CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 17 febbraio 2015, n. 3138

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1084/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.ra (OMISSIS), nella qualita’ di cessionaria della COOPERATIVA (OMISSIS) S.C.A.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), (OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (studio (OMISSIS)), che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 871/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/07/2013 R.G.N. 155/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31 luglio 2013, la Corte d’Appello di Catania, riformava la decisione resa in prime cure dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro che, chiamato a pronunziarsi nel merito sulla domanda di reintegrazione proposta dalle Sig.re (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.c.r.a.l., presso la quale le prime, in qualita’ di socie lavoratrici, avevano prestato la loro attivita’ lavorativa fino a che, estromesse dalla compagine societaria, con Delib. di esclusione dal rapporto associativo approvata dalla Societa’ cooperativa in data 30 novembre 2002 e, e all’esito dell’impugnativa proposta dalle stesse lavoratrici, ritenuta legittima dal Tribunale di Catania, sezione 6 civile, si erano viste di fatto costrette a cessare il lavoro – domanda gia’ azionata in sede cautelare con esito interinale di riammissione al lavoro per non essere il rapporto mai venuto a cessare formalmente in difetto di intimazione del licenziamento – aveva respinto la domanda stessa ritenendo che, in assenza di un formale licenziamento, non vi fosse titolo a conseguire gli effetti previsti dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 18, in relazione ad un licenziamento dichiarato illegittimo. La Corte territoriale accoglieva l’appello, sulla base di una motivazione che, muovendo dalla premessa dell’autonomia ex lege n. 142 del 2001, applicabile ratione temporis, del rapporto associativo dal rapporto di lavoro e, pertanto dell’assenza nella specie di un atto idoneo ad incidere sulla continuita’ giuridica di quest’ultimo rapporto, non essendo esso identificabile nella delibera di esclusione delle odierne ricorrenti dalla cooperativa del 30.11.2002, riteneva interrotto in via di mero fatto il rapporto di lavoro e l’operativita’ della relativa obbligazione retributiva, derivandone una ragione di danno risarcibile per effetto della mora accipiendi del datore, cosi’ da concludere per la condanna della Societa’ alla corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal 30.11.2002 alla data della sentenza, stante l’inammissibilita’ di una condanna in futuro, rigettata, per difetto di allegazione e prova, l’ulteriore pretesa al risarcimento del danno all’immagine e alla dignita’ professionale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Societa’, affidando l’impugnazione a due motivi poi illustrati con memoria.

Resistono, con controricorso, entrambe le intimate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Societa’ cooperativa ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2527 c.c., nel testo vigente nel periodo anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, dell’articolo 2533 c.c. e della Legge 3 aprile 2001, n. 142, articolo 5, comma 2, e degli articoli 2094 e 2697 c.c., nonche’ il vizio di omessa motivazione su u n fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’erroneita’ dell’assunto da cui muove la pronunzia della Corte territoriale dato dall’autonomia dei due rapporti, quello associativo e quello di lavoro, che connotano la posizione del socio lavoratore nelle cooperative di produzione e lavoro, erroneita’ da cui fa discendere nella specie la conseguenza per la quale l’estinzione del rapporto associativo ritenuta dal giudice civile competente per materia validamente deliberata dalla cooperativa avrebbe dovuto comportare l’automatica e legittima estinzione del rapporto di lavoro, del quale, sotto diverso profilo, contesta la qualificazione come rapporto di lavoro subordinato, a suo dire, attribuita dalla Corte territoriale in difetto di prova da parte delle lavoratrici, sulle quali incombeva il relativo onere.

Il motivo e’ inammissibile per essere esso formulato sulla base di riferimenti concettuali, normativi e giurisprudenziali del tutto inconferenti avendo essi riguardo a regolamentazioni della posizione giuridica del socio lavoratore antecedenti o successive a quella dettata dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, nella sua formulazione originaria rimasta in vigore fino all’intervento della novella recata dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, articolo 9, regolamentazione che la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie con statuizione che la ricorrente non ha inteso impugnare in questa sede.

