Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30221. La condotta della Pubblica Amministrazione relativa all’istruttoria di un procedimento sulla domanda di erogazione di aiuti finanziari – nel caso relativi alla prov. Trento – integra una condotta tipica amministrativa e pertanto la domanda di risarcimento del danno è attribuita alla cognizione del giudice amministrativo

Una complessiva condotta della Pubblica Amministrazione, di gestione dell’istruttoria di un procedimento sulla domanda di erogazione di aiuti finanziari latamente discrezionali (quali quelli previsti dalla L.P. Trento 13 dicembre 1999, n. 6, articolo 6 che non fissa presupposti cogenti e pertanto implicitamente li collega alle valutazioni di opportunita’ e convenienza da parte dell’Ente all’esito della valutazione della meritevolezza dell’imprenditrice richiedente ed al fine di garantire un’adeguata oculatezza in vista dell’impegno di ingenti risorse pubbliche, per scongiurare il rischio che l’invocata agevolazione si riveli una perdita certa per l’erario pubblico a seguito della concretizzazione delle aspettative negative per l’imprenditrice richiedente) non si risolve in una congerie o sequenza di singoli comportamenti dei funzionari investiti del relativo potere, ma integra appunto una condotta tipica amministrativa (di impostazione di contatti ed interlocuzioni con la richiedente volti, anche con provvedimenti formali quali una delibera di Giunta, a conseguire le condizioni migliori affinche’ l’impegno, per cifra rilevante, delle risorse pubbliche possa valutarsi, se non vantaggioso, quanto meno non destinato ad una prognosi sicuramente sfavorevole); pertanto, e’ attribuita alla cognizione del giudice amministrativo – giudice del legittimo esercizio della funzione amministrativa – la domanda di risarcimento del danno prospettato come derivante da quella condotta, siccome in rapporto di causalita’ diretta con l’illegittimo esercizio del potere pubblico

Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30221
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez.

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27703-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), sia in proprio che nella qualita’, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente al n. 1514/2016 r.g. del TRIBUNALE di TRENTO;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale conclude che la controversia appartenga alla giurisdizione amministrativa.
RILEVATO

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *