Il diritto all’inquadramento, per l’idoneo collocato in graduatoria, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, all’assetto organizzativo degli uffici sulla base del quale era stata fatta la delibera di scorrimento
Sentenza 2 novembre 2017, n. 26104
Data udienza 12 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15929-2012 proposto da:
ROMA CAPITALE, (gia’ Comune di Roma), C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2034/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2012 R.G.N. 4405/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. BLASUTTO DANIELA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2034/2012 dell’Il maggio 2012, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di (OMISSIS) e altri otto litisconsorti, diretta all’accertamento del diritto all’assunzione nella qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo di cui alla Delib. n. 830 del 9 dicembre 2003, che aveva disposto lo scorrimento della graduatoria di un concorso interno in cui i ricorrenti erano risultati idonei, successivamente revocata dalla Giunta comunale con Delib. n. 832 del 16 dicembre 2003.
1.1. In particolare, la Corte distrettuale, disapplicata la delibera n. 832/2003, ha dichiarato il diritto degli appellanti al suddetto inquadramento con la decorrenza fissata della delibera revocata (15 dicembre 2003) e ha condannato il Comune di Roma a provvedere alla stipula dei contratti individuali di lavoro e a risarcire, a ciascun ricorrente, il danno nella misura delle differenze retributive spettanti dalla data del provvedimento di nomina, oltre interessi legali fino al saldo.
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