Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 dicembre 2017, n. 30224. Nel ricorso per cassazione i motivi d’impugnazione che prospettino una pluralita’ di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili

Nel ricorso per cassazione i motivi d’impugnazione che prospettino una pluralita’ di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure

Sentenza 15 dicembre 2017, n. 30224
Data udienza 4 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1977-2015 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., P.IVA (OMISSIS), in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 539/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/10/2014, R. G. N. 650/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza in data 21/10/2014, confermando la sentenza del Tribunale di Padova n.476/2013, ha rigettato il ricorso di (OMISSIS) s.p.a., dichiarando l’illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimato nei confronti della cassiera (OMISSIS), ritenuta responsabile di aver sottratto 250 Euro per ragioni personali, adducendo, in un biglietto autografo, la ragione di tale ammanco in “Euro 250 pratica”, senza che nessuna pratica fosse in sospeso. La Corte ha escluso che una siffatta violazione presentasse una gravita’ tale da giustificare la sanzione estintiva. Riscontrava la Corte territoriale come dall’insieme delle circostanze emerse nel giudizio di merito non potesse ritenersi venuto meno il rapporto di fiducia tra la datrice e la dipendente, essendo stata la somma restituita prontamente, e lo sarebbe stato anche in difetto di contestazione, posto che una volta emerso, l’ammanco le sarebbe stato sicuramente imputato proprio per la presenza, in cassa, della nota scritta dalla lavoratrice di suo pugno.
Avverso la sentenza interpone ricorso in Cassazione (OMISSIS) s.p.a., affidando le sue ragioni a sette censure, al quale resiste (OMISSIS) con tempestivo controricorso, entrambi gli atti illustrati da memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE

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