Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 novembre 2017, n. 26104. Il diritto all’inquadramento per l’idoneo collocato in graduatoria

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2. A fondamento del decisum, la Corte di appello ha argomentato, in sintesi, come segue:
– si verte in un’ipotesi di c.d. scorrimento della graduatoria, la quale presuppone necessariamente una decisione dell’Amministrazione di coprire il posto, ma una volta che tale decisione sia stata assunta, essa sostanzialmente risulta equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l’identificazione degli ulteriori vincitori, ancorche’ mediante utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario e conclusasi con l’approvazione della graduatoria che individua i soggetti da assumere (Cass. n. 27126 del 2007, n. 19006 del 2010, n. 3170 del 2011);
– pertanto, una volta emesso il provvedimento con cui si stabilisce di procedere allo scorrimento, subentra una fase in cui i comportamenti dell’Amministrazione sono ricondotti nell’ambito privatistico, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici in ordine all’adempimento delle obbligazioni (articolo 1218 c.c.), anche secondo il generale parametro della correttezza e della buona fede (cfr. Cass. S.U. n. 14529 del 2003, S.U. n. 20107 del 2005, S.U. n. 4515 del 2006, S.U. n. 1532 del 2006);
– nel caso in esame, il Comune di Roma, con deliberazione della Giunta n. 830 del 2003 adottata il 9 dicembre 2003, aveva disposto di autorizzare la nomina, con decorrenza 15 dicembre 2003, di n. 14 Istruttori Amministrativi (Categoria D – posizione economica D1) attingendo dalle graduatorie dei concorsi interni ancora in vigore ed aveva altresi’ stabilito che, in considerazione dell’urgenza di provvedere, la delibera veniva dichiarata immediatamente esecutiva;
– per l’effetto, in data 10 dicembre 2003, il Dirigente del Dipartimento Politiche, Risorse umane e Decentramento, con determinazione n. 3027/2003, aveva disposto la nomina degli appellanti nella figura professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, stabilendo che all’instaurazione del rapporto di lavoro si sarebbe proceduto con la stipula del contratto individuale di lavoro a norma del CCNL e che la spesa sarebbe rientrata nei fondi stanziati con la deliberazione n. 830 cit.;
– a distanza di pochi giorni, la Giunta comunale, con Delib. n. 832 del 16 dicembre 2003, aveva revocato la deliberazione n. 830 nella parte in cui era stata autorizzata l’assunzione dei predetti n. 14 Istruttori Direttivi Amministrativi, “in attesa di affrontare il problema dell’eventuale scorrimento delle suddette graduatorie in maniera globale e definitiva, anche alla luce della mozione del Consiglio Comunale n. 53 del 3 novembre 2003” ed aveva disposto di sospendere le assunzioni in corso;
– la revoca della delibera n. 830/2003 era stata adottata con motivazione non coerente, in quanto argomentata con l’opportunita’ di procedere alla nomina di tutti gli idonei del concorso (complessivamente 30, come da mozione del 3 novembre 2003) e non solo di 14; ne’ tale motivazione era correlata ad ipotizzabili esigenze economiche, posto che la copertura finanziaria per l’assunzione dei 14 idonei era stata individuata, mentre vi era carenza di risorse per procedere all’assunzione di tutti; non era comprensibile la ragione della revoca dell’assunzione dei 14 idonei in rapporto alla prospettata opportunita’ di assumere tutti ed era palese la contraddittorieta’ della motivazione alla luce di questo argomento;
– dal momento che, in virtu’ della Delib. n. 830/2003, immediatamente produttiva di effetti, si era perfezionato il diritto degli appellanti all’instaurazione del rapporto di lavoro, il Comune era venuto meno all’obbligo di comportarsi secondo le regole civilistiche nella successiva gestione del rapporto;
– ne’ poteva sostenersi che il provvedimento dirigenziale di nomina, in se’ perfetto in quanto completo in tutti i suoi elementi, non avesse acquisito rilevanza esterna perche’ non pubblicato all’albo pretorio, atteso che la piu’ volte citata Delib. n. 830 del 2003 era stata regolarmente pubblicata e dichiarata esecutiva e aveva determinato in capo agli appellanti la posizione di diritto soggettivo, tale per cui non poteva invocarsi un nuovo esercizio del potere discrezionale di carattere amministrativo.
3. Per la cassazione di tale sentenza Roma Capitale (gia’ Comune di Roma) ha proposto ricorso affidato a sei motivi, cui resistono gli intimati con controricorso.
4. I controricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi tre motivi denunciano violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, commi 1 e 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 1 e n. 3, nonche’ violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Si censura la sentenza per avere omesso di pronunciare in ordine alla questione del difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, che la difesa comunale aveva tempestivamente sollevato in primo grado e riproposto nel giudizio di appello.
2. Il quarto motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 4, commi 1 e 2, e degli articolo 88 e articolo 107, commi 1, 2, 3 e 6 Decreto Legislativo n. 267 del 2000, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si deduce che la Giunta comunale aveva semplicemente autorizzato il dirigente a procedere all’assunzione, ma non aveva costituito direttamente in capo ai dipendenti alcun diritto soggettivo, posto che a norma del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 107, che individua le funzioni e le responsabilita’ della dirigenza negli enti locali, era solo il dirigente che poteva disporre l’assunzione dei resistenti e impegnare l’Amministrazione verso l’esterno, mentre l’atto della Giunta costituiva soltanto un atto di indirizzo, privo di riflessi esterni in quanto limitato alla sfera giuridica interna all’Amministrazione.
3. Il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 1326 e 1173 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza omesso di considerare che il contratto individuale di lavoro non era ancora stato concluso nel momento in cui la Giunta comunale emise la delibera di revoca. Nessuna dichiarazione di volonta’ relativa all’assunzione aveva superato i confini della sfera giuridica dell’Amministrazione. La determinazione dirigenziale n. 3023/2003 non era ancora stata pubblicata nell’albo pretorio.
4. Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assume che, non essendo rinvenibile “per quanto dedotto le precedenti motivi di ricorso…in capo all’amministrazione ricorrente alcuna obbligazione nei confronti degli odierni resistenti”, nessun risarcimento poteva essere loro riconosciuto.

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