Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 aprile 2017, n. 9725

La non tollerabile insubordinazione non è motivo di licenziamento per giusta causa.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 18 aprile 2017, n. 9725

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 20807-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/08/2013 R.G.N. 505/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso.

FATTO

Con sentenza 8 agosto 2013, la Corte d’appello di Campobasso rigettava la domanda di (OMISSIS) di illegittimita’ del proprio trasferimento disposto nel dicembre 2004 dalla datrice (OMISSIS) s.r.l. in (OMISSIS), con detrazione dal risarcimento liquidatole della somma di Euro 970,00 a titolo di aliunde perceptum: cosi’ parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimita’ del demansionamento subito dalla lavoratrice (da impiegata di 4 livello a commessa addetta alle vendite di 2 livello), del trasferimento per lo svolgimento di tali mansioni e del licenziamento per giusta causa intimatole il 22 febbraio 2005, siccome sproporzionato, con la condanna della societa’ datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno come richiesto. Preliminarmente ricondotta l’intestazione della sentenza (come Tribunale di Vasto anziche’ di Larino, effettivo giudice decidente) ad evidente errore materiale e condivisa la valutazione del Tribunale in ordine al demansionamento e all’illegittimita’ del licenziamento, la Corte territoriale escludeva invece quella del trasferimento (neppure tale in senso proprio, non essendosi verificato spostamento da una ad altra unita’ produttiva), in difetto di contestazione delle ragioni del provvedimento e riduceva il risarcimento liquidato alla lavoratrice dell’aliunde perceptum, documentato in Euro 970,00, per attivita’ lavorativa prestata nell’anno 2007.

Con atto notificato il 1 agosto 2014, la societa’ datrice ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui resiste la lavoratrice con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 Cost., comma 1, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per redazione della sentenza, recante l’intestazione “Tribunale di Vasto” diverso da quello di lettura del dispositivo (Tribunale di Larino), da magistrato effettivamente addetto al primo (e non piu’ al secondo, presso cui aveva definito il giudizio), con la conseguente nullita’ della sentenza, non emendabile per errore materiale, come fatto dalla Corte territoriale.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, articolo 3, articoli 1374, 2104 e 1362 c.c. e ss. e vizio di motivazione su punto decisivo del giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea esclusione della giusta causa di licenziamento, in base a valutazione non corretta della gravita’ del fatto contestato, ricostruito nel suo svolgimento, integrante non tollerabile insubordinazione sulla base delle risultanze istruttorie.

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2106 c.c. e vizio di illogica e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per erronea valutazione della reazione della dipendente, contraria a buona fede e sproporzionata oltre che penalmente rilevante, ad una temporanea assegnazione a diverse mansioni, senza riduzione di trattamento retributivo, pienamente legittimante il licenziamento disciplinare intimato.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 Cost., comma 1, per intestazione della sentenza come Tribunale di Vasto anziche’ di Larino, ufficio giudiziario decidente, e’ infondato.

Il principio di immutabilita’ del giudice deve essere inteso come identita’ di quello partecipante alla discussione (o davanti al quale siano state precisate le conclusioni) e deliberante (Cass. 11 marzo 2015, n. 4925; Cass. 12 agosto 2009, n. 18268). Ed e’ cio’ che indiscutibilmente e’ avvenuto nel caso di specie, per lo svolgimento della discussione davanti al tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro e quivi essendo stato letto il dispositivo in pubblica udienza dallo stesso giudice.

Il momento di pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere preposto legittimamente all’ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido, deve essere identificato con quello di deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell’iter formativo dell’atto (stesura della motivazione, sottoscrizione e conseguente pubblicazione) non incidono sulla sostanza della pronuncia: sicche’, ai fini della sua esistenza, validita’ ed efficacia, e’ irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo, o uno dei componenti di un organo collegiale, sia cessato dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia, per circostanze sopravvenute quali il trasferimento (come appunto nel caso di specie), il collocamento fuori ruolo o a riposo, la mancata riconferma nell’incarico di giudice onorario o la cessazione del suo periodo di reggenza dell’ufficio (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23191; Cass. 8 luglio 2010, n. 16158; Cass. 4 novembre 2014, n. 23423).

Ed e’ davvero ovvia la considerazione dell’intestazione della sentenza come Tribunale di Vasto, anziche’ di Larino, alla stregua di errore materiale: come esattamente ritenuto e debitamente corretto in dispositivo dalla Corte territoriale (ultimi due capoversi di pg. 4 della sentenza).

Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, articolo 3, articoli 1374 e 2104 c.c., articolo 1362 c.c. e ss. e vizio di motivazione su punto decisivo del giudizio, per erronea esclusione della giusta causa di licenziamento) puo’ essere esaminato, per ragioni di stretta connessione, con il terzo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2106 c.c. e vizio di illogica e contraddittoria motivazione per erronea valutazione della reazione della dipendente, pienamente legittimante il licenziamento disciplinare intimato).

Essi sono inammissibili.

Non sussiste la violazione di norme di legge denunciata, in difetto dei requisiti propri di verifica di correttezza dell’attivita’ ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, ne’ di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, ne’ tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

In particolare, deve essere esclusa la violazione dell’articolo 2119 c.c., non ponendo la censura una questione di sindacabilita’ della giusta causa, sotto il profilo della falsa interpretazione di legge, del giudizio applicativo di una norma cd. “elastica”, che indichi solo parametri generali e pertanto presupponga da parte del giudice un’attivita’ di integrazione giuridica della norma, a cui sia data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico – sociale (come ancora recentemente ritenuto da Cass. 15 aprile 2016, n. 7568).

La censura consiste piuttosto in una contestazione meramente contrappositiva, con sollecitazione ad una rivisitazione critica dell’accertamento e della valutazione probatoria, di competenza esclusiva del giudice di merito, cui esso ha provveduto con argomentata ed esauriente motivazione, esente da vizi logici ne’ giuridici (per le ragioni illustrate dal primo capoverso di pg. 5 al primo periodo di pg. 6 della sentenza). Sicche’, l’accertamento del fatto e la valutazione probatoria in tal modo compiuti integrano esercizio di un potere insindacabile dal giudice di legittimita’, al quale solo pertiene la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicita’ del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

Occorre, infine, tenere conto che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che puo’ concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioe’ applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicche’, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) s.r.l. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

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