Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30221. La condotta della Pubblica Amministrazione relativa all’istruttoria di un procedimento sulla domanda di erogazione di aiuti finanziari – nel caso relativi alla prov. Trento – integra una condotta tipica amministrativa e pertanto la domanda di risarcimento del danno è attribuita alla cognizione del giudice amministrativo

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che:
con atto di citazione notificato il 04/04/2016 la (OMISSIS) spa ed il suo legale rappresentante (OMISSIS), anche in proprio, convennero dinanzi al Tribunale di Trento l’Amministrazione Provinciale di Trento (d’ora in avanti anche solo PAT), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) per sentirle condannare al risarcimento di danni, quantificati in Euro 50 milioni o nell’eventuale diversa entita’ ritenuta di giustizia, patiti per la condotta tenuta nel corso delle trattative ed ai fini dell’applicazione della L.P. Trento 13 dicembre 1999, n. 6 (e successive modifiche ed integrazioni) per conseguirne le provvidenze, condotta prospettata come volta “all’evidente disegno di spoliazione delle aziende della parte attrice”;
il giudice istruttore, con ordinanza 23/11/2016, dispose ad un tempo tanto la separazione dei giudizi relativi alla maggior parte delle domande dispiegate contro le aziende di credito – per alcune delle quali dichiaro’ la litispendenza con la causa iscr. al n. 971/15 r.g. del Tribunale di Rovereto e per altre delle quali trasmise gli atti al presidente del Tribunale per l’eventuale provvedimento di riunione ex articolo 274 c.p.c. ad altra causa pure pendente – quanto il rinvio per conclusioni sulla questione di giurisdizione – rilevata alla precedente udienza 04/06/2017 – sulle domande proposte contro la Provincia Autonoma di Trento;
nelle more dello scioglimento della relativa riserva la (OMISSIS) spa ed il (OMISSIS) peraltro proposero, con ricorso notificato il 21/11/2016 ed articolato sulla sostanziale riproduzione della diffusissima esposizione di fatti gia’ operata nell’atto di citazione introduttivo, regolamento preventivo di giurisdizione in relazione a tali ultime domande proposte contro la PAT, invocando dichiararsi su quelle la giurisdizione del giudice ordinario in base al diritto soggettivo alla conservazione dell’integrita’ del proprio patrimonio, di cui a Cass. Sez. U. 02/07/2015, n. 13568; e ribadendo di lamentare l’illiceita’ o illegittimita’ anche della condotta della Provincia a monte della pratica amministrativa, in violazione dei diritti di cui agli articoli 35 e 41 Cost. ed in esecuzione di un complotto tra il sistema politico e quello economico-finanziario che aveva loro impedito di conseguire quanto previsto per legge, con evidente non riconducibilita’ all’attivita’ amministrativa relativa all’erogazione della garanzia fideiussoria prevista dalla L.P. n. 6 del 1999;
la Provincia Autonoma di Trento notifico’ il 29/12/2016 controricorso, di ampia confutazione delle tesi avversarie e con richiesta di declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo, soprattutto a causa dell’insussistenza di un’attivita’ amministrativa vincolata quale oggetto delle richieste di controparte, come reso evidente anche dall’adozione di delibere formali, ma riservate, della Giunta Provinciale;
il Procuratore Generale, con sua requisitoria scritta del 1722/07/2017, ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo:
– riguardare la causa il risarcimento del danno derivante, da un lato, dal comportamento serbato da un assessore provinciale, che non avrebbe dato corso alla richiesta di fideiussione avanzata dai ricorrenti alla PAT (per il tramite di (OMISSIS) spa e per l’importo di Euro 3 milioni, ai sensi della L.P. gia’ richiamata, articolo 6 sugli incentivi alle imprese), nonche’, dall’altro, dal ben articolato contenuto stesso della proposta di garanzia (c.d. conchiuso di Giunta), contenente alcune (benche’ rigorose) condizioni per la prestazione di quest’ultima;
– coinvolgere allora il chiesto sindacato, anche ai fini dell’accertamento dell’ingiustizia del danno subito dall’impresa per i riflessi sull’affidamento bancario dell’impresa, l’attivita’ amministrativa della Provincia nel procedimento finalizzato alla concessione della garanzia in questione – da ritenere, secondo la richiedente, “aiuto alle imprese” – e trattato con procedura secretata e terminata con un “conchiuso di Giunta”, integrante una delibera amministrativa, del settembre 2014;
– dipendere cosi’ la posizione soggettiva pregiudicata dapprima dalla condotta inerte del competente assessore e poi dall’adozione di un atto ritenuto illegittimo quanto meno per eccesso di potere: sicche’, in applicazione di un indirizzo consolidato (ad espressione del quale ricorda Cass. Sez. U. ord. 16/12/2016, n. 25978), il danno provocato dalla mancata o illegittima adozione di provvedimenti amministrativi discrezionali rientra nell’ambito della giurisdizione amministrativa, la quale va allora dichiarata sulle domande dispiegate dalla ricorrente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento;
per l’adunanza camerale non partecipata del 05/12/2017, infine, entrambe le parti depositano memoria, dando oltretutto notizia la Provincia dell’intervenuta pronuncia di sentenza del Tribunale di Trento, dichiarativa della giurisdizione del giudice amministrativo.
CONSIDERATO

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