile la notifica della sentenza di primo grado all’INPS va effettuata al funzionario costituito in giudizio per l’ente.
Da tale conclusione discende l’ulteriore corollario della inidoneita’ della notifica eseguita direttamente all’INPS presso la sede provinciale – e non al difensore costituito – a far decorrere il termine breve di impugnazione; la sola identita’ del luogo della notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare la opportunita’ di proporre impugnazione.
Questa Corte ha gia’ chiarito, nell’interpretare l’articolo 326 c.p.c., comma 1, che la norma ricollega il termine breve di impugnazione non gia’ alla conoscenza della sentenza ma al compimento di una formale attivita’ acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notificazione della sentenza effettuata nelle forme tipiche previste dagli articoli 285 e 170 c.p.c. ovvero al difensore costituito; la notificazione eseguita alla controparte personalmente realizza pertanto una forma di notificazione diversa da quella dettata dalle predette disposizioni ed inidonea a far decorrere il termine di impugnazione (ex plurimis: Cass. Sez. lav. nr.10026/2010; Cass sez. 1 nr. 9843/2014; sez. 3 nr. 9431/2012, nr. 4698/2014 nr. 8144/2014).
La sentenza deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Firenze in diversa composizione, affinche’ provveda ad un nuovo esame degli atti di causa, attenendosi al principio di diritto qui esposto.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla disciplina delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.

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