In effetti la ricorrente non sembra rendersi conto, sebbene dal tenore dell’atto mostri di averne consapevolezza (questo, infatti, nell’ultimo capo verso di pagina 12 reca il seguente passo “Le esposte considerazioni, del resto, sono in linea con la piu’ recente giurisprudenza del lavoro che ha escluso che i soci lavoratori possano ritenersi dipendenti per le prestazioni rivolte al conseguimento dei fini istituzionali e rese secondo le prestazioni del contratto sociale, almeno relativamente al regime anteriore a quello introdotto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142, che all’articolo 1, comma 3, prevede espressamente che i soci lavoratori devono stipulare un distinto contratto di lavoro, autonomo o subordinato”), che l’affermazione della Corte territoriale circa l’autonomia dei due rapporti, associativo e di lavoro, discenda appunto dalla previsione recata dalla Legge n. 142 del 2001, articolo 1, comma 3, che recita “il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, informa subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”, previsione modificata proprio con riguardo a tale aspetto con l’eliminazione del termine “distinto” solo con la successiva novella del 2003 e che l’ulteriore affermazione della non interferenza sul rapporto di lavoro della pronuncia resa quale giudice civile dal Tribunale di Catania, limitatosi a statuire della conformita’ alle disposizioni codicistiche di riferimento della Delib. assembleare 30 novembre 2002 di esclusione delle allora appellanti dalla compagine societaria senza entrare nel merito del diverso profilo dello scioglimento del distinto rapporto di lavoro, discende dalla ripartizione della competenza giurisdizionale sancita dalla Legge n. 142 del 2001, articolo 5, comma 2, ancora nel vecchio testo, laddove la sovrapponibilita’ tra i due rapporti quanto ai modi della loro estinzione cui fa riferimento la ricorrente a pag. 10 del proprio atto, pudicamente omettendo di citare il testo dell’articolo 5 citato, nuovo comma 2 e cosi’ recita il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformita’ con gli articoli 2526 e 2527 c.c.”, si radica appunto nella richiamata novella.

Posta cosi’, in ragione della coerenza con il dettato normativo applicabile e con gli orientamenti interpretativi in merito accolti nella giurisprudenza di legittimita’, puntualmente richiamati dalla Corte di merito, in base ai quali “il permanere della qualita’ di socio in capo al socio lavoratore di una cooperativa non costituisce presupposto essenziale del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, instaurato tra il socio e la cooperativa stessa, ben potendo proseguire, dopo l’esclusione del socio dalla compagine sociale, la sua collaborazione autonoma o il rapporto di lavoro subordinato da lui instaurato con la cooperativa”, la correttezza dell’assunto della Corte territoriale circa l’autonomia dei due rapporti, va ritenuta legittima anche la conseguenza giuridica che ne trae la Corte medesima, da individuarsi correttamente nell’assenza nella specie di un atto idoneo ad incidere sulla continuita’ giuridica del rapporto di lavoro in essere tra le socie lavoratrici e la cooperativa datrice, nella permanenza del rapporto stesso e dell’obbligazione retributiva dal medesimo derivante, nella configurabilita’ in capo alla cooperativa datrice di una condizione di mora accipiendi idonea a determinare a suo carico un obbligo risarcitorio per una somma pari alle retribuzioni medio tempore maturate e non corrisposte, conseguenza che, con tutta evidenza, prescinde del tutto dalla qualificazione del rapporto, sulla quale, a ben vedere, la Corte di merito neppure si pronuncia, vanificando, dunque, l’ulteriore ma ancora una volta inconferente censura avanzata dalla ricorrente con il motivo in questione. Dal canto suo, infondato si rivela il secondo motivo con cui la Societa’ ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1206 e 1217 c.c., nonche’ il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’erroneita’ della statuizione della Corte territoriale circa la determinazione del danno risarcibile, a suo dire, operata non tenendo conto ne’ della mancata costituzione in mora del datore in data antecedente all’ottobre 2004, per non avere le lavoratrici offerto, prima di quella data, la propria disponibilita’ alla ripresa del lavoro, ne’ del rifiuto dalle stesse opposto all’invito in tal senso rivolto loro dalla Societa’ datrice con l’offerta di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indirettamente determinato, rilevante sotto il profilo dell’aliunde percipiendum.

In effetti, tale motivo e’ frutto di una palese manipolazione della realta’ dei fatti che viceversa vede, da un lato, il diritto delle lavoratrici alla ripresa dell’attivita’ per effetto dell’ordine di reintegrazione cautelare emesso dal Tribunale di Catania e rimasto inadempiuto, dall’altro l’inconfigurabilita’ del preteso invito, dovendosi riguardare l’offerta di collaborazione rivolta alle lavoratrici dalla Societa’ cooperativa come la rinnovata sollecitazione ad aderire ad una formalizzazione del rapporto in essere sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indirettamente determinato, secondo la Delib. assunta dall’assemblea della Societa’ in data 17 giugno 2002, il cui rifiuto era alla base dell’esclusione delle lavoratrici dal rapporto associativo e dell’interruzione di fatto del loro rapporto di lavoro.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali ed altri accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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